ACCORDORAI – UNIONE INDUSTRIALI ROMA
USIGRAI – FNSI PER L’ESTENSIONE DEL RINNOVO DEL CNLG DEL 5 MAGGIO 2009

(23 giugno 2009)

Addi` 23 giugno 2009, in Roma,

tra

la Rai Radiotelevisione Italiana, rappresentata dal Direttore Generale, Prof. Mauro MASI, as-sistito dal Dr. Luciano FLUSSI, dall’Avv. Luigi MELONI e dal Dr. Marco ANASTASIA, con l’ausilio dell’Unione degli industriali di Roma, rappresentata dal Dr. Ubaldo MARVARDI
e
la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, rappresentata dal Segretario Nazionale, Dr. Franco SIDDI, con la partecipazione dell’Unione Sindacale Giornalisti Rai, rappresentata dal Segretario Nazionale, Avv. Carlo VERNA

premesso che:

– in data 27 marzo 2009, e’ stata sottoscritta dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico scaduto il 28 feb-braio 2005;

– in data 5 maggio 2009, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e’ stata ratificata dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dalla Federazione Nazio-nale della Stampa Italiana l’ipotesi di accordo sopra citata;

si conviene quanto segue:

la Rai – Radiotelevisione Italiana darà applicazione al Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico rinnovato il 5 maggio 2009, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro giornalistico.

Detto contratto si applicherà ai giornalisti che esercitano la propria attività professionale alle dipendenze della Rai – Radiotelevisione Italiana che, pertanto, con le competenze del prossimo mese di luglio, darà attuazione alle previsioni di carattere economico contenute nel citato CNLG.
In considerazione della specificità del giornalismo radiotelevisivo del servizio pubblico, le modalità di applicazione di taluni aspetti normativi sono disciplinate dall’allegato accordo sottoscritto dalla Rai e dall’Usigrai.
In relazione a quanto precede, si conviene di avviare una serie di incontri per trattare e definire il rinnovo dell’accordo integrativo Rai-Usigrai scaduto il 30 giugno 2006.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE ALLA RAI DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO DEL 27 MARZO/5 MAGGIO 2009
In considerazione delle peculiarità proprie del servizio pubblico radiotelevisivo, si conviene che il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico rinnovato il 5 maggio 2009 si applicherà, secondo le decorrenze ivi previste, ai giornalisti che esercitano la propria attività professionale alle dipendenze della Rai con le specificazioni di segui-to concordate.

1. Regolamento di disciplina
L’art. 50 del vigente CNLG relativo al codice disciplinare non trova applicazione nei confronti dei giornalisti dipendenti della Rai dal momento che la materia e’ auto-nomamente regolamentata in ambito aziendale, così come già convenuto con l’accordo del 24 febbraio 2001.

2. Caporedattore Centrale, Vicedirettore, Condirettore, Direttore
Le Parti confermano le intese aziendali vigenti in materia di incarichi funzionali; pertanto i giornalisti chiamati a svolgere funzioni di Caporedattore Centrale, Vicedirettore, Condirettore e Direttore avranno diritto a percepire, limitatamente alla durata dei rispettivi incarichi, una indennita’ di funzione, fermo restando l’inquadramento nella qualifica di provenienza.
L’indennità verrà revocata all’atto della cessazione dello svolgimento delle relative funzioni.
E’ stabilita una durata minima di diciotto mesi al momento del conferimento dell’incarico e di dodici mesi in occasione di eventuali proroghe.
Al termine delle funzioni di cui sopra, in caso di mancata ricollocazione in una posizione di “line”, verranno proposte agli interessati tre ipotesi di mansioni alternative tra quelle sottoindicate, che le Parti hanno espressamente ritenuto equivalenti dal punto di vista del contenuto professionale:
– inviato alle dirette dipendenze di un direttore di testata, con indicazione di aree tematiche e/o geografiche di competenza;
– informatore politico-parlamentare;
– editorialista con indicazione dell’area tematica di competenza;
– vaticanista;
– direttore, vicedirettore o assistente di direttore nell’ambito di una Rete o di altra Direzione aziendale;
– componente di staff finalizzati a progetti specifici;
– corrispondente dall’estero;
– capostruttura di Reti o Direzioni fuori delle Testate;
– direttore di una Sede Regionale;
– conduttore delle edizioni principali dei notiziari radiofonici e televisivi nazionali o di rubriche e/o programmi radiotelevisivi di particolare rilievo;
– responsabile del “Media Management”.
La proposta dovrà essere formulata entro 40 giorni dal termine del precedente incarico; gli interessati avranno 30 giorni di tempo per comunicare all’Azienda la propria scelta, che verrà formalizzata mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione ex lege n. 533/1973.
Nel caso di mancato esercizio dell’opzione nel termine sopra indicato, l’Azienda procederà autonomamente all’assegnazione di uno dei tre incarichi proposti.
Nell’ipotesi di rifiuto dell’incarico da parte degli interessati, l’Azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, con corresponsione dell’indennità di preavviso di cui all’art. 27 del CNLG del 5 maggio 2009 (fatta eccezione per il caso in cui il giornalista abbia diritto a percepire la cd. “ex fissa”).
In considerazione della regolamentazione sopra concordata, le Parti convengono che nei confronti di detti giornalisti non troverà applicazione l’art. 27 del citato CNLG nella parte in cui prevede che il rapporto di lavoro intercorrente con il direttore, condirettore e vicedirettore possa essere risolto anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo, fermo restando quanto previsto per l’ipotesi di rifiuto dell’incarico al precedente capoverso.
I giornalisti già titolari delle funzioni di Vicedirettore, Condirettore e Direttore alla data del 1° marzo 2001 potranno optare, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, per l’applicazione della regolamentazione sopra concordata (fatto salvo il trattamento economico percepito). In caso contrario gli stessi saranno assoggettati alla disciplina prevista dal CNLG del 5 maggio 2009.

3. Qualifiche e mutamento di mansioni
Con riferimento alle previsioni contenute nell’art. 11 del CNLG del 5 maggio 2009, considerato anche che nell’accordo integrativo Rai-Usigrai per l’incarico di inviato non e’ indicato un termine di durata e che, in presenza di professionalità specifiche, e’ prevista la possibilità di disporre provvedimenti riguardanti equiparazioni del trat-tamento economico, le Parti:
– convengono, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell’organizzazione del lavoro redazionale in Azienda, di non procedere all’introduzione delle nuove qualifiche di “redattore esperto” e di “redattore senior” previste dal citato accor-do di rinnovo;
– confermano che, in caso di mutamento delle mansioni, ai giornalisti interessati dovranno essere assegnate mansioni equivalenti dal punto di vista del contenuto professionale a quelle in precedenza svolte.
In particolare, ai giornalisti con qualifica di Caporedattore eventualmente collocati fuori “line”, l’Azienda proporrà, entro 40 giorni, avendo riguardo anche per la collo-cazione territoriale dell’interessato, tre ipotesi di mansioni alternative tra quelle elencate al punto 2 del presente accordo; nel caso di mancato esercizio da parte del Caporedattore dell’opzione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, l’Azienda procederà autonomamente all’assegnazione di uno dei tre incarichi proposti.
Per quanto concerne l’assegnazione della qualifica di Caposervizio, le Parti si danno atto che i nuclei redazionali definiti “servizi” ed affidati alla responsabilità di un caposervizio – di cui al combinato disposto dell’art. 11 del CNLG e del punto 14 della “Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico” – devono essere costituiti da almeno 6 unità. L’esercizio delle funzioni di coordinamento andrà valutato, ai fini in questione, con riferimento alla sola redazione di inquadramento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 23 giugno 2009

IPOTESI DI ACCORDO
RINNOVO INTEGRATIVO RAI-USIGRAI

In data 13 gennaio 2010,

tra

la RAI – Radiotelevisione Italiana, assistita dall’Unione degli Industriali di Roma

e

l’Unione Sindacale dei Giornalisti Rai, assistita dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana

premesso:

– che l’accordo integrativo Rai/Usigrai e’ scaduto il 30 giugno 2006;
– che le Parti hanno atteso, prima di avviare la trattativa sull’accordo integrativo aziendale, la definizione da parte della Federazione Italiana Editori Giornali e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana dell’accordo di rinnovo del CNLG, sottoscritto il 27 marzo 2009 e ratificato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 5 maggio 2009;
– che, con accordo del 23 giugno 2009, la Rai, assistita dall’Unione degli Industriali di Roma e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con la partecipazione dell’Usigrai, hanno concordato l’estensione alla Rai dell’Accordo di rinnovo del Con-tratto Nazionale di Lavoro Giornalistico;
– che la Rai e l’Usigrai hanno convenuto, in pari data, le modalità di applicazione alla Rai di taluni aspetti normativi del predetto accordo in considerazione della specificità del giornalismo radiotelevisivo ed avviato successivamente il confronto sul rinnovo dell’accordo integrativo;
– che la trattativa ha evidenziato, da un lato, l’esigenza aziendale di una ottimizzazione del costo del lavoro e della razionalizzazione di taluni istituti contrattuali, anche a fronte dei profondi mutamenti che registrano i processi produttivi nel comparto radiotelevisivo e della necessità di sviluppare politiche del lavoro idonee a garantire la competitività della Rai rispetto agli altri operatori del settore e, dall’altro, la necessità sindacale di tenere conto degli impatti della crisi economica generale sui lavoratori,

si conviene quanto segue:

– il presente accordo integra e modifica l’Accordo Integrativo Rai/Usigrai 2002-2006, che resta confermato per quanto non modificato;
– costituisce parte integrante del presente accordo l’intesa del 23 giugno 2009, con la quale sono state definite le modalità di applicazione alla Rai del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico rinnovato il 27 marzo 2009 e ratificato il successivo 5 maggio 2009, che si intendono qui richiamate integralmente;
– le Parti provvederanno ad istituire una commissione Azienda/Sindacato al fine di armonizzare il presente accordo con le previsioni contenute nell’Accordo Integrativo Rai/Usigrai 2002-2006 e di rivisitare e semplificare, ove opportuno, il testo delle norme contrattuali e della “Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico” acclusa al contratto, prendendo la Rai atto del nuovo Statuto dell’Usigrai;
– verrà inoltre definito un calendario di specifici incontri per un confronto sulle seguenti tematiche: innovazione tecnologica e digitalizzazione delle Testate, aggiornamento e formazione professionale, modalità di smaltimento delle ferie arretrate e sostituzioni estive, normativa delle trasferte, redattori territoriali e corrispondenti, telefoni cellulari aziendali, giornalisti inquadrati al di fuori delle Testate, assetto organizzativo dell’Ufficio Stampa, premio di risultato.

Cessione di servizi e diritti
Tenuto conto dei processi di innovazione tecnologica in atto nel comparto radiotelevisivo, le Parti convengono di introdurre uno specifico compenso, remunerativo anche di eventuali ces-sioni a terzi di servizi, nonché dei diritti di sfruttamento economico, sotto qualsiasi forma, delle prestazioni giornalistiche, ferma restando l’informativa preventiva al giornalista.
Pertanto, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 5 dell’integrativo, a decorrere dal 1° marzo 2010, verrà riconosciuto al personale giornalistico in servizio a tempo indeterminato un importo lordo annuo pari a 1.080,00 euro.
Analogo importo verrà riconosciuto, in proporzione al numero di mesi lavorati, al personale impegnato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Tale somma, che ai soli fini solutori verrà corrisposta in 12 rate mensili di pari importo, non e’ computabile nella determinazione di alcun istituto contrattuale o di legge, fatto salvo il TFR.
Tale compenso sostituisce ed assorbe quanto previsto in materia dall’art. 14 del CNLG e dai vigenti accordi aziendali.
La cessione dei servizi avverrà, comunque, nel rispetto dei principi generali della deontologia della professione giornalistica.
Premio” seniority”
Le Parti, alla luce anche di quanto concordato in occasione dell’accordo di estensione alla Rai del contratto Fieg/Fnsi in materia di qualifiche e mansioni, convengono di introdurre un meccanismo che compensi la professionalità e la competenza maturate nel tempo.
Pertanto, a far data dal 1° marzo 2010, ai redattori ordinari ed ai telecineoperatori ordinari in servizio a tempo indeterminato rimasti per 8 anni nella predetta categoria senza ottenere incrementi retributivi individuali (quali aumenti di merito o erogazioni ad personam, equiparazioni economiche al grado superiore, qualifiche o incarichi superiori o che comunque determinino aumenti della retribuzione, aumenti ai sensi del punto 3 della dichiarazione a verbale dell’art. 6 dell’Accordo integrativo) viene riconosciuto un compenso ad personam nella misura di 500,00 euro lordi annui.
Con pari decorrenza, ai giornalisti a tempo indeterminato inquadrati fino a livello di Vice Caporedattore rimasti per 13 anni nella categoria di appartenenza senza ottenere incrementi retributivi individuali (quali aumenti di merito o erogazioni ad personam, equiparazioni economiche al grado superiore, qualifiche o incarichi superiori o che comunque determinino aumenti della retribuzione, aumenti ai sensi del punto 3 della dichiarazione a verbale dell’art. 6 dell’Accordo integrativo), in aggiunta, per i redattori ed i telecineoperatori, al compenso di cui sopra, viene riconosciuto un compenso ad personam nella misura di 1.000,00 euro lordi annui.
Tali compensi saranno assorbiti, fino a concorrenza, in caso di successive variazioni della retribuzione, ad eccezione di quelle derivanti da aumenti contrattuali o da scatti di anzianità, e verranno corrisposti a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

Norma transitoria
Per i redattori ed i telecineoperatori che, alla data del 1° marzo 2010, abbiano gia’ maturato entrambi i requisiti di anzianità sopra previsti (e, pertanto, abbiano conseguito almeno 13 anni nella categoria di appartenenza senza ottenere incrementi retributivi individuali, quali aumenti di merito o erogazioni ad personam, equiparazioni economiche al grado superiore, qualifiche o incarichi superiori o che comunque determinino aumenti della retribuzione, aumenti ai sensi del punto 3 della dichiarazione a verbale dell’art. 6 dell’Accordo integrativo) il compenso di cui al presente articolo viene determinato nella misura complessiva di 1.200,00 euro lordi annui.

Dichiarazione a verbale
Ai fini del raggiungimento dell’anzianità richiesta dal presente articolo, ai giornalisti prove-nienti dal bacino di reperimento professionale assunti con contratto di durata biennale prope-deutico all’assunzione a tempo indeterminato dopo più di 1500 giorni di utilizzo a termine, verranno computati gli ulteriori giorni di impegno a termine eccedenti tale soglia. Le richieste dovranno essere presentate in sede di Commissione Paritetica.
Resta confermato che il periodo di impegno con contratto biennale sara’ utile ai fini della determinazione dell’anzianita’ di cui al presente articolo.
Le Parti si danno atto che i casi dei giornalisti ai quali sia stata revocata l’indennità di condu-zione o di radiotelecronaca, con mantenimento del relativo importo sotto forma di ad perso-nam assorbibile, potranno essere esaminati in sede di Commissione Paritetica per stabilire i tempi dell’attribuzione dei compensi di cui al presente articolo.

Incarico di inviato
Le Parti confermano che, in considerazione della peculiarità dell’attività svolta dall’inviato radiotelevisivo, non viene previsto, al momento dell’assegnazione dell’incarico, un termine di durata.
Le Parti confermano, altresì, che gli inviati dovranno essere utilizzati prevalentemente per la realizzazione di servizi in trasferta; l’assegnazione di ulteriori incarichi potrà pertanto avvenire solo qualora i giornalisti con incarico di inviato inquadrati nella medesima Testata o Redazione Regionale siano stati utilizzati per la realizzazione di sevizi esterni con continuità (ovvero complessivamente, nel biennio di riferimento, con una media di almeno 50 giornate ciascuno di trasferta all’anno).
Fermo restando quanto precede, l’assegnazione dell’incarico potrà avvenire a condizione che, nei due anni solari immediatamente precedenti, il giornalista abbia effettuato almeno 90 giornate di trasferta ogni anno, in concorrenza con il seguente presupposto:
– per i giornalisti della Testata Giornalistica Regionale, che, in ciascun anno, siano state effettuate almeno 30 giornate di trasferta per la realizzazione di servizi trasmessi dalle Testa-te Nazionali;
– per i giornalisti delle Testate Nazionali, che siano stati effettuati, in ciascuno dei due anni, almeno 30 giornate di trasferta fuori dal territorio della regione in cui ha sede la redazione di inquadramento.
Qualora il giornalista abbia effettuato nel biennio i giorni di trasferta sopra previsti ma difetti nell’ambito della redazione l’ulteriore requisito delle 50 giornate medie di trasferta, l’incarico di inviato potrà essere comunque assegnato nell’anno o negli anni successivi a condizione che, integrato tale ultimo requisito, il giornalista abbia effettuato almeno 80 giornate di tra-sferta ogni anno.

Dichiarazione a verbale
Resta inteso che l’assegnazione dell’incarico di inviato con riferimento al biennio 2009-2010 avverrà secondo la precedente disciplina.
Le Parti concordano di valutare, in sede di Commissione Paritetica, le richieste di attribuzio-ne dell’incarico di inviato relative a Testate Nazionali/Redazioni regionali nelle quali non sia presente alcun inviato, laddove difetti rispettivamente il solo requisito delle 30 giornate di trasferta richieste fuori dal territorio della regione in cui ha sede la redazione di inquadramento ovvero per la realizzazione di servizi trasmessi dalle Testate Nazionali.

Indennità di qualificazione professionale
In considerazione della profonda evoluzione del sistema dei media e dell’ormai diffuso utiliz-zo in campo giornalistico del mezzo radiotelevisivo, le Parti convengono che, a decorrere dal-la data di sottoscrizione del presente accordo, l’indennità di qualificazione professionale pre-vista dall’art. 16 dell’Accordo Integrativo Rai/Usigrai viene mantenuta per i soli giornalisti in servizio a tale data a tempo indeterminato.
Successivamente alla predetta data, l’indennità di qualificazione professionale non sarà più assegnata, fatto salvo quanto previsto dall’accordo del 15 dicembre 2009.
Dichiarazione a verbale
Le Parti confermano che detta indennità verrà assegnata anche ai telecineoperatori in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo in caso di attribuzione della qualifica di redat-tore.

Precari
Le Parti confermano l’ipotesi di accordo sottoscritta il 15 dicembre 2009 in merito al personale utilizzato dall’Azienda a tempo determinato, che diventa operativa e si allega al presente accordo del quale costituisce parte integrante.
Tenuto conto di quanto sopra concordato in materia di qualificazione professionale e delle in-tese raggiunte con la citata ipotesi di accordo, le Parti convengono che l’indennità di qualificazione professionale verrà mantenuta ai giornalisti che risultino inseriti nella fascia A del bacino di reperimento professionale di cui all’accordo del 23 febbraio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni in base a precedenti accordi ovvero alla previsione di cui al punto 2 dell’ipotesi di accordo del 15 dicembre 2009.
La predetta indennità verrà riconosciuta in cifra fissa, determinata al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, al personale giornalistico inserito nella fascia B del bacino di reperimento professionale in base a precedenti accordi ovvero alla previsione di cui al punto 3 della ipotesi di accordo del 15 dicembre 2009.
Per tutto il restante personale (ivi inclusi i giornalisti che entreranno in fascia B in base alla previsione di cui al punto 4 della citata ipotesi di accordo), l’indennità di qualificazione pro-fessionale non verrà più assegnata.
Resta inteso che ai predetti giornalisti verrà corrisposto, in presenza dei requisiti contrattuali, il compenso pro die previsto dall’art. 16 dell’accordo integrativo per l’attività di conduzione e radiotelecronaca.
Le Parti convengono inoltre un anticipo di ulteriori sei mesi rispetto ai termini previsti dall’accordo del 15 dicembre 2009 per l’assunzione dei giornalisti inseriti nella fascia A del “bacino”.

Vicedirettori
Premesso che lo svolgimento dell’incarico di Vicedirettore presuppone necessariamente la sussistenza di un vincolo fiduciario con il Direttore di Testata, le Parti convengono che – fer-mi restando i termini previsti per lo svolgimento dell’incarico dai vigenti accordi contrattuali – in occasione di avvicendamenti nella funzione di Direzione di Testata, l’incarico di Vicedirettore viene contestualmente meno.
Resta inteso che l’interessato manterrà l’indennità di funzione assegnatagli fino alla naturale scadenza prevista per l’incarico (o per la proroga).

Telecineoperatori
Le Parti confermano le intese raggiunte in materia con l’accordo del 4 giugno 2009, che si in-tende qui integralmente richiamato.
In relazione a quanto precede, i telecineoperatori, su base volontaria, potranno anche svolgere, previo apposito accertamento attitudinale, attività redazionale. Resta inteso che gli interessati continueranno a svolgere le mansioni previste per la figura professionale del telecineoperatore.
L’accertamento verrà effettuato da una Commissione, composta dal Direttore di Testata o da suoi delegati, da un giornalista di altra Testata di comprovata esperienza, da un rappresentante della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, con la presenza di un membro dell’Esecutivo dell’Usigrai – o di un giornalista da questo delegato – o di un membro del Comitato dei Garanti dell’Usigrai.
L’accertamento potrà essere effettuato – a richiesta del telecineoperatore – anche attraverso la valutazione da parte della Commissione dell’attività multimediale e dei servizi completi e-ventualmente già realizzati, tenuto altresì conto dell’attività redazionale ove comprovata da idonea documentazione (quale, ad esempio, ordini di servizio, prospetti degli orari, sommari); qualora la Commissione ritenga tali elementi non sufficienti, la stessa convocherà l’interessato per ulteriori accertamenti attitudinali.
In fase di prima applicazione, verrà riconosciuta la qualifica di redattore, secondo le insinda-cabili valutazioni della Commissione, fino ad un massimo di sei telecineoperatori rispettiva-mente per Tg1, Tg2 e Tg3, di un telecineoperatore per Rai Sport e di venticinque telecineoperatori per la Testata Giornalistica Regionale.
Le Parti convengono di incontrarsi, entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente ac-cordo, per verificare gli esiti dell’iniziativa, con la finalità di pianificare ulteriori riconoscimenti della qualifica di redattore.

Assunzioni
Le Parti ribadiscono che, fatte salve le previsioni contenute negli accordi relativi al bacino di reperimento professionale, il reclutamento del personale giornalistico avviene di norma trami-te iniziative selettive, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.
Con riferimento all’impiego di personale cessato dal servizio, l’Azienda conferma il generale divieto di utilizzare sotto qualsiasi forma detto personale, fatti salvi eventuali casi eccezionali riguardanti ex dipendenti in possesso di specifiche e qualificate professionalità di particolare interesse aziendale, ferme restando le informative contrattuali dovute.

Diritti sindacali
Le Parti si danno atto che le comunicazioni ai Cdr interessati relative agli incarichi di line di Vicedirettore e di Direttore di Testata possono essere effettuate dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione – Relazioni Industriali e Organizzazione, oltre che a mezzo fax, anche attraverso lo strumento della posta elettronica.
Per quanto concerne le comunicazioni riguardanti la Testata Giornalistica Regionale, le Parti si danno altresì atto che potrà essere inviata un’unica comunicazione, da inoltrare al competente organismo sindacale (“Ufficio di Coordinamento dei Cdr Regionali”).
Le restanti previste comunicazioni saranno effettuate, a cura della Direzione di Testata, con qualsiasi mezzo.

Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2010 e scade il 31 dicembre 2013.

TESTO COORDINATO
ACCORDO INTEGRATIVO RAI-USIGRAI
PER I GIORNALISTI DIPENDENTI
DALLA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA

Vigenza 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2013

ACCORDO INTEGRATIVO

Art. 1
(Applicazione del contratto)
A seguito dell’accordo stipulato in data 23 giugno 2009 tra la RAI – Radiotelevisione Italiana, assistita dall’Unione degli Industriali di Roma, e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, con la partecipazione dell’Usigrai, ed in considerazione della specificità del giornalismo radiotelevisivo del servizio pubblico, ai giornalisti che esercitano la propria attività professionale alle dipendenze della Rai-Radiotelevisione Italiana, si applica il con-tratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) unitamente alle disposizioni di cui agli articoli seguenti che sono nel loro complesso correlative ed inscindibili, nel rispetto della normativa vigente in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo, della legge n. 69/1963 e della legge sulla stampa.
Sono nulli gli eventuali accordi che menomano i diritti riconosciuti dal citato contratto col-lettivo nazionale di lavoro e dal presente accordo integrativo.
Del presente accordo è parte integrante la Carta dei Diritti e dei Doveri del Giornalista Radiotelevisivo del Servizio Pubblico.

Art. 2
(Usigrai)
La RAI prende atto che l’Usigrai (Unione Sindacale Giornalisti Rai), statutariamente in-quadrata nella FNSI, rappresenta i giornalisti dipendenti dalla RAI, ferme restando le attribu-zioni proprie dei Comitati e dei Fiduciari di redazione come sancito dal CNLG e determinato dall’art. 21 del presente accordo.

Art. 3
(Orario di lavoro)
In conformità con l’art. 7 del CNLG la settimana corta dei giornalisti si attua ripartendo l’orario di lavoro settimanale (36 ore di massima) in cinque giorni.
La Direzione competente curerà che l’arco di impegno di lavoro non superi, se non in casi eccezionali, le 9 ore quotidiane.
Ferme le disposizioni sul lavoro settimanale, il giornalista non può essere chiamato al lavoro nel giorno in cui, per effetto della settimana corta, non deve effettuare prestazioni.
Tale giornata, nonché il giorno di riposo settimanale (che l’Azienda, quando possibile, farà in modo siano consecutivi) potranno coincidere con qualsiasi giorno della settimana. Le gior-nate di cui sopra, quando fissate, potranno essere spostate nei casi, con le modalità e con i limiti di recupero convenuti in sede aziendale tra la RAI e l’Usigrai.
Fermo restando l’obbligo di osservanza dell’orario di lavoro di cui al primo comma del presente articolo, in considerazione delle specifiche modalità di esplicazione dell’attività dei giornalisti RAI, l’indennità compensativa del 15% della retribuzione mensile (escluse a questi effetti le maggiorazioni per il lavoro festivo e domenicale) di cui al 15° comma dell’art. 7 del CNLG viene estesa a tutte le categorie e mansioni che operano in azienda.
La suddetta indennità viene aumentata di un punto percentuale per i giornalisti incaricati di svolgere servizi come inviato, per i capi servizio e vice capi redattori di “line”, per i capiredattori di “line” ed i corrispondenti dall’estero.
In conseguenza della corresponsione della predetta indennità, non trovano applicazione le disposizioni in materia di lavoro straordinario di cui ai commi 10, 11, 13, 17 e 18 dell’art. 7 del vigente CNLG.
Relativamente al disposto di cui al comma 14 dell’art. 7 del CNLG si conviene che esso trova applicazione in Azienda compatibilmente con il 5° comma del presente articolo.
Dichiarazione a verbale
In relazione a quanto previsto dal quarto e quinto comma dell’art. 7 CNLG, nelle redazioni in cui i giornalisti lavorino prevalentemente al desk – Televideo e Rainews 24 – il Direttore, d’intesa con l’Azienda, proporrà le soluzioni necessarie alla effettiva applicazione della norma, dandone preventiva informazione al C.d.R.. Le soluzioni non dovranno comportare un aumento del carico di lavoro per i giornalisti impegnati nella “line”.
Le Parti verificheranno lo stato di attuazione della norma, anche in riferimento al monte di giorni “extra line” che dovessero accumularsi ed a modi e tempi del loro smaltimento.

Art. 4
(Assunzioni)
Le Parti ribadiscono che, fatte salve le previsioni contenute negli accordi relativi al bacino di reperimento professionale, il reclutamento del personale giornalistico avviene di norma tramite iniziative selettive, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e impar-zialità.
Per quanto riguarda le future assunzioni, i giornalisti saranno tenuti a saper svolgere indifferentemente attività giornalistica sia per la parte delle immagini che per la parte del testo; lo svolgimento verrà richiesto in maniera “completa” laddove le circostanze di tempo e di luogo nonché la complessità del prodotto lo consentano. In relazione a tale previsione, l’Azienda si attiverà affinché le Scuole di Giornalismo tengano conto di tale esigenza.

Con riferimento all’impiego di personale cessato dal servizio, l’Azienda conferma il generale divieto di utilizzare sotto qualsiasi forma detto personale, fatti salvi eventuali casi eccezionali riguardanti ex dipendenti in possesso di specifiche e qualificate professionalità di particolare interesse aziendale, ferme restando le informative contrattuali dovute.

Art. 5
(Indennità di doppia testata)
Ai giornalisti professionisti che nell’ambito dell’Azienda siano chiamati a svolgere istituzionalmente la loro opera per più di una testata, in quanto ne derivi aggravio di lavoro, viene corrisposta una maggiorazione nella misura del 10% del minimo di stipendio della categoria di appartenenza. Tale indennità viene corrisposta anche per le attività di coordinamento e di segreteria.
Ai giornalisti delle testate nazionali radiofoniche e/o televisive ai quali viene richiesto istituzionalmente di prestare attività indifferentemente per i notiziari e le altre trasmissioni della testata di appartenenza, in quanto ne derivi aggravio di lavoro, viene corrisposta una indennità mensile pari al 3% del minimo tabellare della categoria di appartenenza.
Alla stessa indennità accedono anche i telecineoperatori delle testate nazionali che prestano attività per i notiziari e le altre trasmissioni delle testate di appartenenza e vengono chiamati ad effettuare le mansioni di cui all’accordo 29 maggio 1995 per più di una testata.

Art. 6
(Determinazione della retribuzione)
I minimi di stipendio dei giornalisti, dei praticanti e dei telecineoperatori dipendenti della RAI sono quelli indicati nell’allegata tabella.
Ai fini della determinazione della retribuzione valgono, per i singoli istituti, le disposizioni del CNLG e del presente accordo.
I limiti massimi annui dell’indennità redazionale e della relativa aggiunta di cui all’art. 16 del CNLG sono per l’Azienda quelli previsti dalla relativa tabella.

Dichiarazioni a verbale
1) In relazione all’avvenuto allineamento del parametro del tco e del redattore ed alla equiparazione del parametro del tco coordinatore/inviato a quello del caposervizio, attuati ai sensi dei precedenti rinnovi contrattuali, le Parti si danno atto che:
– l’importo di 15,48 euro, riconosciuto ai tco ordinari a seguito dell’assorbimento nei minimi stipendiali dell’indennità di doppia testata nella misura del 10%, a decorrere dal 1° gennaio 2003, è pari a 24,00 euro lordi mensili;
– l’importo di 56,81, riconosciuto ai tco coordinatori/inviati, è stato assorbito dai maggiori importi percepiti in applicazione dell’equiparazione dei parametri di cui sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e comunque con la gradualità connessa alle scansioni temporali previste per l’allineamento.
Tale trattamento economico e’ sostitutivo degli importi previsti dagli artt. 5 e 16 del presente accordo integrativo.
2) Ai fini di un adeguato calcolo della misura della 13° mensilità (che l’art. 15 del CNLG fissa in 30/26 della retribuzione mensile) si conviene che essa si determina maggiorando del 15,4% la retribuzione mensile stessa.
3) Le Parti convengono di mantenere il trattamento in atto relativamente all’indennità di mensa.
4) Resta confermato che, ai redattori ordinari, agli inviati speciali ed ai capi servizio, in servizio alla data del 15.02.1996, che non ottengano il riconoscimento di superiori inqua-dramenti categoriali prima del compimento dell’ottavo anno di permanenza nella categoria o mansione a tale data ricoperte, sarà corrisposto un particolare aumento di anzianità nella misura del 6% del minimo dello stipendio della categoria di appartenenza, aumentato dell’indennità di contingenza.
Il predetto aumento, che si aggiunge a quelli di cui all’art. 13 del CNLG dei quali segue la regolamentazione, potrà essere assorbito nel caso di attribuzione all’interessato del minimo sti-pendiale superiore.
Qualora il particolare aumento di cui sopra venga maturato da capi servizio ai quali sia stata attribuita la posizione mansionaria di vice capo redattore, l’aumento stesso verrà corrisposto solo per la parte eccedente la differenza dei minimi stipendiali tra capo servizio e vice capo redattore.
Resta, altresì, confermato che il particolare aumento corrisposto in occasione del venticin-quesimo anno di servizio viene mantenuto per il solo personale con anzianità aziendale supe-riore agli 8 anni alla data del 15.02.1996.

Art. 7
(Inviato)
Al giornalista incaricato per iscritto dal Direttore di svolgere servizi come inviato verrà cor-risposta una indennità di funzione che assicuri il trattamento economico del caposervizio.
Per il predetto incarico, in considerazione della peculiarità dell’attività svolta dall’inviato radiotelevisivo, non verrà previsto – in deroga a quanto stabilito dal vigente CNLG – un termine di durata.
L’assegnazione dell’incarico potrà avvenire a condizione che, nei due anni solari immedia-tamente precedenti, il giornalista abbia effettuato almeno 90 giornate di trasferta ogni anno, in concorrenza con il seguente presupposto:

– per i giornalisti della Testata Giornalistica Regionale, che, in ciascun anno, siano state effettuate almeno 30 giornate di trasferta per la realizzazione di servizi trasmessi dalle Testate Nazionali;
– per i giornalisti delle Testate Nazionali, che siano stati effettuati, in ciascuno dei due anni, almeno 30 giornate di trasferta fuori dal territorio della regione in cui ha sede la redazione di inquadramento.
L’assegnazione di ulteriori incarichi potrà inoltre avvenire solo qualora i giornalisti con in-carico di inviato inquadrati nella medesima Testata o Redazione Regionale siano stati utilizzati per la realizzazione di sevizi esterni con continuità (ovvero complessivamente, nel biennio di riferimento, con una media di almeno 50 giornate ciascuno di trasferta all’anno).
Qualora il giornalista abbia effettuato nel biennio i giorni di trasferta sopra previsti ma di-fetti nell’ambito della redazione l’ulteriore requisito delle 50 giornate medie di trasferta, l’incarico di inviato potrà essere comunque assegnato nell’anno o negli anni successivi a condizione che, integrato tale ultimo requisito, il giornalista abbia effettuato almeno 80 gior-nate di trasferta ogni anno.
L’inviato, quando non sia impegnato nei servizi esterni – per la realizzazione dei quali dovrà essere utilizzato prevalentemente – ha l’obbligo di prestare attività in redazione alle dipendenze del caporedattore delegato dal Direttore di testata in mansioni che richiedano le sue competenze professionali, nei limiti di orario di cui all’art. 7 CNLG ed all’art. 3 del presente accordo.
I requisiti stabiliti dal presente articolo sono richiesti anche ai fini dell’attribuzione dell’incarico di tco inviato.
Norma transitoria
L’assegnazione dell’incarico di inviato con riferimento al biennio 2009-2010 avverrà se-condo la precedente disciplina.
Dichiarazioni a verbale
Le Parti concordano di valutare, in sede di Commissione Paritetica, le richieste di attribu-zione dell’incarico di inviato relative a Testate Nazionali/Redazioni regionali nelle quali non sia presente alcun inviato, laddove difetti rispettivamente il solo requisito delle 30 giornate di trasferta richieste fuori dal territorio della regione in cui ha sede la redazione di inquadramento ovvero per la realizzazione di servizi trasmessi dalle Testate Nazionali.
Le Parti si danno inoltre atto che, ai fini dell’attribuzione dell’incarico di inviato in base ai criteri definiti nel presente articolo:
– rilevano esclusivamente le trasferte effettuate per la realizzazione di servizi effettivamente trasmessi;
– vengono computate anche le giornate di trasferta effettuate per servizi delle rubriche della TGR a diffusione nazionale, nonché le giornate di trasferta effettuate per la rea-lizzazione di servizi diffusi da Rai News 24 e Rai Internazionale, laddove commissio-nati da tali Testate e sempre che si tratti di servizi originali (con esclusione, dunque, dei casi di riadattamento);
– con riguardo a Rai Sport, si intendono escluse dal computo le telecronache trasmesse su Reti tematiche (quale, ad esempio, Rai Sport +), non considerabili come “servizi” ai fini dell’assegnazione dell’incarico;
– nell’ambito delle giornate di trasferta richieste non possono essere computate quelle effettuate nel corso di contratti a termine (ivi inclusi i contratti di durata biennale, anche se prorogati a tempo indeterminato) ovvero da redattori di prima nomina (meno di 30 mesi);
– le previsioni in materia di assegnazione dell’incarico di inviato non trovano applica-zione nei confronti dei cd. “redattori territoriali” di cui all’art. 17 del presente accordo integrativo, per quanto concerne il computo delle giornate di trasferta effettuate nell’ambito dell’area territoriale assegnata ovvero per recarsi alla redazione regionale di inquadramento;
– per quanto concerne i giornalisti delle redazioni regionali di lingua diversa da quella italiana, trovano applicazione i criteri per l’assegnazione dell’incarico di inviato contenuti nel presente articolo;
– con riferimento ai casi di giornalisti che ricoprano posizioni di line, l’Azienda valute-rà se, in presenza dei presupposti contrattuali, procedere all’assegnazione dell’incarico di inviato oppure mantenere gli interessati nella posizione di line rivesti-ta;
– è utile ai fini della prova della diffusione di un servizio da parte di una Testata nazionale – quale criterio sussidiario rispetto al riscontro sul Catalogo Multimediale delle Teche Rai o mediante supporto video – la avvenuta apertura e chiusura di un foglio viaggio su richiesta di una Testata nazionale e con imputazione dei relativi costi a carico della stessa.

Art. 8
(Premio “seniority”)
Le Parti, alla luce anche di quanto previsto dal successivo art. 12, convengono di introdurre un meccanismo che compensi la professionalità e la competenza maturate nel tempo.
Pertanto, a far data dal 1° marzo 2010, ai redattori ordinari ed ai telecineoperatori ordinari in servizio a tempo indeterminato rimasti per 8 anni nella predetta categoria senza ottenere incrementi retributivi individuali (quali aumenti di merito o erogazioni ad personam, equipa-razioni economiche al grado superiore, qualifiche o incarichi superiori o che comunque determinino aumenti della retribuzione, aumenti ai sensi del punto 4 della dichiarazione a verbale dell’art. 6 del presente Accordo integrativo) viene riconosciuto un compenso ad personam nella misura di 500,00 euro lordi annui.
Con pari decorrenza, ai giornalisti a tempo indeterminato inquadrati fino a livello di Vice Caporedattore rimasti per 13 anni nella categoria di appartenenza senza ottenere incrementi retributivi individuali (quali aumenti di merito o erogazioni ad personam, equiparazioni economiche al grado superiore, qualifiche o incarichi superiori o che comunque determinino aumenti della retribuzione, aumenti ai sensi del punto 4 della dichiarazione a verbale dell’art. 6 del presente Accordo integrativo), in aggiunta, per i redattori ed i telecineoperatori, al compenso di cui sopra, viene riconosciuto un compenso ad personam nella misura di 1.000,00 euro lordi annui.
Tali compensi saranno assorbiti, fino a concorrenza, in caso di successive variazioni della retribuzione, ad eccezione di quelle derivanti da aumenti contrattuali o da scatti di anzianità, e verranno corrisposti in tredici mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.

Norma transitoria
Per i redattori ed i telecineoperatori che, alla data del 1° marzo 2010, abbiano gia’ maturato entrambi i requisiti di anzianità sopra previsti (e, pertanto, abbiano conseguito almeno 13 anni nella categoria di appartenenza senza ottenere incrementi retributivi individuali, quali aumenti di merito o erogazioni ad personam, equiparazioni economiche al grado superiore, qualifiche o incarichi superiori o che comunque determinino aumenti della retribuzione, aumenti ai sensi del punto 4 della dichiarazione a verbale dell’art. 6 del presente Accordo integrativo) il compenso di cui al presente articolo viene determinato nella misura complessiva di 1.200,00 euro lordi annui.

Dichiarazione a verbale
Ai fini del raggiungimento dell’anzianità richiesta dal presente articolo, ai giornalisti provenienti dal bacino di reperimento professionale assunti con contratto di durata biennale propedeutico all’assunzione a tempo indeterminato dopo più di 1500 giorni di utilizzo a termine, verranno computati gli ulteriori giorni di impegno a termine eccedenti tale soglia. Le richieste dovranno essere presentate in sede di Commissione Paritetica.
Resta confermato che il periodo di impegno con contratto biennale sarà utile ai fini della determinazione dell’anzianità di cui al presente articolo.
Le Parti si danno atto che i casi dei giornalisti ai quali sia stata revocata l’indennità di conduzione o di radiotelecronaca, con mantenimento del relativo importo sotto forma di ad personam assorbibile, potranno essere esaminati in sede di Commissione Paritetica per stabilire i tempi dell’attribuzione dei compensi di cui al presente articolo.

Art. 9
(Lavoro notturno)
La maggiorazione prevista dall’art. 17 del CNLG è aumentata al 25% per i giornalisti addetti a turni di lavoro che iniziano non dopo le ore 5.30, al 20% per i giornalisti addetti a turni di lavoro che terminano dopo le 23.00 ed al 50% per coloro addetti a turni di lavoro che comprendono per intero l’orario tra le 24.00 e le 5.30.
La maggiorazione per lavoro notturno verrà corrisposta per l’intero mese lavorativo in pre-senza di prestazioni effettivamente date per almeno 16 giorni al mese. Qualora il giornalista abbia percepito per almeno dieci mesi nell’arco dell’anno la maggiorazione per l’intero mese, la stessa verrà corrisposta per l’intero anno.
Nota a verbale
Il mantenimento dei compensi per lavoro notturno sotto forma di ad personam assorbibile dopo 4 anni di fruizione ed in cifra fissa dopo 8 anni di fruizione trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento alle indennità’ fisse corrisposte fino alla data del 14 novembre 1991. Di conseguenza le somme percepite a compensazione del lavoro notturno – pur continuativamente ma non a titolo di indennità fissa – non possono essere oggetto di mantenimento sotto alcuna forma.
Le parti si danno atto che, nel caso di corresponsione della maggiorazione per lavoro not-turno per l’intero anno, il conguaglio effettuato nei primi mesi dell’anno per effetto dell’incidenza della stessa sui vari istituti contrattuali non e’ computabile ai fini della deter-minazione del TFR.
Con riferimento al lavoro notturno prestato in trasferta le parti concordano che esso verrà compensato con la maggiorazione prevista dal presente articolo esclusivamente nell’ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia direttamente legata ad avvenimenti per i quali si possa incon-trovertibilmente accertare che la prestazione si e’ svolta e non poteva che svolgersi con inizio prima delle 5.30, termine dopo le 23.30, o nell’intero periodo dalle 24.00 alle 5.30. Gli accordi si riferiscono all’ora locale dell’avvenimento.
Laddove ve ne sia la possibilità organizzativo-produttiva, il personale verrà impiegato in notturno con criteri di rotazione.

Art. 10
(Lavoro festivo)
Ai giornalisti chiamati a prestare la loro opera nelle festività del 1° gennaio, Pasqua, 1° maggio, 15 agosto e 25 dicembre sarà corrisposto, oltre alla normale retribuzione, un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorata del 260%.

Art. 11
(Caporedattore Centrale, Vicedirettore, Condirettore, Direttore)
Le parti confermano che i giornalisti chiamati a svolgere funzioni di Caporedattore Centrale, Vicedirettore, Condirettore e Direttore avranno diritto a percepire, limitatamente alla durata dei rispettivi incarichi, una indennità di funzione, fermo restando l’inquadramento nella qualifica di provenienza.
E’ stabilita una durata minima di diciotto mesi per gli incarichi che comportano lo svolgimento delle funzioni di caporedattore centrale, di vicedirettore e di condirettore e di dodici mesi in occasione di eventuali proroghe.
La nomina dei Direttori avviene nei tempi e con le modalità di cui al punto 2 della Carta dei diritti e dei doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico.
Premesso che lo svolgimento dell’incarico di Vicedirettore presuppone necessariamente la sussistenza di un vincolo fiduciario con il Direttore di testata, le Parti convengono che – fer-mi restando i predetti termini – in occasione di avvicendamenti nella funzione di Direzione di Testata, l’incarico di Vicedirettore viene contestualmente meno.
L’indennità di funzione verrà revocata all’atto della cessazione dello svolgimento del relativo incarico. Resta inteso che nel caso l’incarico di Vicedirettore venga meno prima della naturale scadenza del termine a causa dell’avvicendamento nella funzione di Direzione di Te-stata, l’interessato manterrà l’indennità di funzione assegnatagli fino alla scadenza prevista per l’incarico (o per la proroga).
Al termine delle funzioni di cui sopra, in caso di mancata ricollocazione in una posizione di “line”, verranno proposte agli interessati tre ipotesi di mansioni alternative tra quelle sot-toindicate, che le Parti hanno espressamente ritenuto equivalenti dal punto di vista del conte-nuto professionale:
– inviato alle dirette dipendenze di un Direttore di testata, con indicazione di aree tematiche e/o geografiche di competenza;
– informatore politico-parlamentare;
– editorialista con indicazione dell’area tematica di competenza;
– vaticanista;
– direttore, vicedirettore o assistente di direttore nell’ambito di una Rete o di altra Direzione aziendale;
– componente di staff finalizzati a progetti specifici;
– corrispondente dall’estero;
– capostruttura di Reti o Direzioni fuori delle Testate;
– direttore di una Sede Regionale;
– conduttore delle edizioni principali dei notiziari radiofonici e televisivi nazionali o di rubriche e/o programmi radiotelevisivi di particolare rilievo;
– responsabile del “Media Management”.
La proposta dovrà essere formulata entro 40 giorni dal termine del precedente incarico; gli interessati avranno 30 giorni di tempo per comunicare all’Azienda la propria scelta, che verrà formalizzata mediante sottoscrizione di verbale di conciliazione ex lege n. 533/1973.
Nel caso di mancato esercizio dell’opzione nel termine sopra indicato, l’Azienda procederà autonomamente all’assegnazione di uno dei tre incarichi proposti.
Nell’ipotesi di rifiuto dell’incarico da parte degli interessati, l’Azienda potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, con corresponsione dell’indennità di preavviso di cui all’art. 27 del vigente CNLG (fatta eccezione per il caso in cui il giornalista abbia diritto a percepire la cd. “ex fissa”).
In considerazione della regolamentazione sopra concordata, le Parti convengono che nei confronti di detti giornalisti non troverà applicazione l’art. 27 del citato CNLG nella parte in cui prevede che il rapporto di lavoro intercorrente con il Direttore, Condirettore e Vicedirettore possa essere risolto anche in assenza di giusta causa e di giustificato motivo, fermo restando quanto previsto per l’ipotesi di rifiuto dell’incarico al precedente capoverso.
Norma transitoria
I giornalisti già titolari delle funzioni di Vicedirettore, Condirettore e Direttore alla data del 1° marzo 2001 che non abbiano optato, entro il 30 settembre 2009, per l’applicazione della regolamentazione sopra concordata sono assoggettati alla disciplina prevista dal vigente CNLG.

Art. 12
(Qualifiche e mutamento di mansioni)
Con riferimento alle previsioni contenute nell’art. 11 del vigente CNLG, considerato anche che nel presente accordo integrativo, per l’incarico di inviato non e’ indicato un termine di du-rata e che, in presenza di professionalità specifiche, e’ prevista la possibilità di disporre provvedimenti riguardanti equiparazioni del trattamento economico, le Parti:
– convengono, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell’organizzazione del lavoro redazionale in Azienda, di non procedere all’introduzione delle nuove qualifiche di “redattore esperto” e di “redattore senior” previste dal citato art. 11 del CNLG;
– confermano che, in caso di mutamento delle mansioni, ai giornalisti interessati dovranno essere assegnate mansioni equivalenti dal punto di vista del contenuto professionale a quelle in precedenza svolte.
In particolare, ai giornalisti con qualifica di Caporedattore eventualmente collocati fuori “line”, l’Azienda proporrà, entro 40 giorni, avendo riguardo anche per la collocazione territoriale dell’interessato, tre ipotesi di mansioni alternative tra quelle elencate dall’articolo 11 del presente accordo; nel caso di mancato esercizio da parte del Caporedattore dell’opzione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, l’Azienda procederà autonomamente all’assegnazione di uno dei tre incarichi proposti.
Si conviene, inoltre, ai fini dell’applicazione del 1° comma dell’art. 22 del CNLG, che il mutamento temporaneo di mansioni, per produrre i previsti effetti economici, deve essere di-sposto:
– verbalmente, dal Direttore giornalistico o capo redattore regionale responsabile della re-dazione nelle sedi, nel caso che la sua durata non superi i 30 giorni;
– per iscritto, dalla Direzione aziendale e dal Direttore giornalistico, nel caso di durata superiore ai 30 giorni.

Art. 13
(Ferie)
Agli effetti dell’applicazione dell’art. 23 del CNLG le parti convengono che l’Azienda deve fare in modo che il giornalista fruisca del periodo feriale entro il 30 aprile dell’anno di calendario successivo alla maturazione del diritto.
Le parti, considerata la irrinunciabilità del diritto alle ferie, convengono e dichiarano che comunque il periodo di ferie deve essere fruito e non può essere sostituito dal relativo trattamento economico.
In merito allo smaltimento delle ferie, dei riposi e dei “mancati non lavorati”, le parti con-fermano la vigenza della disciplina concordata con l’accordo del 18 luglio 1995.

Art. 14
(Maternità – Assegno di nuzialità – Permessi per esami)
Maternità
L’Azienda consentirà l’astensione dal lavoro della giornalista in puerperio per un periodo di 4 mesi successivi alla data del parto. L’Azienda corrisponderà alla giornalista il trattamento previsto dall’art. 24 del CNLG.
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 151/2001, relativamente al congedo per malattia del figlio, l’Azienda inoltre – fatte salve particolari esigenze produttive – concederà ai giornalisti professionisti che ne facciano richiesta uno o piú periodi di permesso non retribuito, fino ad un periodo temporale massimo di astensione di trenta giorni per anno solare, per comprovata grave malattia del figlio di età compresa fra i tre ed i sei anni di età, che necessiti della presenza del genitore.
La concessione di tali permessi sarà, comunque, subordinata al presupposto che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni per malattia del bambino.
Il periodo temporale di astensione dal lavoro giustificato in base a tali permessi non potrà essere computato ad alcun fine nell’anzianità di servizio.
Assegno di nuzialità
Ai giornalisti che contraggano matrimonio, su presentazione di domanda e dei documenti probatori, viene concesso un assegno di nuzialità pari all’80% di una mensilità dello stipendio individuale per coloro che hanno un’anzianità di servizio fino a 5 anni ed al 160% di una mensilità dello stipendio individuale per coloro che hanno una anzianità di servizio superiore a 5 anni.
In caso di matrimonio tra due lavoratori anche inquadrati presso differenti Società del gruppo Rai, l’assegno intero e’ corrisposto al coniuge che percepisce lo stipendio maggiore, mentre e’ corrisposto metà dell’assegno all’altro coniuge.
L’assegno di nuzialità verrà corrisposto per un massimo di due volte.
Permessi per esami
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto di fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni di esame e, in caso di superamento dell’esame stesso, per i due giorni precedenti. Ai fini della fruizione dei permessi e della corresponsione della retribuzione, il lavoratore dovrà esibire la relativa certificazione attestante il superamento dell’esame.

Art. 15
(Formazione e aggiornamento professionale)
In relazione a quanto precedentemente concordato e a quanto previsto dal CNLG in materia di aggiornamento culturale e professionale individuale si conferma che le richieste di parteci-pazione di giornalisti ex art. 1 del CNLG a corsi di aggiornamento, seminari, iniziative cultu-rali professionali ivi comprese esperienze e scambi professionali con altri enti radiotelevisivi attinenti le loro specifiche competenze saranno esaminate, in sede di Commissione Paritetica di cui all’art. 21 del presente accordo, sulla base di idonea documentazione e saranno altresì acquisiti il parere del Direttore di Testata e del Comitato di Redazione; nella stessa sede sa-ranno definiti gli aspetti relativi ai periodi di eventuale permesso retribuito e di concorso alle eventuali spese per ciascuna singola richiesta.
La formazione e l’aggiornamento professionale sono un diritto di tutti i giornalisti. In questo contesto saranno definiti in sede di Commissione Paritetica appositi corsi.
Subito dopo l’assunzione, il giornalista deve essere messo in grado di conoscere lo specifico radiotelevisivo attraverso la frequenza di appositi corsi di formazione professionale di durata idonea agli obiettivi da raggiungere e comunque di almeno tre mesi.
Azienda e sindacato si incontreranno semestralmente per definire l’indirizzo dei programmi dei corsi di aggiornamento con particolare riferimento all’apprendimento delle lingue, alla co-noscenza tecnologica, all’approfondimento dei rispettivi settori di specializzazione.
In sede di Commissione paritetica, verranno definite le esigenze formative stabili dei giornalisti, in relazione alle tipologie di attività lavorativa, ed individuati i relativi percorsi e le eventuali temporalizzazioni. Nella stessa sede sarà oggetto di verifica il possibile ruolo della Scuola di Giornalismo di Perugia ai fini della qualificazione e dell’aggiornamento dei giorna-listi della RAI. Sempre in sede di Commissione Paritetica verranno definiti modalità e criteri di selezione per telecineoperatori nella direzione di cui all’accordo 29.05.95.
In particolare, le parti concordano che:
1. I singoli giornalisti o gruppi di giornalisti potranno avanzare progetti di formazione indi-viduali o di gruppo e/o semplici indicazioni di fabbisogno formativo; nel caso di presentazio-ne di progetti questi dovranno contenere tutte le indicazioni necessarie a comprendere la fina-lità della proposta, che debbono essere correlate con l’attività lavorativa svolta e/o con possi-bili sviluppi, incrementi e/o miglioramenti di tale attività, i quali potranno anche essere indi-retti ma in ogni caso mostrare un concreto legame con l’attività stessa; i progetti dovranno inoltre contenere le necessarie indicazioni relativamente ai costi ed alle istituzioni o altre entità presso le quali le attività formative vengono svolte, nonché le eventuali soluzioni organizzative (mezzi di trasporto, alloggio,etc.) che fossero necessarie.
2. Nel caso di approvazione dei progetti e/o delle semplici richieste di formazione da parte delle direzioni delle testate di appartenenza – che dovranno motivare il loro assenso sulla base di valutazioni di merito in ordine alla specifica utilità professionale, organizzativa, produttiva, etc. delle iniziative proposte – e dei C.d.R., essi verranno sottoposti agli organismi aziendali competenti in materia che – esaminati favorevolmente i progetti e le richieste stessi dal punto di vista della fattibilità e delle compatibilità – potranno:
– nel caso di progetti, dare parere favorevole alla attuazione degli stessi o disponibilità a realizzarli direttamente, indicando i termini di realizzazione;
– nel caso di semplici richieste procedere alla definizione e realizzazione di un proget-to.
3. Compiuto tale esame la Commissione paritetica esprimerà parere definitivo.
Restano valide le norme e le prassi in atto laddove compatibili con le disposizioni sopra concordate; al riguardo le parti – nel confermare che il contributo dell’azienda per le spese sostenute in relazione alla frequenza di corsi di formazione è fissato nella misura del 60% degli importi documentati – concordano di determinare l’importo massimo rimborsabile in euro 1032,91 per le iniziative che si tengono all’estero ed in euro 877,98 per le iniziative che si tengono in Italia.
Dichiarazione a verbale
La durata di corsi pratici aziendali, organicamente organizzati, è computata nell’anzianità di servizio per il periodo nel quale, ai fini dei corsi stessi, l’Azienda aggreghi l’interessato ad una redazione richiedendogli opera produttiva.

Art. 16
(Indennità di qualificazione professionale)
Ai giornalisti professionisti in servizio a tempo indeterminato alla data del 13 gennaio 2010 che, utilizzando le tecnologie proprie del mezzo radiotelevisivo, abbiano acquisito una specifica qualificazione professionale e che realizzino servizi radiofonici e/o televisivi, alla cui produzione partecipano in maniera diretta nelle varie fasi, viene riconosciuta una indennità mensile nella misura del 16% del minimo tabellare della categoria di appartenenza, con decorrenza dal primo giorno del quarto mese successivo all’effettivo esercizio delle relative attività, sempreché le attività stesse siano state svolte con continuità.
Per i soli giornalisti professionisti in servizio a tempo indeterminato alla data del 13 gennaio 2010 che esercitano le mansioni di radiotelecronista, effettuando in diretta la cronaca dell’intero evento (con esclusione, quindi, degli interventi aggiuntivi e/o concomitanti del tipo di quelli effettuati, ad esempio, a bordo campo, a bordo pista, ecc.) per le trasmissioni tra-smesse sulle Reti generaliste, la predetta indennità è fissata nella misura del 26% del minimo tabellare della categoria di appartenenza.
Sarà, inoltre, riconosciuto un compenso pro die pari al 25% di 1/26 (un ventiseiesimo) del minimo tabellare della categoria di appartenenza ai giornalisti professionisti che esercitano la mansione di radiotelecronista, effettuando in diretta la cronaca dell’intero evento (con esclu-sione, quindi, degli interventi aggiuntivi e/o concomitanti del tipo di quelli effettuati, ad e-sempio, a bordo campo, a bordo pista, ecc.) per le trasmissioni diffuse su canali tematici.
Analogo compenso pro die sarà, inoltre, riconosciuto ai giornalisti professionisti che effet-tuano in diretta interventi in voce trasmesse sulle Reti generaliste (aggiuntivi e/o concomitanti del tipo di quelli effettuati, ad esempio, a bordo campo, a bordo pista, ecc) della durata orien-tativa del 10% del tempo complessivo della cronaca dell’evento.
L’indennità di qualificazione professionale è corrisposta anche ai giornalisti in servizio a tempo indeterminato alla data del 13 gennaio 2010 a cui è stata riconosciuta la mansione di conduttore, nella misura del 24% del minimo tabellare della categoria di appartenenza.
Al giornalista chiamato occasionalmente a prestare attività di conduzione viene riconosciuto un compenso giornaliero pari al 25% di 1/26 (un ventiseiesimo) del minimo della categoria di appartenenza. Resta confermato che tale compenso verrà corrisposto esclusiva-mente per la conduzione di rubriche giornalistiche in diretta di durata superiore a 10 minuti ovvero di edizioni flash dei notiziari della durata di almeno 5 minuti.
Resta altresì confermato, che i compensi pro die previsti dal presente articolo – fermo restando il limite di calcolo sul minimo stipendiale del caposervizio – non potranno essere superiori, su base mensile, all’importo delle relative indennità di conduzione o radiotele-cronaca.
La differenza tra l’indennità minima del 16% e le diverse misure previste per le indennità di conduzione e radiotelecronaca vengono calcolate con riferimento al minimo stipendiale di appartenenza, con il limite massimo del minimo stipendiale del caposervizio; la disposizione non si applica ai giornalisti con qualifiche superiori a caposervizio che già fruivano, alla data del 15.02.1996, delle indennità in esame.
In considerazione della profonda evoluzione del sistema dei media e dell’ormai diffuso utilizzo in campo giornalistico del mezzo radiotelevisivo, al personale giornalistico assunto successivamente alla data del 13 gennaio 2010, l’indennità di qualificazione professionale di cui al presente articolo non sarà più assegnata (fatto salvo quanto previsto dalla norma transitoria).
Ai telecineoperatori in servizio a tempo indeterminato alla data del 13 gennaio 2010, per la specifica competenza nello svolgimento dei compiti di cui alla lettera B) dell’accordo 29.5.1995, viene riconosciuta una indennità pari al 3% del minimo della categoria di apparte-nenza.
L’indennità nella misura minima del 16% non e’ revocabile nel caso di mutamento di man-sioni.
L’indennità nelle misure previste per i radiotelecronisti e i conduttori non verrà revocata nel caso di mutamento di mansioni, ove il giornalista la percepisca da almeno 5 anni. In tal ca-so, l’indennità verrà mantenuta in misura percentuale, ove i 5 anni siano stati maturati antece-dentemente alla data del 15.2.1996, ed in cifra fissa non assorbibile (per la parte eccedente il 16%) ove siano stati maturati successivamente a tale data.
Qualora il giornalista percepisca detta indennità da meno di 5 anni, nel caso di mutamento di mansioni, la stessa verrà revocata e mantenuta (per la parte eccedente il 16%) sotto forma di “ad personam” assorbibile da qualsiasi aumento della retribuzione.
Dichiarazione a verbale
Ai giornalisti in servizio a tempo indeterminato alla data del 13 gennaio 2010 impegnati nell’Ufficio Stampa è riconosciuta una specifica indennità pari al 16% del minimo della categoria di appartenenza.
Le Parti confermano che l’indennità di qualificazione professionale verrà assegnata con le modalità di cui al presente articolo anche ai telecineoperatori in servizio alla data del 13 gen-naio 2010 in caso di attribuzione della qualifica di redattore.

Norma transitoria
Le Parti si danno atto che:
a) ai giornalisti assunti a tempo indeterminato fino alla data del 1° gennaio 2005 nelle Testate Televideo, Rainews 24 e Giornale Radio – ovvero fino al 1° giugno 2006 presso Rai Internazionale – e’ stata riconosciuta una specifica indennità nella misura del 20% (comprensiva e sostitutiva dell’indennità di qualificazione professionale del 16%);
b) al personale giornalistico assunto (o trasferito in quanto già dipendente dell’Azienda) successivamente al 1° gennaio 2005 nelle Testate Televideo, Rainews 24 e Giornale Radio – ovvero al 1° giugno 2006 presso Rai Internazionale – e’ stata assegnata la sola indennità del 16%;
c) fermo restando che le percentuali dell’indennità di qualificazione professionale sono progressive, intendendosi che la maggiore misura assorbe la minore, senza previsione di cumulabilità, a tutti i giornalisti professionisti ai quali e’ stata asse-gnata entro il 31 dicembre 2004 la mansione di conduttore o radiotelecronista presso le testate Giornale Radio e Rainews 24, e’ stato riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un importo “ad personam” in cifra fissa non assorbibile pari al 4% della base di calcolo al 31 dicembre 2002 delle relative indennità.
Tenuto conto di quanto concordato in materia di qualificazione professionale nel presente articolo, le Parti convengono che:
1) l’indennità di qualificazione professionale verrà mantenuta ai giornalisti che risultino inseriti nella fascia A del bacino di reperimento professionale di cui all’accordo del 23 febbraio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni in base a precedenti ac-cordi ovvero alla previsione di cui al punto 2 dell’ipotesi di accordo del 15 dicembre 2009;
2) la predetta indennità verrà riconosciuta in cifra fissa, determinata al momento dell’assunzione a tempo indeterminato, al personale giornalistico inserito nella fascia B del bacino di reperimento professionale in base a precedenti accordi ovvero alla previsione di cui al punto 3 della ipotesi di accordo del 15 dicembre 2009;
3) per tutto il restante personale (ivi inclusi i giornalisti che entreranno in fascia B in base alla previsione di cui al punto 4 della citata ipotesi di accordo), l’indennità di qualificazione professionale non verrà più assegnata.
Resta inteso che ai predetti giornalisti verrà corrisposto, in presenza dei requisiti contrattuali, il compenso pro die previsto dal presente articolo per l’attività di conduzione e radiotelecronaca.

Art. 17
(Copertura del territorio)
Per i corrispondenti dai capoluoghi di provincia la retribuzione mensile – ivi comprese le quote di tutti gli elementi della retribuzione medesima nonché la maggiorazione di cui all’art. 5 del presente accordo – è fissata in euro 299,55. Ai predetti corrispondenti che effettuino servizi in voce e/o in video, registrati o in diretta, per trasmissioni regionali o nazionali verrà corrisposto un compenso di euro 103,29 per ciascun mese nel quale tali servizi verranno effettuati. La somma suddetta non è assorbibile dai compensi a notizia.
Le spese sostenute dai corrispondenti di provincia per servizi richiesti saranno rimborsate a parte sempreché siano state autorizzate e siano documentate.
Le parti convengono inoltre che, al fine di assicurare una migliore copertura del territorio regionale e nazionale, l’Azienda potrà costituire una più efficace rete di reperimento e tra-smissione dell’informazione giornalistica, oltre che attraverso il ricorso all’applicazione dell’art. 12 CNLG, anche mediante lo spostamento della sede di lavoro di redattori e telecineoperatori al di fuori della città che ospita la redazione regionale, qualora non sia necessario procedere alla sostituzione dei medesimi nella sede di provenienza, fermo restando che di tali spostamenti, peraltro, si potrà tenere conto nel corso delle periodiche verifiche sugli organici della TGR.
Il trasferimento potrà avvenire solo su base volontaria. Per le domande dei telecineoperatori verranno applicati i medesimi criteri individuati per i cambi di qualifica e i redattori dovranno frequentare appositi corsi di formazione professionale, con positiva valutazione finale.
In caso di trasferimento al telecineoperatore, dopo tre mesi di svolgimento continuativo del-le mansioni, verrà riconosciuta la qualifica di redattore.
I C.d.R. competenti esprimeranno parere in materia secondo le disposizioni dell’art. 34, lett. d), del CNLG e dell’art. 21 dell’Accordo Integrativo.
I giornalisti in questione, quando svolgono la loro attività nell’ambito della provincia o dell’area geografica attribuita, possono realizzare interviste, testi ed immagini, per i servizi di cui sono responsabili, con l’ausilio di tecnologie digitali.
I servizi in questione, per le loro caratteristiche e modalità realizzative, devono poter con-sentire l’intervento di un unico giornalista senza che sia compromessa la qualità finale del prodotto.
Ai giornalisti che realizzeranno nel corso di un’annualità, dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo, almeno 60 (sessanta) servizi come sopra descritti, verrà riconosciuta una gratifica straordinaria di Euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) lordi, da corrispondersi con le competenze del mese di novembre dell’anno di consuntivazione.
Tenuto conto del carattere innovativo dell’iniziativa, i giornalisti interessati potranno chiedere, entro tre mesi dall’inizio della nuova attività, di tornare a svolgere i precedenti incarichi.
Per sopperire alle suddette esigenze l’azienda potrà, inoltre, stipulare anche contratti di collaborazione coordinata e continuativa (formulati secondo lo schema di massima del contratto consegnato all’Usigrai), con giornalisti professionisti nei seguenti termini:

• i giornalisti beneficiari del contratto di collaborazione coordinata e continuativa potranno essere impegnati esclusivamente per la copertura di eventi che si verifichino nel territorio della provincia o dell’area geografica assegnata;
• il rapporto di collaborazione verrà instaurato con la testata TGR, in quanto titolare dell’informazione di servizio pubblico nel territorio regionale, anche nel rapporto con le altre testate;
• entro il 30 giugno 2003, la Rai potrà pervenire alla stipula di non più’ di cinque dei predetti contratti mentre, sempre entro la stessa data, prevede di perfezionare almeno lo stesso numero di trasferimenti.
Dichiarazione a verbale
L’Azienda si impegna a procedere alla rilevazione ed alla revisione dei compensi a notizia utilizzata con particolare riguardo ad una diversificazione dei compensi per le notizie fornite in orario notturno e nei giorni festivi e domenicali.

Art. 18
(Cessione di servizi e diritti)
Tenuto conto dei processi di innovazione tecnologica in atto nel comparto radiotelevisivo, le Parti convengono di introdurre uno specifico compenso, remunerativo anche di eventuali ces-sioni a terzi di servizi, nonché dei diritti di sfruttamento economico, sotto qualsiasi forma, delle prestazioni giornalistiche, ferma restando l’informativa preventiva al giornalista.
Pertanto, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 5 del presente accordo integrativo, a decorrere dal 1° marzo 2010, verrà riconosciuto al personale giornalistico in servizio a tempo indeterminato un importo lordo annuo pari a 1.080,00 euro.
Analogo importo verrà riconosciuto, in proporzione al numero di mesi lavorati, al personale impegnato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Tale somma, che ai soli fini solutori verrà corrisposta in 12 rate mensili di pari importo, non e’ computabile nella determinazione di alcun istituto contrattuale o di legge, fatto salvo il TFR.
Tale compenso sostituisce ed assorbe quanto previsto in materia dall’art. 14 del CNLG e dai vigenti accordi aziendali.
La cessione dei servizi avverrà, comunque, nel rispetto dei principi generali della deontolo-gia della professione giornalistica.

Art. 19
(Trasferte)
L’indennità di trasferta ed il rimborso delle spese per i giornalisti vengono fissati in sede di Commissione Paritetica di cui all’art. 21 del presente accordo.
Resta comunque fermo che il giornalista, prima della partenza, potrà optare per forme di rimborso a pie’ di lista.

Art. 20
(Redazioni regionali)
In relazione a quanto previsto dall’art. 11 del CNLG, la RAI e l’USIGRAI convengono che anche nelle redazioni regionali è istituita la qualifica di vice capo redattore.
Dichiarazione a verbale
Nelle redazioni regionali nelle quali è stata istituita la segreteria di redazione, a livello di capo servizio, alla stessa vengono affidati i compiti di coordinamento del lavoro dei corri-spondenti, di collegamento con la TGR per l’organizzazione dei servizi e di redazione, d’intesa con il capo redattore in quanto delegato del Direttore di testata, degli orari settimanali di lavo-ro.

Art. 21
(Diritti sindacali)
Tutti i giornalisti della RAI hanno diritto alla rappresentanza sindacale. I comitati ed i fiduciari di redazione vengono eletti sulla base di questi criteri:
– nelle redazioni e/o nei settori con oltre 100 giornalisti verrà eletto un comitato di redazio-ne composto da 3 o, eventualmente, da 5 membri;
– nelle redazioni e/o nei settori con almeno 10 giornalisti sarà eletto un comitato di reda-zione composto da 3 membri;
– nelle redazioni e/o nei settori con meno di 10 giornalisti sarà eletto un fiduciario di reda-zione.
Ai comitati o fiduciari di redazione della RAI sono attribuiti i compiti di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 34 del CNLG in rapporto diretto con i Direttori di testata, con i capi redattori regionali responsabili delle redazioni nelle sedi e delle strutture unitarie. Agli stessi effetti i giornalisti operanti in settori diversi dal complesso dei servizi giornalistici saranno rappresentati da organismi sindacali, in diretto rapporto con rappresentanti designati dalla Direzione aziendale. Le informative di cui al punto 14 della Carta dei Diritti e dei Doveri del giornalista radiotelevisivo del servizio pubblico verranno fornite ai rappresentanti sindacali dei giornalisti inquadrati nelle Reti in sede di Commissione Paritetica dalla Direzione Risorse Umane e dai Direttori delle Reti o loro delegati. Le eventuali questioni non risolte saranno demandate alI’Esecutivo dell’Usigrai ed alla Commissione Paritetica di cui al comma seguente.
L’esame delle questioni direttamente connesse all’applicazione del CNLG, dell’accordo integrativo e degli altri accordi aziendali è demandato ad una Commissione Paritetica formata da una rappresentanza dei giornalisti RAI e da rappresentanti dei competenti organi della Direzione aziendale; per l’accertamento dei fatti oggetto delle vertenze la Commissione si potrà avvalere dei settori aziendali istituzionalmente delegati a tali compiti.
La delegazione dei giornalisti sarà costituita dall’Esecutivo dell’Usigrai che potrà essere in-tegrata di volta in volta da componenti dei Comitati di Redazione o fiduciari, da componenti della Commissione Sindacale e da esperti consulenti.
La Commissione Paritetica si riunirà ogni mese.
La discussione delle vertenze individuali (presentate dai rappresentanti sindacali, sia in sede di commissione che direttamente presso le Relazioni Sindacali) si esaurirà con verbale in sede di commissione paritetica entro il termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione; tali termini verranno prorogati al massimo di un mese su richiesta di una delle parti nel caso in cui si rendano necessari ulteriori accertamenti.
Qualora entro i termini previsti, e comunque non oltre la prima riunione di commissione paritetica utile, l’Azienda non fornisca alcuna risposta, la vertenza si intende risolta positiva-mente.
Le vertenze già discusse e definite non verranno riproposte dal Sindacato prima che siano trascorsi due anni dalla loro conclusione a meno che non siano intervenuti mutamenti nella si-tuazione o nuovi elementi che possano incidere nella valutazione della vertenza stessa.
L’Esecutivo dell’Usigrai, sentiti i Cdr interessati, istituirà e segnalerà in Commissione Pari-tetica le richieste di mobilità avanzate da singoli giornalisti, che saranno annotate nell’apposito registro dei trasferimenti e trasmesse ai Direttori di Testata per essere valutate in occasione della copertura dei posti.
L’Azienda considererà inoltre, in conseguenza della particolare condizione di lavoro, le ri-chieste di mobilità orizzontale dei giornalisti professionisti di Televideo e di quelli addetti ad internet con anzianità di almeno tre anni nella Testata.
La Direzione aziendale comunicherà all’Esecutivo i criteri per le assunzioni e per la stipula dei contratti per i collaboratori fissi. Sulla base di tali criteri i Direttori di testata avanzeranno le loro proposte alla Direzione aziendale e ne informeranno per iscritto i comitati o i fiduciari di redazione che a loro volta, sempre per iscritto, esprimeranno le loro valutazioni. Analoga informativa scritta verrà scambiata per le proposte di promozione o di assegnazione di man-sioni. Tali informative non determinano il decorso dei termini per la verifica e la eventuale copertura delle posizioni giornalistiche resesi vacanti.
La Direzione aziendale consulterà preventivamente l’Esecutivo dell’Usigrai sui problemi più importanti delle politiche generali della RAI ed in particolare sulla determinazione dei pa-linsesti, sui piani editoriali e sull’organizzazione del lavoro.
Per quanto previsto dalla lettera e) dell’art. 34 del CNLG e per l’esame di tutto quanto altro attiene l’organizzazione ed il ruolo del lavoro giornalistico si svolgeranno incontri trimestrali tra la Direzione aziendale, i Direttori di testata e l’Esecutivo dell’Usigrai che potrà convocare rappresentanti dei Comitati di redazione e fiduciari.
Ferme restando le competenze dei Comitati di Redazione, le questioni che riguardano più di una redazione saranno discusse in incontri tra la Direzione aziendale, i Direttori di testata e l’Esecutivo dell’Usigrai.
Comunicati sindacali
Tenuto conto della norma del citato art. 34 e della peculiare attività svolta dall’Azienda, la RAI conviene che la disposizione trovi applicazione – previa intesa tra la Direzione aziendale, i responsabili giornalistici, l’Esecutivo dell’Usigrai ed i comitati di redazione – secondo modalità e tempi risponderti alla natura ed alle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo anche in relazione ai criteri attualmente applicati.
Il comunicato sindacale potrà essere predisposto nella forma del servizio chiuso ed avrà una durata di circa 60 secondi.
Le parti – ribadito il diritto dei C.d.R. e dell’Usigrai a mandare in onda comunicati sindacali nei termini, con i limiti e le modalità di cui al CNLG ed ai contratti ed accordi aziendali – hanno valutato l’esigenza che l’esercizio di tale facoltà non contrasti con l’erogazione del servizio pubblico ed in particolare con la necessità di tutelare il diritto dell’utenza ad usufruire del miglior servizio possibile. In relazione a quanto precede le parti medesime hanno convenuto che il comunicato deve pervenire al Direttore e all’Editore almeno 3 ore prima della messa in onda del notiziario e che la durata del comunicato stesso dovrà essere riconducibile a quanto già avviene nelle testate della carta stampata.
Tutela e permessi sindacali
In relazione a quanto disposto dagli artt. 34 e 23 del CNLG la tutela ed i permessi sindacali verranno estesi ai componenti delle Commissioni e delle strutture sindacali della cui costitu-zione e composizione l’Usigrai abbia dato comunicazione all’Azienda.
Dichiarazioni a verbale
1) Per l’esame di particolari questioni riguardanti singole redazioni regionali il Comitato di redazione potrà essere assistito dall’Esecutivo dell’Usigrai in rapporto con il Direttore di testa-ta presente il capo redattore regionale.
2) Il Direttore comunicherà al Comitato di redazione la nomina del capo redattore regionale responsabile della redazione, il quale illustrerà la linea editoriale territoriale che la redazione attuerà in collegamento con la politica editoriale della testata.
3) L’Azienda si dichiara disponibile a fornire per ogni singola testata con cadenza semestrale i dati aggregati di contabilità industriale sulla produzione, numero di addetti e collaborazioni di natura giornalistica, costi sostenuti, ecc., nell’osservanza dei segreto industriale e dell’autonomia delle scelte attribuite al management aziendale. Per quanto riguarda le Reti si fa rinvio al disposto di cui al penultimo periodo del 2° comma del presente articolo.
4) L’Azienda opererà a favore dell’Usigrai le trattenute per contributi associativi previo ri-lascio di deleghe individuali firmate dagli interessati. Ogni delega dovrà specificare le generalità del giornalista e la sede di appartenenza. L’importo del contributo è fissato dall’assemblea dei Comitati e fiduciari di redazione della RAI. La delega può essere revocata in qualsiasi momento con effetto dal 1° gennaio successivo.
5) Le Parti si danno atto che le comunicazioni ai Cdr interessati, relative agli incarichi di line di Vicedirettore e di Direttore di testata, possono essere effettuate dalla Direzione Risorse Umane e Organizzazione – Relazioni Industriali e Organizzazione, oltre che a mezzo fax, an-che attraverso lo strumento della posta elettronica.
Per quanto concerne le comunicazioni riguardanti la Testata Giornalistica Regionale, le Par-ti si danno altresì atto che potrà essere inviata un’unica comunicazione, da inoltrare al competente organismo sindacale (“Ufficio di Coordinamento dei Cdr Regionali”).
Le restanti previste comunicazioni saranno effettuate, a cura della Direzione di Testata, con qualsiasi mezzo.

Art. 22
(Investimenti ed innovazioni tecnologiche – Tutela della salute)
In relazione all’art. 42 del CNLG relativo ad investimenti ed innovazioni tecnologiche – e fatte salve le attribuzioni delle parti stipulanti il contratto stesso – la Direzione Aziendale e l’E-secutivo dell’Usigrai si incontreranno almeno ogni 6 mesi, o tutte le volte che le esigenze lo richiedano, per esaminare i piani aziendali riguardanti investimenti, rinnovamento tecnologi-co, ristrutturazione dei mezzi e degli impianti per le redazioni centrali e regionali che produ-cono riflessi sull’occupazione, la mobilità e la qualificazione professionale dei giornalisti.
Interventi di modifica dei sistemi produttivi che comportino mutamenti nell’organizzazione del lavoro saranno preceduti da una consultazione della rappresentanza sindacale.
Dichiarazione a verbale
In applicazione del disposto «Ambiente di lavoro e tutela della salute» di cui all’art. 42 del CNLG, è istituito in Azienda un osservatorio permanente per la salute di cui fanno parte, su base paritetica, Azienda e CASAGIT.
L’osservatorio è incaricato in particolare di elaborare studi di fattibilità atti ad assicurare tutte le garanzie previste dall’art. 42 del CNLG in materia di investimenti ed innovazioni tec-nologiche. Tali studi saranno quindi sottoposti al confronto tra Azienda e sindacato.
Contestualmente a tali studi verrà elaborato un piano per l’estensione qualitativa e quantitativa dei sistemi elettronici editoriali nel rispetto della normativa dell’art. 42 del CNLG e verranno altresì avviati con la necessaria gradualità e tempestività corsi di formazione e aggiornamento per l’uso delle nuove tecnologie da tenersi in orario di lavoro.

Art. 23
(Funzioni e poteri del Direttore di testata)
Il Direttore di testata esercita i poteri previsti dall’art. 6 del CNLG nel rispetto della legge sulla stampa e della normativa vigente in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo ed ha anche funzione di impostazione e di guida della linea giornalistica in modo da garantire a ciascun giornalista la massima partecipazione al lavoro ed al prodotto comune secondo le proprie competenze.
All’interno di ciascuna redazione il Direttore, al fine di assicurare la qualificazione profes-sionale, anche secondo criteri di specializzazione, tenderà alla migliore utilizzazione di tutti i giornalisti. La medesima funzione è esercitata, per quanto concerne le trasmissioni giornalistiche allestite dalle redazioni regionali, dai capi redattori regionali responsabili di dette redazioni d’intesa con i Direttori di testata.
Il Direttore di testata o il capo redattore regionale responsabile della redazione nelle sedi motiva al giornalista autore di proposte di servizi le ragioni di eventuali rifiuti.
Dichiarazione a verbale
L’Usigrai dichiara, e la RAI prende atto, che, fatti salvi i poteri del Direttore previsti dall’art. 6 del CNLG, il Comitato di redazione potrà chiedere il completamento o la preci-sazione della notizia per la quale si siano verificate gravi omissioni o gravi inesattezze accertate con riscontri obiettivi anche attraverso le maggiori fonti di informazione.

Art. 24
(Dissenso del giornalista)
Si conviene che le norme dell’art. 9 del CNLG troveranno applicazione compatibilmente con la legge sulla stampa e con la normativa vigente in materia di disciplina del sistema radiotelevisivo.
In relazione a quanto previsto dal 1° comma dell’art. 9 del CNLG, in caso di dissenso, al giornalista e’ riconosciuto il diritto di far ritirare, con la firma, la voce e l’immagine dal servizio già registrato.
Le parti riconoscono il diritto insopprimibile del giornalista a non vedere la propria firma, voce o immagine associate a servizi o notizie nei cui confronti abbia espresso motivato dissenso, con particolare attenzione ai casi in cui non sia stata possibile una adeguata verifica delle fonti ed ai casi che mettano a repentaglio la deontologia professionale. Ove si pongano i casi di cui sopra per notizie o servizi da trasmettere in diretta, il giornalista può non andare in voce o in video purché esistano i tempi minimi necessari per la sua sostituzione.
Il giornalista non può comunque rifiutarsi di effettuare una prestazione professionale che non comporti in alcun modo la firma.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che per “addetti ai periodici” di cui al 4° comma dell’art. 9 del CNLG si intendono gli addetti alle trasmissioni non quotidiane.

Art. 25
(Telecineoperatori)
I telecineoperatori che ne facciano richiesta potranno utilizzare le tecnologie digitali e, nello specifico, un kit con telecamera da collegare a “laptop”, in grado di elaborare e trasmettere via satellite e via internet. Ciò potrà avvenire dopo un periodo di formazione dei telecineope-ratori sulle nuove tecnologie, fermo restando che le mansioni accessorie derivanti dall’impiego delle stesse non incideranno sulla natura dell’attività giornalistica.
Dette mansioni potranno essere svolte esclusivamente in situazioni oggettive di difficoltà e, comunque, in assenza di personale tecnico, per eventi di durata limitata ovvero, in caso di e-venti che si protraggano nel tempo, per il periodo necessario a consentire l’intervento delle altre professionalità.
Fermo restando quanto precede, i telecineoperatori su base volontaria potranno anche svol-gere, in aggiunta alle attuali mansioni e previo apposito accertamento attitudinale, attività re-dazionale.
L’accertamento verrà effettuato da una Commissione, composta dal Direttore di testata o da suoi delegati, da un giornalista di altra Testata di comprovata esperienza, da un rappresentante della Direzione Risorse Umane e Organizzazione, con la presenza di un mem-bro dell’Esecutivo dell’Usigrai – o di un giornalista da questo delegato – o di un membro del Comitato dei Garanti dell’Usigrai.
L’accertamento potrà essere effettuato – a richiesta del telecineoperatore – anche attraverso la valutazione da parte della Commissione dell’attività multimediale e dei servizi completi eventualmente già realizzati, tenuto altresì conto dell’attività redazionale ove comprovata da idonea documentazione (quale, ad esempio, ordini di servizio, prospetti degli orari, sommari); qualora la Commissione ritenga tali elementi non sufficienti, la stessa convocherà l’interessato per ulteriori accertamenti attitudinali.
Agli interessati, nel rispetto delle previsioni contrattuali e di legge, verrà riconosciuta la qualifica di redattore (fermi restando i compiti di inviato eventualmente già assegnati ed il relativo trattamento economico).
I redattori che ne facciano richiesta potranno utilizzare le tecnologie digitali previa formazione con l’ausilio di un telecineoperatore di comprovata esperienza.
Dichiarazioni a verbale
In fase di prima applicazione, verrà riconosciuta la qualifica di redattore, secondo le insin-dacabili valutazioni della Commissione, fino ad un massimo di sei telecineoperatori rispetti-vamente per Tg1, Tg2 e Tg3, di un telecineoperatore per Rai Sport e di venticinque telecineoperatori per la Testata Giornalistica Regionale.
Le Parti convengono di incontrarsi, entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente accordo integrativo, per verificare gli esiti dell’iniziativa, con la finalità di pianificare ulteriori riconoscimenti della qualifica di redattore.
Nell’ambito del progetto di “digitalizzazione” delle Testate, le Parti valuteranno i possibili sviluppi del ruolo dei telecineoperatori, con particolare riferimento all’attività relativa al “Me-dia Management”.

Art. 26
(Decorrenza e durata)
Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2010 e scade il 31 dicembre 2013.

IL PREMIO DI RISULTATO
(Protocollo di applicazione dell’accordo 23.07.93)

Parte Generale
Nello spirito del protocollo del 23.07.93 – recepito dall’art. 46 del CNLG – le parti hanno convenuto sulla introduzione di un premio di risultato quale strumento di partecipazione e coinvolgimento dei lavoratori ai processi di sviluppo ed ai risultati dell’azienda, premessa per il miglioramento della sua posizione di competitività sul mercato. Il premio sarà corrisposto in ciascun anno sulla base dell’andamento complessivo, sia produttivo che economico, dell’azienda. Avrà pertanto le seguenti caratteristiche:
– sarà determinabile dopo la consuntivazione dei risultati;
– sarà calcolato solo con riferimento ai risultati relativi ai parametri più avanti indicati ed al miglioramento conseguito;
– sarà esaustivo di tutti gli interventi economici di pertinenza della contrattazione di livello aziendale.
La logica generale prevede che il premio sia derivante dall’andamento e sia legato al miglioramento dei risultati conseguiti ed al mantenimento e miglioramento del trend di svi-luppo dell’azienda.
Il premio di risultato e’ determinato con le modalità e nei termini sotto indicati; in caso di assenze complessive superiori a 16 giorni nell’anno solare di riferimento la misura individua-le dello stesso sarà determinata valutando mensilmente le assenze effettuate nell’anno solare di riferimento secondo il seguente criterio:
– assenze di 2 giorni: riduzione del 22% di un dodicesimo del premio annuo;
– assenze di 3 giorni: riduzione del 50% di un dodicesimo;
– assenze superiori a 3 giorni: riduzione del premio di un dodicesimo.
Non sono computate come assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito, le giornate di permesso straordinario di cui all’art. 23 CNLG, il periodo di assenza obbligatoria per maternità, i permessi connessi alla normativa relativa ai portatori di handicap, le giornate di assenza per donazione sangue e le giornate di assenza per infortunio sul lavoro.
Il premio di risultato non è computabile agli effetti di alcun istituto legale e/o contrattuale ivi compresa l’incidenza sul trattamento di fine rapporto.
Il premio di risultato è computato per dodicesimi in rapporto ai mesi di servizio effettiva-mente prestati nell’esercizio finanziario di riferimento. Avrà diritto al premio il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 Dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio.
Il presente accordo ha validità per l’anno 2010 e pertanto, sino a tale ultima data, nessun altro onere economico potrà essere posto a carico dell’azienda per effetto di contrattazione aziendale integrativa di secondo livello, secondo quanto previsto dal vigente CNLG. Le parti convengono di incontrarsi entro il 28 febbraio 2011 per un confronto in merito ad una even-tuale nuova configurazione del premio.

Parametri di redditività ed efficienza
Le Parti individuano congiuntamente quali parametri aziendali di riferimento maggiormente significativi per misurare la redditività ed efficienza della gestione tipica dell’Azienda, al fine dell’erogazione del premio di risultato, il margine operativo lordo (M.O.L.) ed il livello degli ascolti.
Il raggiungimento del M.O.L. previsionale – individuato dall’Azienda all’inizio di ogni anno e comunicato all’Usigrai – determina l’erogazione della somma di Euro 1032,00 (milletrentadue/00) lordi. L’importo è incrementato di Euro 51,50 (cinquantuno/50) lordi se il M.O.L. è superiore di almeno il 10% rispetto alle previsioni. L’importo viene ridotto di Euro 154,50 (centocinquantaquattro/50) lordi se, rispetto alle previsioni, il M.O.L. è inferiore di non oltre il 20%, mentre viene ridotto di Euro 309,60 (trecentonove/60) lordi se è inferiore di non oltre il 40%, nonché di Euro 516,00 (cinquecentosedici/00) lordi se è inferiore di non oltre il 60%. Qualora il MOL sia inferiore di oltre il 60%, non verrà erogata alcuna somma per tale titolo.
Il raggiungimento dei livelli di ascolto – individuati per ciascun anno dall’Azienda, comuni-cati all’Usigrai entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in considerazione e formalmente definiti entro il successivo 28 febbraio, sulla base di quelli assegnati alla Testata, con riferimento alle edizioni dei notiziari sotto indicate – con un margine di scostamento di +/- 0,5 %, darà luogo all’erogazione della somma di Euro 1032,00 (milletrentadue/00) lordi. L’importo e’ incrementato di Euro 51,50 (cinquantuno/50) lordi qualora lo share sia superio-re alle previsioni (in aggiunta allo 0,5% di scostamento) di almeno 0,3%. L’importo viene viceversa ridotto di Euro 258,00 (duecentocinquantotto/00) lordi qualora lo share sia inferiore, rispetto alle previsioni (oltre allo 0,5% di scostamento) di non oltre lo 0,3%. Al di sotto di tale limite non verrà erogata alcuna somma per tale titolo.
Le edizioni dei notiziari prese come riferimento sono le seguenti:
TG1 delle 13.30 e delle 20.00;
TG2 delle 13.00 e delle 20.30;
TG3 delle 14.20 e delle 19.00;
TGR delle 14.00 e delle 19.30.
Le somme sopra indicate sono determinate, per ogni anno della vigenza contrattuale, con riferimento al livello del redattore ordinario e verranno riparametrate per le altre categorie.
Il premio di risultato verrà erogato nel mese di Maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.
L’Azienda fornirà all’Usigrai periodicamente tutti gli elementi che concorrono alla determi-nazione del premio di risultato.

CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI
DEL GIORNALISTA RADIOTELEVISIVO
DEL SERVIZIO PUBBLICO

Premessa
Gli articoli che costituiscono la presente Carta dei diritti e dei doveri trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti di tutti i giornalisti radiotelevisivi del servizio pubblico.
Garante degli utenti
1) Con riferimento alla espressa richiesta avanzata dal sindacato di individuare una figura di Garante degli Utenti, le parti hanno concordato di avviare uno specifico confronto sull’argomento dopo avere esperito i necessari approfondimenti di ordine tecnico.
Nomina dei Direttori
2) I Direttori di testata sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, in linea di massima per una durata triennale;
3) entro due mesi dalla nomina il Direttore di testata presenta all’assemblea di redazione il piano editoriale, predisposto in armonia con il piano editoriale approvato dal consiglio di Amministrazione, I’organizzazione del lavoro, i compiti e le funzioni di ciascun settore, i criteri per l’utilizzazione dei collaboratori in organico e fuori organico;
4) la redazione esprimerà un parere sul piano editoriale formulato dal Direttore di testata. In caso di parere negativo sul piano, il Direttore avrà altri 15 giorni di tempo per riformularlo e presentarlo all’assemblea. L’esito della votazione sarà comunicato, tramite il Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione della RAI.
Capiredattori regionali
5) il Direttore della Testata giornalistica regionale comunicherà al Comitato di redazione la nomina del caporedattore regionale responsabile della redazione, il quale illustrerà la linea editoriale territoriale e lo schema di organizzazione del lavoro, concordati con il direttore della TGR, che la redazione attuerà in collegamento con la politica editoriale della testata. Il Direttore della TGR proporrà, d’intesa con i Capiredattori regionali, la nomina dei Vice Capiredattori e le assunzioni e promozioni; qualora non si realizzi l’intesa, il Direttore sceglierà all’interno di rose di candidati proposte dai Capiredattori regionali.
6) la direzione delle singole testate ed i Capiredattori regionali provvederanno giornalmente ad indire una riunione con i rispettivi responsabili di “line” per l’impostazione dei sommari delle edizioni dei notiziari.
Poteri dei Direttori
7) Il Direttore di testata propone al Direttore Generale la nomina di uno o più vice Diretto-ri; dell’intendimento di nomina espresso dal Consiglio di Amministrazione viene data tempestiva comunicazione al Comitato di redazione.
8) il Direttore, in materia di assunzioni e promozioni, ha tutti i poteri previsti dal contratto e dagli accordi con l’editore.
9) Al fine di attivare processi volti a perseguire la piena occupazione delle risorse giornalistiche disponibili, nonché di precostituire le condizioni per la definizione di modelli produttivi pienamente corrispondenti alle effettive esigenze produttive, per la costituzione di un corretto rapporto tra personale direttivo e personale operativo e per l’individuazione di percorsi operativi alternativi a quelli che prevedano l’assunzione di responsabilità all’interno di “line” redazionali si concorda quanto segue:
10) in occasione di nomine, promozioni e/o attribuzioni di incarichi i direttori di testata dovranno informare i C.d.R. dei criteri seguiti nel determinare eventuali modificazioni dell’assetto funzionale preesistente, nonché dei curriculum professionali – oltre che di altri eventuali requisiti dei quali i direttori medesimi ritenessero di tener conto- in base ai quali sono state operate le scelte individuali per le nomine, le promozioni e gli affidamenti di incarichi. Il direttore dovrà altresì fornire il quadro complessivo della organizzazione del lavoro derivante dai movimenti prospettati, con particolare riferimento al pieno impiego delle risorse e segnatamente del personale già in possesso di qualifiche superiori a quella di redattore ordinario. L’informativa fornita in modo incompleto e/o in termini non corrispondenti a quelli sopra indicati sarà considerata come non fornite.
11) Nel quadro delle facoltà attribuite ai direttori di testata, in coerenza con le direttive a-ziendali in tema di organizzazione, la Rai dichiara e l’Usigrai prende atto che – fatta eccezione per le redazioni di coordinamento e le segreterie di redazione e ferme restando le previsioni della lettera d) dell’art. 11 del CNLG – i nuclei redazionali definiti “servizi” ed affidati alla responsabilità di un caposervizio sono costituiti da almeno 6 unità; in casi di particolare rilevanza quantitativa e qualitativa i servizi potranno essere affidati a capiservizio ai quali venga riconosciuto il trattamento previsto per la categoria di Vicecaporedattore. Ai capiredattori verrà affidata la responsabilità di più servizi o di redazioni unitarie riconducibili a tale dimensione sotto i profili quantitativo e qualitativo.
12) Coloro che progressivamente non si trovassero più su posizioni riconosciute al corri-spondente livello categoriale – sulla base dei criteri di cui al punto che precede ed in seguito a riassetti redazionali, riorganizzazioni o interventi di altro tipo sugli organigrammi delle testa-te, a tutti i livelli, così come concordati con i direttori di testata – conserveranno la c.d. in-dennità di line sotto forma di “ad personam assorbibile”.
13) Le posizioni che via via non verranno riconfermate nell’ambito delle “line” delle testate non saranno più ricoperte con nuove promozioni. I direttori potranno peraltro, in presenza di professionalità specifiche ed al fine della conseguente valorizzazione professionale, proporre provvedimenti conformi all’art. 11 CNLG riguardanti equiparazioni del trattamento economico: questo al fine di mantenere pienamente operativi i giornalisti interessati e di incentivare sviluppi professionali indipendenti dai compiti di “line”.
Informativa su appalti e collaborazioni
14) il Direttore fornirà ai Comitati di redazione la necessaria informativa sul numero, sui costi complessivi e sui criteri delle collaborazioni e degli appalti; analoga informativa sarà data dai Caporedattori regionali ai rispettivi Comitati di redazione;
15) ai rappresentanti sindacali dei giornalisti inquadrati nelle reti sarà fornita l’informativa di cui al precedente punto 14, relativamente ai contratti di collaborazione giornalistica e agli appalti, in sede di Commissione paritetica di cui al 3° comma dell’art. 21 dell’accordo integra-tivo (in proposito vedi anche accordo 4 luglio 1990).
Services
16) In relazione alla specificità del Servizio Pubblico, alla necessità di garantire la massima qualità e riconoscibilità delle fonti e nel rispetto della legislazione sul divieto di interposizione della manodopera, le parti concordano di escludere che all’interno dei prodotti delle testate giornalistiche della Rai possano essere utilizzati servizi giornalistici completamente preconfezionati provenienti da fornitori esterni (cd. “servizi chiusi”) .
17) Contributi integrativi rispetto al prodotto dei servizi giornalistici dell’Azienda potranno essere eccezionalmente acquisiti previa informazione ai C.d.R. competenti.
Inoltre, nell’ambito di Rai Parlamento e del GR Parlamento, l’Azienda potra’, previa in-formativa al C.d.R., acquisire servizi o riprese tecnici, cioe’ senza mediazione giornalistica, che rispondano comunque allo standard qualitativo aziendale. Le parti si riservano di valutare eventuali ulteriori esigenze relative ad altri canali tematici.
L’utilizzo di tale materiale sarà altresì oggetto di verifica periodica in sede di Commissione Paritetica, ferma restando la responsabilità dei direttori.
18) L’acquisizione di immagini ad uso giornalistico avverrà unicamente da soggetti che at-testino la applicazione al personale dipendente che svolge mansioni analoghe a quelle dei te-lecineoperatori della Rai del trattamento economico e contributivo di pertinenza. Le parti si danno atto che tale disposizione non può trovare applicazione nel caso di ricorso a free-lance o a strutture di analoga natura, circa i quali peraltro le parti medesime si rimettono agli esiti della trattativa FIEG-FNSI in materia, impegnandosi ad un incontro per estenderne gli effetti in Rai nel rispetto della specificità nonché delle peculiarità tecniche, organizzative e produtti-ve dell’emittenza radiotelevisiva.
19) In ogni caso resta ferma la centralità operativa e funzionale delle redazioni, il controllo dei direttori e dei capiredattori regionali sul materiale utilizzato e la possibilità di disporre interventi redazionali sullo stesso.
20) In caso di accordi con imprese nazionali o estere per la produzione di trasmissioni informative all’interno di canali tematici via satellite – laddove si trattasse di prodotto riconducibile a quello attualmente realizzato dalle testate, sia con riferimento ai contenuti , sia con riferimento alla natura e qualificazione del contesto in cui viene trasmesso – l’azienda si impegna ad adempiere agli obblighi di previa informativa secondo quanto stabilito dai contratti ed accordi collettivi vigenti.
21) La Rai conferma comunque che l’offerta di informazione prodotta all’interno dell’azienda è carattere fondante del servizio pubblico.
Aggiornamento professionale
22) il giornalista dopo l’assunzione o anche immediatamente prima deve essere messo in grado di conoscere lo specifico radiotelevisivo attraverso la frequenza ad appositi corsi di formazione professionale di durata idonea agli obiettivi da raggiungere e, comunque, di almeno 3 mesi;
23) I’aggiornamento professionale è un diritto che si estende a tutti i giornalisti. Azienda e sindacato si incontreranno semestralmente per definire l’indirizzo dei programmi dei corsi di approfondimento con particolare riferimento all’apprendimento delle lingue, alla conoscenza tecnologica, all’approfondimento dei rispettivi settori di specializzazione.
Motivi di contrasto
24) Nel caso di cambiamento di direzione o di mutata linea politico editoriale della testata il giornalista può chiedere I’assegnazione ad altra testata che sarà accolta sempre che sussistano le disponibilità di organico e vi sia esplicita richiesta del Direttore.
Modifiche e riutilizzazione dei servizi
25) L’utilizzazione al di fuori di programmi antologici, dei servizi per programmi e testate diverse da quelle di appartenenza, deve avvenire rispettando il contenuto del servizio stesso e previa richiesta di autorizzazione all’autore che dovrà in ogni caso essere indicato come tale.
Titolarità dell’informazione
26) I giornalisti titolari di rubriche o conduttori di spazi informativi, eviteranno di ricorrere a collaborazioni esterne o ad appalti per servizi per i quali esistono competenze specifiche e disponibilità nelle redazioni. Il ruolo del collaboratore non deve sovrapporsi ma integrare il ruolo della redazione.
Incompatibilità
27) Il giornalista, fermo restando quanto previsto dall’art. 8 CNLG, dovrà svolgere la sua professione in modo tale che non possa, per qualsiasi causa, comportare sovrapposizioni con eventuali attività esterne che condizionino il lavoro redazionale. Di tale dovere è responsabile il Direttore di testata che dovrà essere informato dal giornalista; il Direttore di testata, a sua volta, ne darà opportuna informazione alla Direzione Generale. La mancata comunicazione nello svolgimento di attività esterne che comportino sovrapposizioni con il lavoro redazionale, determinerà l’applicazione di sanzioni disciplinari commisurate alla gravità del fatto oltre che l’applicazione dei provvedimenti eventualmente necessari per superare situazioni di incompatibilità professionali. Eventuali responsabilità del Direttore di testata nell’assegnazione di attività in contrasto con quanto sopra precisato saranno valutate dalla Direzione Generale. La Commissione paritetica verificherà nei dettagli la specifica delle incompatibilità che riguardano, comunque, attività in uffici stampa, agenzie di pubblicità, uffici di consulenza e relazioni pubbliche, nonché incarichi che comportino i richiamati rischi di sovrapposizioni tali da ledere il principio di una informazione obiettiva e completa della RAI;
28) è fatto divieto al giornalista di comparire in trasmissioni radiotelevisive di aziende concorrenti salvo espressa deroga della Direzione Generale (vedi istruzioni di servizio n. 77 del 6.10.1976 e n. 82 del 30.09.1991), fatto salvo l’inviolabile diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero.
Informazione e pubblicità
29) All’interno di programmi informativi, nessuna forma di pubblicità o di sponsorizzazioni può essere affidata a giornalisti, sponsorizzazioni e pubblicità devono essere chiaramente distinti dall’informazione anche mediante sigle o segnali audio; non sono ammesse interruzioni pubblicitarie all’interno dei notiziari televisivi e radiofonici.
Ai giornalisti della RAI non è consentito partecipare sotto ogni forma, a qualsiasi titolo e con qualsivoglia modalità, ad iniziative pubblicitarie di ogni tipo.
Regali e donazioni
30) I giornalisti del servizio pubblico non accetteranno, né direttamente né indirettamente, pagamenti, rimborsi spese, prestiti gratuiti da società o privati, inviti a viaggi, trasferte e va-canze gratuite da società, enti o privati, che possano condizionare l’attività redazionale. In par-ticolare, per quanto riguarda i viaggi all’estero, organizzati da società o enti con motivazioni variamente promozionali e informative, resta insindacabile prerogativa del Direttore di testata autorizzare la partecipazione dei giornalisti.
Tutela dei soggetti deboli
31) I giornalisti del servizio pubblico, attenti al mutare di sensibilità e culture diffuse, nel quadro di una informazione che privilegi, nella cronaca i fatti o situazioni di oggettivo rilievo sociale, si impegnano a garantire l’anonimato più assoluto (nome e immagine) per i minori di 18 anni coinvolti in casi di cronaca. I giornalisti della Rai ritengono centrale il rispetto dei di-ritti delle persone anche di quelle detenute. In ogni caso è doveroso rispettare, sempre e co-munque, la presunzione di innocenza per quanti sono coinvolti in casi giudiziari.
L’assoluzione di un imputato va data con lo stesso risalto che ha avuto l’avvenimento all’atto dell’incriminazione o di una precedente condanna. I giornalisti della Rai si astengono dal diffondere nomi e immagine dei condannati a pene lievissime salvo nei casi che abbiano particolare rilevanza sociale o coinvolgano personaggi pubblici. Saranno evitate altresì menzioni superflue sulla razza, I’origine e la religione.
Rettifica
32) L’applicazione piena e sollecita del diritto di rettifica è un dovere che incombe diretta-mente a ciascun giornalista o struttura giornalistica, anche in assenza di specifica richiesta.
Pari opportunità
33) in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, sarà realizzata attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile con qualifica giornalistica.
Si costituirà pertanto un gruppo di lavoro paritetico composto di 6 membri che dovrà:
a) esaminare, come osservatorio permanente, l’andamento dell’occupazione femminile giornalistica in RAI sulla base dei dati qualitativi e quantitativi che saranno forniti dall’azien-da;
b) promuovere azioni positive al fine di individuare e rimuovere tutti quegli ostacoli che oggi impediscono la pari opportunità e la valorizzazione del lavoro giornalistico delle donne.
c) individuare tutte le garanzie degli spazi professionali per le lavoratrici che rientrino in servizio dopo il periodo di assenza per maternità, affido o adozione.
In via di principio la giornalista ha diritto alla conservazione del posto e degli spazi profes-sionali.
A questi scopi, il gruppo di lavoro paritetico si riunirà ogni due mesi.
34) Fino al primo anno di vita del figlio le giornaliste madri possono ottenere di essere esentate da turni di lavoro che terminano dopo le 23.00 o che iniziano prima delle 6.00.
35) In applicazione della legge n. 104/92 e successive modifiche ed integrazioni, ai portatori di handicap ed ai familiari loro conviventi è riconosciuta, dietro esplicita richiesta, la possibilità di cumulare più permessi nel limite massimo di 3 giorni per ciascun familiare handicappato.
Part- time
36) Con riferimento alla applicazione in Rai delle previsioni del CNLG in ordine al part-time, già recepite con la convenzione di estensione del CNLG medesimo del 24 aprile 2001, le parti concordano quanto segue:
1. Il part-time e’ applicabile a tutti i giornalisti dipendenti della rai con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. La valutazione delle relative richieste e’ demandata ai direttori di testata in relazione alle esigenze organizzativo-produttive.
3. La retribuzione del giornalista in regime di part-time, attuale e differita, sara’ proporzionale rispetto alla riduzione dell’orario di lavoro.
4. Il giornalista potrà chiedere il ritorno al regime di tempo pieno dopo almeno un anno di regime di part-time; la richiesta verrà comunque valutata in relazione alle esigenze organizza-tivo-produttive.
5. Sono ammesse sia le forme di part-time “orizzontale” , sia le forme di part-time “verticale” o “misto”.
Organo di garanzia
37) La Commissione paritetica di cui al 3° comma dell’art. 21 dell’accordo integrativo al CNLG ha il compito di esaminare le questioni connesse all’applicazione della normativa contrattuale, nazionale ed aziendale, ed interessanti tutti i giornalisti della RAI anche se inquadrati in settori non giornalistici.
La Commissione paritetica istituirà un registro dei casi di utilizzazioni temporanee ripetute di giornalisti professionisti e delle richieste di trasferimento da valutare in occasione della co-pertura di posti resisi disponibili e vigilerà sulla corretta applicazione della presente “Carta”. Eventuali provvedimenti saranno assunti dopo le valutazioni espresse in paritetica.

ACCORDI SUI CONTRATTI A TERMINE E SUL BACINO DI REPERIMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE GIORNALISTICO

VERBALE DI ACCORDO

In data 22 ottobre 2001
tra

la Rai-Radiotelevisione Italiana, assistita dall’Unione degli Industriali di Roma,

e

l’Unione Sindacale dei Giornalisti Rai, con la partecipazione della Federazione Nazionale del-la Stampa Italiana,

viene sottoscritto il presente accordo, avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 3 del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (CNLG) stipulato in data 24 febbraio 2001 e valido fino al 28 febbraio 2005.

Le parti, in relazione alla specificità dell’informazione radiotelevisiva rispetto a quella della carta stampata, concordano sulla opportunità di avvalersi delle disposizioni dell’art. 23 della legge n. 56/87 in materia di contratti a termine, al fine di individuare ulteriori ipotesi di ricorso alla contrattazione a tempo determinato che rispondano alle esigenze emerse dall’esperienza produttiva realizzata nel comparto dell’informazione radiofonica e televisiva.

Pertanto, in attuazione dell’art. 23 L. n. 56/87, l’apposizione del termine alla durata del con-tratto di lavoro e’ consentita, oltre che nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dall’art 3 del vigente CNLG, anche nelle seguenti fattispecie:

1) nelle assunzioni di personale riferite ad uno o più programmi, produzioni, trasmissioni, rubriche, anche contemporanei – pur aventi carattere continuativo, ciclico o di contenitore – nell’ambito radiofonico e/o televisivo e/o dell’home-video e/o di progetti multimediali. In tali ipotesi l’attività potrà essere diretta a soddisfare ulteriori esigenze produttive delle testate, quando attenga ai servizi predisposti dal giornalista per programmi, produzioni, trasmissioni e rubriche dedotti nel contratto che, pertanto, potranno essere da lui rielabora-ti;

2) quando si verifichino incrementi di attività per punte di lavoro connessi ad eventi straordi-nari e di particolare rilievo nell’ambito radiotelevisivo (per modalità, durata o portata, nonché per rilevanza informativa) e/o correlati ad impegni con organismi a carattere internazionale. In tal caso le assunzioni potranno anche essere effettuate con anticipo sugli eventi medesimi purché siano ad essi correlate;

3) quando sia necessario sostituire lavoratori a tempo indeterminato in regime di distacco presso altre strutture aziendali o presso altre Società del Gruppo per un periodo non superiore ad un anno

In particolare, nell’ottica del perseguimento del pieno e più proficuo utilizzo delle risorse interne, resta inteso che i lavoratori assunti a termine nelle ipotesi di cui al presente accordo nonché per le nuove iniziative editoriali e multimediali ex art. 3 CNLG, potranno essere uti-lizzati per le relative esigenze anche per “scorrimento” e cioè mediante assegnazione alle mansioni proprie di altri lavoratori a tempo indeterminato, distolti dalle ordinarie incombenze ed adibiti alla esecuzione di attività connesse alle previsioni di cui ai predetti punti. Tale prin-cipio non potrà trovare applicazione nella ipotesi in cui esso venga attuato al fine di ricoprire posizioni di “line” vacanti.

La durata dei contratti a termine di cui ai punti 1) e 2) non potrà essere superiore a ventiquattro mesi.

Il numero percentuale dei lavoratori assunti a tempo determinato, da calcolarsi in unita’/anno equivalenti, non potrà superare – nelle ipotesi di cui al presente accordo, in caso di sostituzione di lavoratori assenti per aspettativa, nonché nelle ipotesi di nuove iniziative editoriali e multimediali e di situazioni imprevedibili che richiedono integrazioni temporanee degli organici redazionali, con esclusione pertanto dei lavoratori assunti a termine nei casi previsti direttamente dalla legge – la misura del 20% dell’organico giornalistico in forza a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente all’interno delle testate giornalistiche.

Le parti, inoltre, sempre con riferimento all’art. 3 del CNLG 24 febbraio 2001 – che, come già anche in precedenza l’art. 3 del CNLG 1° ottobre 1995 e l’art. 3 del CNLG 30 luglio 1991, e’ stato stipulato in relazione a quanto stabilito dall’art. 23 della L. n. 56/87 e consente l’apposizione del termine ai contratti di lavoro posti in essere al fine di sostituire giornalisti assenti per ferie – concordano che:
a) poiché in sede di stipula dell’Accordo 18 luglio 1995 relativo allo smaltimento delle gior-nate di ferie arretrate, degli NL non scaduti, dei PX non scaduti e dei riposi, le parti ave-vano oralmente convenuto che le assunzioni ex art. 3 CNLG sarebbero state effettuate secondo il limite percentuale di n. 1 lavoratore assunto come sostituto a fronte di n. 3 dipendenti sostituiti;
b) poiché con la pattuizione di tale limite percentuale le parti hanno inteso assolvere il requi-sito di contenuto dei contratti collettivi stipulati ai sensi dell’art. 23 l. n. 56/87, cosi’ intendendosi integrato il contenuto dell’art. 3 del CNLG nelle assunzioni di lavoratori a termine per sostituzione di dipendenti in ferie poste in essere dalla Rai,
appare ora opportuno, al fine di evitare incertezze interpretative suscettibili di derivare dalla forma orale del citato Accordo, riprodurre e confermare per iscritto con la sottoscrizione del presente verbale l’accordo sopraindicato alle lettere a) e b) a suo tempo stipulato solo oral-mente.

VERBALE DI ACCORDO
In data 23 febbraio 2005,
tra
la RAI – Radiotelevisione Italiana
e
l’Unione Sindacale dei Giornalisti RAI, con la partecipazione della Federazione Nazionale
della Stampa Italiana

Premesso che:
– le Parti si sono confrontate sulle problematiche attinenti il fenomeno del cd. “precariato giornalistico” al fine di individuare soluzioni coerenti con i principi espressi negli accordi di rinnovo dell’Integrativo del 16 luglio 2002;
– in particolare, le Parti condividono l’obiettivo di definire uno strumento per la ge-stione del fenomeno, finalizzato ad assicurare ai giornalisti maggiormente utilizzati dall’Azienda con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato specifiche garanzie sulla futura utilizzazione a termine e di istituire, nel contempo, una fonte privilegiata per il reperimento del personale giornalistico da assumere a tempo indeterminato per le future esigenze,

le Parti convengono quanto segue.

I) TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO APPLICABILE AI GIORNALISTI AS-SUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO
Ai giornalisti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ex art. 1 CNLG – in tutte le ipotesi previste dalla legge, dal CNLG, dall’accordo 22 ottobre 2001 e dagli altri accordi Rai/Usigrai vigenti – viene riconosciuta, in aggiunta al trattamento previsto dall’Accordo del 3 giugno 1999 (cd. art. 1 “depotenziato”), l’applicazione:
– dell’art 23 del CNLG, per la parte relativa ai permessi per eventi luttuosi, da riconoscersi nella misura di due giorni;
– del primo comma dell’art. 24 del CNLG, relativo al congedo matrimoniale, da rico-noscersi nella misura di quattro giorni, in caso di anzianità aziendale (riferita al contratto in corso) inferiore a 6 mesi, e di otto giorni, in caso di anzianità aziendale superiore a 6 mesi.
II) BACINO DI REPERIMENTO PR0FESSIONALE
1. Le Parti convengono di costituire un bacino di reperimento professionale nel quale confluiranno i giornalisti che abbiano prestato servizio alle dipendenze della RAI con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in qualità di giornalista professionista, o con contratto di collaborazione ex art. 2 del CNLG, secondo quanto concordato nel prosieguo, differenziati in ragione dell’ambito lavorativo di riferi-mento (Testata nazionale/Redazione regionale).
Per i giornalisti che siano stati utilizzati sia da Testate nazionali che da Redazioni regionali, ovvero che siano stati utilizzati da Redazioni regionali differenti, verrà preso in considerazione l’ambito di maggiore utilizzazione, ferma restando l’anzianità utile complessiva ai fini dell’inserimento nel bacino.
L’inserimento nei relativi elenchi (nazionale o regionali) non esclude la possibilità di un impegno anche in Testate diverse sulla base di richieste dei rispettivi Direttori.
In particolare, si conviene di includere nel bacino di nuova costituzione:
a) per quanto concerne le Testate nazionali, i n. 230 giornalisti complessivamente maggiormente utilizzati con contratto a termine nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 2004, a condizione che, nello stesso periodo, abbiano lavorato per almeno n. 600 giorni;
b) per quanto concerne le Redazioni regionali, n. 70 giornalisti individuati tra i precari più utilizzati nelle rispettive redazioni di appartenenza, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 2004, sempre che abbiano lavorato per almeno n. 500 giorni, sulla base delle dimensioni e della situazione di organico delle singole redazioni regionali.
Ai fini dell’eventuale inserimento nel bacino di reperimento professionale sarà esaminata la posizione delle giornaliste che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 2004, a causa di periodi di astensione dal lavoro connessi alla maternità (astensione obbligatoria), abbiano maturato un numero di giorni inferiore a quelli stabiliti dal presente accordo, a condizione che sia configurabile una continuità di utilizzazione e che le interessate ne facciano richiesta per iscritto entro il 31 marzo 2005.
Sono esclusi dal costituendo bacino – pur essendo in possesso dei requisiti di cui sopra – i giornalisti che abbiano superato l’età per la maturazione del diritto al conse-guimento della pensione di vecchiaia o di anzianità.
Verranno esclusi dai benefici di cui al presente accordo i giornalisti che, inseriti nel bacino, abbiano in corso un contenzioso con l’Azienda, salvo che non vi rinuncino entro il 31 marzo 2005 mediante sottoscrizione di apposito verbale, nel quale gli
stessi dichiarino, altresì, di non aver null’altro a pretendere dall’Azienda in relazione all’attività pregressa.

Verranno altresì esclusi da tali benefici i giornalisti che, inseriti nei bacino, non abbiano sottoscritto l’impegno di cui al punto 4 che segue.

2. Per coloro che risulteranno inclusi nel bacino in oggetto vengono previsti i benefici di seguito indicati:

a) ai giornalisti delle Testate nazionali vengono garantiti, nel corso del quinquennio 1° gennaio 2005 – 31 dicembre 2009, almeno 40 mesi complessivi di impegno con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con una media di 8 mesi per anno solare;

b) ai giornalisti delle Redazioni regionali viene attribuita una garanzia di utiliz-zazione prioritaria per le esigenze delle rispettive redazioni con riferimento al quinquennio 1° gennaio 2005 — 31 dicembre 2009; nel caso di redazioni re-gionali alle quali vengano stabilmente assegnate produzioni a diffusione na-zionale, viene garantito, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, un impegno lavorativo medio dì 8 mesi per anno solare, fintantoché permangano tali produzioni e nei limiti delle relative esigenze produttive.

In relazione a quanto sopra convenuto, le Parti sì danno atto che i contratti a termine verranno stipulati con i giornalisti rientranti nel bacino avvalendosi delle causali previste dai vigenti accordi contrattuali ovvero dal D.Lgs. 6 settembre 2001 n. 368, per la legittima apposizione del termine al contratto di lavoro.

La RAI, al riguardo, conferma che, fino alla data di scadenza delle pattuizioni collettive, ricorrerà alle previsioni introdotte dal citato D.Lgs. n. 368/2001, solamente laddove non ricorrano i presupposti per utilizzare le causali previste dalla contrattazione collettiva nazionale o dai vigenti accordi integrativi Rai – Usigrai, fatta eccezione per l’ipotesi di assunzione a termine di giornalisti disoccupati di cui all’art. 3 del CNLG, che continuerà ad essere applicata in Azienda secondo la prassi attualmente in atto.

3. Secondo la comune intenzione delle Parti, il bacino di cui al presente accordo sarà anche fonte per il reperimento di personale giornalistico da assumere a tempo indeterminato con le consuete modalità (contratto a termine di durata biennale con impegno, alla scadenza, alla proroga a tempo indeterminato del contratto).

A tal fine, si concorda di ripartire i giornalisti in due fasce:

a) la prima costituita complessivamente da 100 giornalisti, così individuati: i n. 70 giornalisti delle Testate nazionali maggiormente utilizzati a termine, nonché 30 giornalisti delle Redazioni regionali che verranno individuati tenuto conto delle peculiarità delle singole redazioni e comunque almeno uno per ciascuna redazio-ne regionale;

b) la seconda costituita dai restanti n. 200 giornalisti rientranti nel bacino in base a quanto convenuto al precedente punto 1.

Ferme restando le prerogative riconosciute dall’art. 6 del CNLG ai Direttori di Testata, in relazione a quanto sopra pattuito la Rai si impegna ad assumere a tempo indeterminato (con le modalità sopra descritte) i giornalisti rientranti nella prima fascia entro la data del 30 giugno 2009.
Viene, inoltre, confermata l’attenzione al principio della territorialità e, in particola-re, all’assunzione dei precari, ove possibile, presso la Testata e la Redazione Regionale ove essi abbiano reso in prevalenza la loro attività con contratti di lavori subordinato a tempo determinato.
4. L’ammissione al bacino con conseguente applicazione dei benefici di cui sopra e’ subordinata all’impegno degli interessati – da formalizzarsi contestualmente alla prima proposta di assunzione a termine, mediante conciliazione in sede sindacale – a non promuovere azione giudiziaria nei confronti dell’Azienda fino alla data del 30 giugno 2009 per i giornalisti rientranti nella prima fascia e fino alla data del 31 di-cembre 2009 per i giornalisti rientranti nella seconda fascia, in relazione all’attività svolta in precedenza in favore della RAI. Resta inteso che il predetto accordo non comporterà alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi con l’attività svolta in passato.
5. In relazione a quanto previsto dagli ultimi due capoversi del punto 1) le parti si im-pegnano a verificare, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo, il numero dei giornalisti appartenenti alla fascia a) che risultino esclusi dall’applicazione dei benefici derivanti dall’accordo medesimo, al fine di valutare eventuali reintegri.
6. Ai giornalisti utilizzati con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del precedente punto 2 verrà applicato il trattamento economico e normativo previsto nella prima parte del presente accordo.
Ai giornalisti rientranti nella fascia a) di cui al precedente punto 3), verrà, altresì, riconosciuto un importo ad personam di 1000,00 (mille/00) euro lordi annui.
Le Parti, inoltre, concordano sul riconoscimento in favore di tutti i giornalisti rien-tranti nel bacino di un “premio di produttività” di 500,00 (cinquecento/00) euro lordi annui, che verrà corrisposto, in proporzione ai mesi di attività svolta, al termine di ciascun contratto a termine.
L’Azienda si dichiara inoltre disponibile ad esaminare, nel corso delle verifiche
periodiche, la possibilità di rivedere il trattamento economico sopra concordato.
7. L’Azienda fornirà al Sindacato gli elenchi nominativi dei giornalisti rientranti nel
bacino, suddivisi per fasce e redazioni regionali, entro la data del 31 marzo 2005,
una volta divenuti definitivi (in quanto scaduti i termini per richiedere l’ammissione
al bacino per le lavoratrici madri e per i giornalisti con un contenzioso in corso ai
sensi di quanto previsto dal precedente punto 1).
Le Parti si impegnano, inoltre, a valutare annualmente l’andamento dell’accordo e si danno atto che, in ogni caso, per le assunzioni a termine, si ricorrerà prioritariamente ai giornalisti già utilizzati dall’Azienda.
L’Azienda conferma, inoltre, la volontà di valorizzare gli investimenti operati in ma-teria di formazione professionale e che, pertanto, in caso di ricorso a “prime utilizzazioni”, dedicherà una particolare attenzione alle risorse qualificate provenienti dalle Scuole di giornalismo. L’Azienda conferma, altresì, che non effettuerà alcun tipo di accertamento nei confronti di coloro che provengono dalla Scuola di giornalismo di Perugia, dal momento che l’indirizzo radiotelevisivo della Scuola rende superfluo una ulteriore valutazione in merito a tale specifico aspetto.
Le Parti concordano, infine, di procedere al riesame dell’intera materia entro il 31 dicembre 2009.

VERBALE DI ACCORDO

In data 5 ottobre 2006,

tra

la RAI – Radiotelevisione Italiana

e

l’Unione Sindacale dei Giornalisti RAI

premesso

– che in data 23 febbraio 2005 e’ stato sottoscritto un accordo avente ad oggetto, tra l’altro, la costituzione di un bacino di reperimento professionale del personale gior-nalistico;
– che le Parti valutano positivamente l’esito dell’accordo, quale strumento stabile per la gestione del fenomeno del cd. “precariato giornalistico”;
– che la consistenza numerica iniziale del bacino e’ venuta meno in relazione alle as-sunzioni a tempo indeterminato effettuate dall’Azienda in applicazione di quanto concordato nel predetto accordo,

le Parti convengono

di ripristinare la composizione numerica iniziale della fascia a) del bacino di reperimento professionale istituito con il citato accordo del 23 febbraio 2005, nonche’ di inserire nella fascia b) del bacino i giornalisti che abbiano maturato successivamente alla data di sottoscrizione del predetto accordo i requisiti ivi previsti secondo quanto concordato nel proseguo.
1. Le Parti concordano di inserire nell’ambito della fascia a) del bacino di reperimento professionale n. 58 giornalisti, cosi’ individuati: i 35 giornalisti delle Testate nazionali maggiormente utilizzati nel periodo 1° gennaio 1995 – 30 giugno 2006 gia’ inseriti nella fascia b) in base all’accordo 23 febbraio 2005, nonche’ 23 giornalisti delle Redazioni regionali gia’ inseriti nella fascia b) del bacino in base al medesimo accordo, che verranno individuati tenuto conto delle peculiarita’ delle singole redazioni.
In relazione a quanto sopra pattuito, la Rai si impegna ad assumere a tempo inde-terminato i giornalisti rientranti nella fascia a) in base alle pattuizioni contenute nel presente accordo entro la data del 31 dicembre 2010.
A tale riguardo, le Parti si danno atto che, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, avra’ rilevanza il criterio dell’anzianita’ di fascia e, conseguentemente, ferme restando le prerogative riconosciute dall’art. 6 del CNLG ai Direttori di Testata e nel rispetto delle scelte di carattere editoriale, si procedera’ in via prioritaria all’assunzione dei giornalisti gia’ inseriti nella fascia a) in base all’accordo 23 febbraio 2005.
2. Verranno, inoltre, inclusi nella fascia b) del bacino di reperimento professionale istituito con il citato accordo del 23 febbraio 2005:
– per quanto concerne le Testate nazionali, i giornalisti professionisti che abbiano lavorato alle dipendenze della Rai con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per almeno 600 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 giugno 2006;
– per quanto concerne le Redazioni regionali, i giornalisti professionisti che abbiano lavorato alle dipendenze della Rai con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per almeno 500 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 giugno 2006.
Le Parti, considerata la condivisa volonta’ di valorizzare le risorse qualificate pro-venienti dalle Scuole di giornalismo, convengono, inoltre, di inserire nella fascia b) del bacino anche i primi 10 giornalisti (di cui 7 delle Testate nazionali e 3 delle Re-dazioni regionali) provenienti da dette Scuole piu’utilizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 giugno 2006, che non abbiano maturato i requisiti numerici richiesti.
Sono esclusi dai benefici previsti dal presente accordo i giornalisti che – pur essendo in possesso dei requisiti di cui sopra – abbiano superato l’eta` per la maturazione del diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia, nonche’ i giornalisti che avendone diritto abbiano rinunciato ad entrare a far parte del bacino costituito con l’accordo del 23 febbraio 2005 e coloro che non abbiano lavorato alle dipendenze della Rai successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
Verranno inoltre esclusi dai benefici di cui sopra i giornalisti che abbiano in corso un contenzioso con l’Azienda, salvo che non vi rinuncino entro la data del 15 novembre 2006 mediante sottoscrizione di apposito verbale, nel quale gli stessi dichiarino altresi’ di non aver null’altro a pretendere dall’Azienda in relazione all’attivita’ pregressa.
Ai giornalisti delle Testate nazionali inseriti nella fascia b) in base al presente accordo vengono garantiti, nel corso del quinquennio 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2011, almeno 40 mesi complessivi di impegno con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con una media di 8 mesi per anno solare.

Ai giornalisti delle Redazioni regionali inseriti nella fascia b) in base al presente accordo viene attribuita una garanzia di utilizzazione prioritaria per le esigenze delle rispettive redazioni con riferimento al quinquennio 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2011; nel caso di redazioni regionali alle quali vengano stabilmente assegnate produ-zioni a diffusione nazionale, viene garantito, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, un impegno lavorativo medio di 8 mesi per anno solare, fintantoché permangano tali produzioni e nei limiti delle relative esigenze produttive.
I giornalisti gia’ inseriti nella fascia b) del bacino in base alle previsioni dell’accordo 23 febbraio 2005, qualora alla data di scadenza della garanzia di utilizzazione (31 dicembre 2009) non siano stati assunti a tempo indeterminato dall’Azienda, potranno optare per l’applicazione dei benefici previsti per i giornalisti che entrano a far parte della fascia b) del bacino in base al presente accordo, previa sottoscrizione del verba-le di conciliazione previsto al successivo punto 3.
3. L’applicazione dei benefici previsti dal presente accordo e’ subordinata all’impegno degli interessati – da formalizzarsi entro la data del 15 dicembre 2006 mediante sottoscrizione in sede sindacale di un apposito verbale di conciliazione – a non promuovere azione giudiziaria nei confronti dell’Azienda fino alla data del 31 dicembre 2010 per giornalisti rientranti nella fascia a) e fino al 31 dicembre 2011 per i giornalisti rientranti nella fascia b), in relazione all’attivita’ svolta in precedenza per l’Azienda. Resta inteso che il predetto accordo non comportera’ alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi all’attivita’ svolta in pas-sato.
4. L’Azienda fornira’ al Sindacato gli elenchi nominativi dei giornalisti rientranti nel bacino, suddivisi per fasce e redazioni regionali, entro la data del 31 ottobre 2006.
5. Le Parti confermano la volonta’ di incontrarsi annualmente al fine di proseguire la verifica dell’andamento del bacino nello spirito di quanto convenuto con il presente accordo.
6. Restano, infine, confermate tutte le altre previsioni contenute nell’accordo del 23 febbraio 2005.
Letto, approvato e sottoscritto.

VERBALE DI ACCORDO

In data 16 ottobre 2007,
tra
la RAI – Radiotelevisione Italiana
e
l’Unione Sindacale dei Giornalisti RAI

premesso

– che, in data 23 febbraio 2005, e’ stato sottoscritto un accordo avente ad oggetto, tra l’altro, la costituzione di un bacino di reperimento professionale del personale giornalistico;
– che le Parti, valutato positivamente l’esito dell’iniziativa, con successivo accordo del 5 ottobre 2006, hanno convenuto di ripristinare la composizione numerica iniziale della fascia a) del bacino di reperimento professionale istituito con il citato accordo del 23 febbraio 2005, nonche’ di inserire nella fascia b) del bacino i giornalisti che avessero maturato successivamente alla data di sottoscrizione del predetto accordo i requisiti ivi previsti;
– che le Parti confermano che il bacino costituisce fonte privilegiata per il reperimento del personale giornalistico da assumere a tempo indeterminato per future esigenze e concordano pertanto sull’opportunita’ di giungere ad una graduale stabilizzazione del personale precario inserito nel bacino ed alla conseguente progressiva riduzione del ricorso alla contrattazione a termine;
– che le Parti a tal fine intendono dunque reintegrare nuovamente il bacino del personale giornalistico, in coerenza con quanto convenuto con il precedente accordo del 5 febbraio 2006;
si conviene quanto segue

1. Le Parti concordano di anticipare di un anno i termini previsti dagli accordi del 23 febbraio 2005 e del 5 ottobre 2006 per le assunzioni dei giornalisti inseriti nella fascia a) del bacino di reperimento professionale.
L’Azienda si impegna, pertanto, ad assumere a tempo indeterminato con le consuete modalita’ (contratto a termine di durata biennale con impegno alla scadenza alla proroga a tempo indeterminato del contratto):
– entro il 30 giugno 2008, i giornalisti inseriti nella fascia a) in base all’accordo del 23 febbraio 2005;
– entro il 31 dicembre 2009, i giornalisti inseriti nella fascia a) in base al successivo accordo del 5 ottobre 2006.
L’Azienda si impegna inoltre a perfezionare entro il 31 dicembre 2007 almeno 15 assunzioni di giornalisti, da individuarsi tenendo conto delle esigenze delle singole Testate nazionali e redazioni regionali sulla base dei criteri di cui al successivo punto 2, terzo periodo.
2. Le Parti concordano, inoltre, di inserire nell’ambito della fascia a) del bacino di reperimento professionale ulteriori 53 giornalisti, cosi’ individuati: i 35 giornalisti delle Testate nazionali maggiormente utilizzati nel periodo 1° gennaio 1995 – 30 giugno 2007 inseriti nella fascia b) in base agli accordi sindacali del 23 febbraio 2005 e del 5 ottobre 2006, nonche’ 18 giornalisti delle Redazioni regionali inseriti nella fascia b) del bacino in base ai medesimi accordi, che verranno individuati tenuto conto delle peculiarita’ delle singole redazioni. Le Parti si danno atto, al riguardo, che laddove non vi siano giornalisti gia’ inseriti nella fascia b), le risorse da inserire nella fascia a) del bacino eventualmente necessarie verranno individuate tra il personale gia’ utilizzato a termine nelle singole redazioni.
In relazione a quanto sopra pattuito, la Rai si impegna ad assumere a tempo indeter-minato con le citate modalita’ (contratto a termine di durata biennale con impegno, alla scadenza, alla proroga a tempo indeterminato del contratto) i giornalisti rientranti nella fascia a) in base alle pattuizioni contenute nel presente accordo entro la data del 30 giugno 2011.
Le Parti confermano che, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato, avra’ rile-vanza il criterio dell’anzianita’ di fascia e, conseguentemente, si danno atto che, ferme restando le prerogative riconosciute dall’art. 6 del CNLG ai Direttori di Testata e nel rispetto delle scelte di carattere editoriale, si procedera’ in via prioritaria all’assunzione dei giornalisti gia’ inseriti nella fascia a) in base ai precedenti accordi sindacali.
3. Verranno, inoltre, inclusi nella fascia b) del bacino di reperimento professionale i-stituito con il citato accordo del 23 febbraio 2005:
– per quanto concerne le Testate nazionali, i giornalisti professionisti che abbiano lavorato alle dipendenze della Rai con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per almeno 600 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 giugno 2007;
– per quanto concerne le Redazioni regionali, i giornalisti professionisti che abbiano lavorato alle dipendenze della Rai con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per almeno 500 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 giugno 2007.
Le Parti, considerata la condivisa volonta’ di valorizzare le risorse qualificate provenienti dalle Scuole di giornalismo, convengono, inoltre, di inserire nella fascia b) del bacino anche i primi 6 giornalisti (di cui 3 delle Testate nazionali e 3 delle Redazioni regionali) provenienti da dette Scuole piu’ utilizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 giugno 2007, che non abbiano maturato i requisiti numerici richiesti, a condizione che ne facciano domanda entro il termine del 10 novembre 2007.
Ai giornalisti delle Testate nazionali inseriti nella fascia b) in base al presente accordo vengono garantiti, nel corso del quinquennio 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2012, almeno 40 mesi complessivi di impegno con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con una media di 8 mesi per anno solare.
Ai giornalisti delle Redazioni regionali inseriti nella fascia b) in base al presente accordo viene attribuita una garanzia di utilizzazione prioritaria per le esigenze delle rispettive redazioni con riferimento al quinquennio 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2012; nel caso di redazioni regionali alle quali vengano stabilmente assegnate produzioni a diffusione nazionale, viene garantito, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, un impegno lavorativo medio di 8 mesi per anno solare, fintantoché permangano tali produzioni e nei limiti delle relative esigenze produttive.
4. Sono esclusi dai benefici previsti dal presente accordo i giornalisti che – pur essendo in possesso dei requisiti di cui sopra – abbiano superato l’eta` per la maturazione del diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia, nonche’ i giornalisti che avendone diritto abbiano rinunciato ad entrare a far parte del bacino ovvero che abbiano rinunciato al passaggio dalla fascia b) alla fascia a) del bacino e coloro che non abbiano lavorato alle dipendenze della Rai successivamente alla data del 1° gennaio 2005.
Verranno inoltre esclusi dai benefici di cui sopra i giornalisti che abbiano in corso un contenzioso con l’Azienda, salvo che non vi rinuncino entro la data del 15 dicembre 2007 mediante sottoscrizione di apposito verbale, nel quale gli stessi dichiarino altre-si’ di non aver null’altro a pretendere dall’Azienda in relazione all’attivita’ pregressa.
L’applicazione dei benefici previsti dal presente accordo e’ subordinata all’impegno degli interessati – da formalizzarsi entro la data del 15 dicembre 2007 mediante sottoscrizione in sede sindacale di un apposito verbale di conciliazione – a non promuovere azione giudiziaria nei confronti dell’Azienda fino alla data del 30 giugno 2011 per i giornalisti rientranti nella fascia a) e fino al 31 dicembre 2012 per i giornalisti rientranti nella fascia b), in relazione all’attivita’ svolta in precedenza per l’Azienda. Resta inteso che il predetto accordo non comportera’ alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi all’attivita’ svolta in passato.
L’Azienda precisa che l’assunzione a tempo indeterminato (con le modalita’ e nei termini sopra indicati) delle risorse inserite nel bacino di reperimento professionale verra’ formalizzata – come da prassi consolidata – in sede sindacale mediante sottoscrizione da parte degli interessati di un verbale di conciliazione nel quale gli stessi dichiarino di non aver null’altro a pretendere dall’Azienda in relazione all’attivita’ pregressa.
5. L’Azienda conferma la comunicazione inviata alle proprie Strutture che prevede, a fronte della progressiva stabilizzazione del personale precario inserito nella fascia a) del bacino nei termini di cui al presente accordo, la diminuzione, compatibilmente con le esigenze produttive, del ricorso ai contratti a termine, avvalendosi anche, lad-dove possibile, della mobilita’ territoriale, come gia’ precisato nell’accordo 7 giugno 2007.
6. L’Azienda fornira’ al Sindacato gli elenchi nominativi dei giornalisti rientranti nel bacino, suddivisi per fasce e redazioni regionali, entro la data del 15 novembre 2007.
7. Le Parti concordano sull’opportunita’ di proseguire, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, la verifica dell’andamento del bacino in coerenza con le finalita’ espresse in premessa e si impegnano ad incontrarsi in caso di modifiche della normativa sul welfare che abbiano riflesso sul presente accordo.
8. Restano, infine, confermate, per quanto non diversamente disciplinato tutte le altre previsioni contenute nei precedenti accordi del 23 febbraio 2005 e del 5 ottobre 2006.
Letto, approvato e sottoscritto.

VERBALE DI ACCORDO EX LEGE N. 247/2007 E RIVISITAZIONE DELLE IN-TESE SUL BACINO DEI “PRECARI”

In data 15 maggio 2008,

tra

la RAI – Radiotelevisione Italiana
e
l’Unione Sindacale dei Giornalisti RAI, con la partecipazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana

premesso che

– in data 23 febbraio 2005, e’ stato sottoscritto un accordo avente ad oggetto, tra l’altro, la costituzione di un bacino di reperimento professionale del personale giornalistico;
– le Parti, valutato positivamente l’esito del bacino, con successivi accordi del 5 ottobre 2006 e del 16 ottobre 2007, hanno convenuto di proseguire l’iniziativa intrapresa, ripristinando sostanzialmente la composizione numerica iniziale del bacino;
– in tale ultimo accordo, le Parti hanno anche espressamente previsto di incontrarsi con cadenza semestrale ovvero nel caso fossero intervenute modifiche del quadro normativo di riferimento che impattassero sulla disciplina collettiva pattuita con i citati accordi sindacali;
– in effetti la legge n. 247 del 24 dicembre 2007 ha modificato la materia dei con-tratti a tempo determinato, in particolare per quanto concerne la successione di contratti a termine tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore (art. 5 D.Lgs. n. 368/2001), escludendo tuttavia dal limite temporale ivi previsto le attivita’ stagionali di cui al DPR n. 1525/1963, nonche’ quelle individuate dalla contrattazione collettiva;
– le Parti intendono con il presente accordo confermare il bacino quale percorso privilegiato per il reperimento del personale giornalistico da assumere a tempo indeterminato per future esigenze – attraverso una graduale stabilizzazione del personale precario inserito nel bacino stesso ed una progressiva riduzione del ricorso alla contrattazione a termine – nonche’ specificare le attivita’ escluse dalla operativita’ del limite temporale introdotto dalla citata legge n. 247 in materia di successione di contratti;

si conviene quanto segue

1. Le Parti, considerate le peculiarita’ del settore radiotelevisivo, in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva previsto dall’art. 5, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 368/2001, cosi’ come modificato dalla L. n. 247/2007, convengono che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all’art. 5, comma 4 bis, del medesimo D.Lgs. n. 368/2001, non trova applicazione, ai sensi della citata norma, anche per tutte le attivita’ che risultano comunque legate all’andamento ciclico della programmazione radiotelevisiva articolata in misura differente nei vari periodi dell’anno ed alle esigenze di variazione dei palinsesti.
Pertanto, il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con personale giornalistico non e’ soggetto al limite di durata massima di 36 mesi in caso di:
– programmi, produzioni, trasmissioni, rubriche, anche contemporanei – pur aventi carattere continuativo, ciclico o di contenitore – nell’ambito radiofonico e/o televisivo e/o dell’home video e/o di progetti multimediali. In tali ipotesi l’attivita’ potra’ essere diretta a soddisfare ulteriori esigenze produttive delle testate, quando attenga ai servizi predisposti dal giornalista per programmi, produzioni, trasmissioni e rubriche dedotti nel contratto, che pertanto potranno essere da lui rielaborati;
– incrementi di attivita’ per punte di lavoro connessi ad eventi straordinari e di particolare rilievo nell’ambito radiotelevisivo (per modalita’, durata o portata, nonche’ per rilevanza informativa) e/o correlati ad impegni con organismi a carattere internazionale. In tal caso le assunzioni potranno anche essere effettuate con anticipo sugli eventi purche’ siano ad essi correlati;
– intensificazione dell’attivita’ dovuta ad iniziative multimediali o a nuove iniziative editoriali, limitatamente alle fasi di avviamento e di sviluppo delle stesse;
– necessita’ di sostituire lavoratori a tempo indeterminato in regime di distacco presso altre strutture aziendali o presso altre Societa’ del Gruppo;
– necessita’ di sostituire giornalisti assenti per ferie o per aspettativa o assenti dal lavoro per altre causali con diritto alla conservazione del posto.
2. Le Parti inoltre, in attuazione di quanto disposto dall’art. 5, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 368/2001, cosi’ come modificato dalla legge n. 247/2007, concordano che per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per causali che non rientrano nel precedente punto 1, la durata dell’eventuale ulteriore successivo contrat-to a termine stipulato presso la DPL con l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali, non potra’ essere superiore a 8 mesi.
3. Le Parti, proseguendo il percorso intrapreso con i precedenti accordi sindacali, concordano, inoltre, di anticipare i termini previsti dagli accordi del 5 ottobre 2006 e del 16 ottobre 2007 per le assunzioni dei giornalisti inseriti nella fascia a) del bacino di reperimento professionale.
L’Azienda si impegna, pertanto, ad assumere a tempo indeterminato con le consuete modalita’ (contratto a termine di durata biennale con impegno alla scadenza alla proroga a tempo indeterminato del contratto):
– entro il 31 marzo 2009, i giornalisti inseriti nella fascia a) in base all’accordo del 5 ottobre 2006;
– entro il 31 marzo 2010, i giornalisti inseriti nella fascia a) in base al successivo accordo del 16 ottobre 2007.
4. Le Parti concordano, inoltre, di inserire nell’ambito della fascia a) del bacino di reperimento professionale i giornalisti rientrati nella fascia b) in base ai precedenti accordi sindacali ed utilizzati nel periodo 1° gennaio 1995 – 15 maggio 2008 per almeno 1095 giorni, nonche’ con riguardo alle redazioni regionali ulteriori 6 giornalisti, che verranno individuati tenuto conto delle esigenze delle singole redazioni tra coloro che abbiano lavorato nel periodo di riferimento per almeno 700 giorni.
In relazione a quanto sopra pattuito, la Rai si impegna ad assumere a tempo indeter-minato con le consuete modalita’ (contratto a termine di durata biennale con impegno, alla scadenza, alla proroga a tempo indeterminato del contratto):
– entro il 30 giugno 2011, i 26 giornalisti delle Testate nazionali ed i 12 giornalisti delle redazioni regionali maggiormente utilizzati inseriti in fascia a) in base al presente accordo, al fine di ripristinare sostanzialmente la consistenza numerica iniziale della fascia a) del bacino;
– entro il 31 dicembre 2011, i restanti giornalisti di cui al presente punto 4.
5. Le Parti confermano inoltre la volonta’ di inserire nella fascia b) del bacino i giornalisti che abbiano maturato successivamente alla stipula del precedente accordo del 16 ottobre 2007 i requisiti numerici ivi richiesti.
Le Parti convengono peraltro, in via del tutto eccezionale, considerate le recenti modifiche normative intervenute in materia di contratti a termine, di ampliare i criteri numerici per l’ingresso in fascia b); verranno pertanto inclusi nella predetta fascia b) del bacino di reperimento professionale istituito con il citato accordo del 23 febbraio 2005:
– per quanto concerne le Testate nazionali, i giornalisti professionisti che abbiano lavorato alle dipendenze della Rai con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per almeno 500 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 15 maggio 2008;
– per quanto concerne le Redazioni regionali, i giornalisti professionisti che abbiano lavorato alle dipendenze della Rai con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per almeno 400 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 15 maggio 2008.
Le Parti, considerata la condivisa volonta’ di valorizzare le risorse qualificate provenienti dalle Scuole di giornalismo, convengono, inoltre, di inserire nella fascia b) del bacino anche i primi 6 giornalisti (di cui 4 delle Testate nazionali e 2 delle Redazioni regionali) provenienti da dette Scuole piu’ utilizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 15 maggio 2008, che non abbiano maturato i requisiti numerici richiesti, a condizione che ne facciano domanda entro il termine del 10 giugno 2008.
Ai giornalisti delle Testate nazionali inseriti nella fascia b) in base al presente accordo vengono garantiti, nel corso del quinquennio 1° giugno 2008 – 31 maggio 2013, almeno 40 mesi complessivi di impegno con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con una media di 8 mesi per anno solare.
Ai giornalisti delle Redazioni regionali inseriti nella fascia b) in base al presente accordo viene attribuita una garanzia di utilizzazione prioritaria per le esigenze delle rispettive redazioni con riferimento al quinquennio 1° giugno 2008 – 31 maggio 2013; nel caso di redazioni regionali alle quali vengano stabilmente assegnate produzioni a diffusione nazionale, viene garantito, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, un impegno lavorativo medio di 8 mesi per anno solare.
Le Parti si danno inoltre atto che nei successivi accordi verra’ previsto lo scorrimento in fascia a) dei giornalisti attualmente inseriti in fascia b) con tempi da definire.
6. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente intesa (fatti salvi i diritti derivanti da precedenti accordi individuali) i giornalisti che – pur essendo in possesso dei requisiti di cui sopra – abbiano superato l’eta` per la maturazione del diritto al conse-guimento della pensione di vecchiaia, nonche’ i giornalisti che avendone diritto abbiano rinunciato ad entrare a far parte del bacino ovvero che abbiano rinunciato al passaggio dalla fascia b) alla fascia a) del bacino e coloro che non abbiano lavorato alle dipendenze della Rai nei due anni precedenti alla data di sottoscrizione del presente accordo (salvo che il mancato impegno sia giustificato da comprovata malattia o maternita’).
L’applicazione dei benefici previsti dal presente accordo e’ subordinata all’impegno degli interessati – da comunicarsi entro il 10 giugno 2008 e da formalizzarsi entro il 30 giugno 2008 mediante sottoscrizione in sede sindacale di un apposito verbale di conciliazione – a non promuovere azione giudiziaria nei confronti dell’Azienda fino alla data prevista quale termine massimo di assunzione per i giornalisti rientranti nella fascia a) e fino al 31 maggio 2013 per i giornalisti rientranti nella fascia b), in relazione all’attivita’ svolta in precedenza per l’Azienda. Resta inteso che il predetto accordo non comportera’ alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi all’attivita’ svolta in passato.
7. L’Azienda fornira’ al Sindacato gli elenchi nominativi dei giornalisti rientranti nel bacino, suddivisi per fasce e redazioni regionali, entro la data del 30 maggio 2008.
8. Le Parti, in relazione al diritto di precedenza di cui al comma 4 quater, art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, cosi’ come modificato dalla legge n. 247/2007, concordano che, nell’ambito dei lavoratori che esprimano la volonta’ di avvalersi di tale diritto, la scelta dei giornalisti da assumere a tempo indeterminato verra’ effettuata tenuto conto del criterio dell’anzianita’ di fascia e, conseguentemente, si danno atto che, ferme restando le prerogative riconosciute dall’art. 6 del CNLG ai Direttori di Testata e nel rispetto delle scelte di carattere editoriale, si procedera’ in via prioritaria all’assunzione dei giornalisti gia’ inseriti nella fascia a) in base ai precedenti accordi sindacali e successivamente ai giornalisti inseriti nella predetta fascia in base alle pattuizioni contenute nel presente accordo.
Per quanto concerne il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine previsto dal comma 4 quinquies, art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, cosi’ come modificato dalla legge n. 247/2007, le Parti convengono che nell’ambito dei lavoratori che esprimano la volonta’ di avvalersi di tale diritto, ferme restando anche in tal caso le prerogative riconosciute dall’art. 6 del CNLG ai Direttori di Testata e nel rispetto delle scelte di carattere editoriale, i giornalisti inseriti nel bacino avranno una garanzia di utilizzazione prioritaria rispetto agli altri lavoratori.
Peraltro le Parti si danno atto che per eventuali esigenze che non possano essere sod-disfatte con i giornalisti inseriti nel bacino si ricorrera’ prioritariamente ai giornalisti gia’ utilizzati a termine in Azienda o secondo le modalita’ di cui all’accordo 7 giu-gno 2007.
9. Con riferimento alle modalita’ di assunzione dei giornalisti inseriti in fascia a) del bacino, l’Azienda si dichiara disponibile a verificare, in occasione del prossimo rinnovo dell’Accordo integrativo Rai-Usigrai, il trattamento economico e la natura del contratto a termine di durata biennale.
10. Le Parti convengono di verificare semestralmente l’andamento del bacino in coerenza con quanto indicato in premessa, anche ai fini dello scorrimento di cui al precedente punto 5.
Le Parti concordano, inoltre, di verificare alla scadenza delle previsioni contenute nel presente accordo (31 maggio 2013), se il quadro normativo ed economico di riferimento consenta di proseguire il percorso intrapreso e di confermare le previsioni pattuite in materia di contratti a termine.
11. Restano, infine, confermate, per quanto non diversamente disciplinato tutte le al-tre previsioni contenute nei precedenti accordi del 23 febbraio 2005, del 5 ottobre 2006 e del 16 ottobre 2007.
Letto, approvato e sottoscritto.

NOTE A VERBALE
L’Azienda conferma che l’assunzione a tempo indeterminato (con le modalita’ e nei termini sopra indicati) delle risorse inserite nel bacino di reperimento professionale verra’ formalizzata – come da prassi consolidata – in sede sindacale mediante sottoscrizione da parte degli interessati di un verbale di conciliazione nel quale gli stessi dichiarino di non aver null’altro a pretendere in relazione all’attivita’ pregressa.
La Rai precisa inoltre che verranno esclusi dai benefici previsti dal presente accordo i giornalisti che abbiano in corso un contenzioso con l’Azienda, salvo che non vi rinuncino entro la data del 30 giugno 2008 mediante sottoscrizione di apposito verbale, nel quale gli stessi dichiarino altresi’ di non aver null’altro a pretendere in relazione all’attivita’ pregressa.

VERBALE DI ACCORDO

In data 18 dicembre 2008,
tra
la RAI – Radiotelevisione Italiana
e
l’Unione Sindacale dei Giornalisti RAI

premesso che

– in data 23 febbraio 2005 e’ stato sottoscritto un accordo avente ad oggetto, tra l’altro, la costituzione di un bacino di reperimento professionale del personale gior-nalistico;
– le Parti, valutato positivamente l’esito del bacino, con successivi accordi del 5 otto-bre 2006, del 16 ottobre 2007 e del 15 maggio 2008, hanno convenuto di proseguire l’iniziativa intrapresa, prevedendo nuovi ingressi nelle fasce a) e b) del bacino;
– in particolare, con l’accordo del 15 maggio 2008, le Parti hanno confermato il bacino quale percorso privilegiato per il reperimento del personale giornalistico da assumere a tempo indeterminato per future esigenze – attraverso una graduale stabilizzazione del personale precario inserito nel bacino stesso ed una progressiva riduzione del ricorso alla contrattazione a termine – ed hanno specificato le attività escluse dalla operatività del limite temporale di 36 mesi stabilito dalla legge 247/2007 in materia di successione di contratti a termine;
– il citato accordo del 15 maggio 2008 prevede che le Parti verifichino semestralmen-te l’andamento del bacino, anche al fine di valutare i possibili nuovi ingressi nella fascia a) e nella fascia b) del bacino;

si conviene quanto segue

1. Le Parti, proseguendo il percorso intrapreso con i precedenti accordi sindacali in materia di bacino di reperimento, concordano di inserire nell’ambito della fascia a) del bacino medesimo i giornalisti rientrati nella fascia b) in base ai precedenti accordi sindacali che, nel periodo 1° gennaio 1995 – 31 dicembre 2008, risulteranno utilizzati per almeno 1.095 giorni.
In relazione a quanto sopra pattuito, la Rai si impegna ad assumere a tempo indeterminato entro la data del 30/06/2012 – con le consuete modalità (contratto di durata biennale con impegno, alla scadenza, alla proroga a tempo indeterminato del contratto) – i giornalisti rientranti nella fascia a) in base alle pattuizioni contenute nel presente accordo.
2. Le Parti confermano inoltre la volontà di inserire nella fascia b) del bacino i giornalisti che abbiano maturato successivamente alla data del 15 maggio 2008, i requisiti numerici allo scopo richiesti dai precedenti accordi sindacali.
Al riguardo, le Parti convengono di confermare, soltanto ai fini del presente accordo e, dunque, della presente fase di verifica, la soglia minima di giorni per l’ingresso nella fascia b) stabilita, in via del tutto eccezionale, dal precedente accordo del 15 maggio 2008; in relazione a quanto precede, potranno accedere alla fascia b) del bacino di reperimento professionale istituito con il citato accordo del 23 febbraio 2005 i giornalisti professionisti che, nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2008, risulteranno utilizzati della Rai con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato:
– per almeno 500 giorni, per quanto concerne le Testate nazionali;
– per almeno 400 giorni, per quanto concerne le Redazioni regionali;
Le Parti, considerata la condivisa volontà di valorizzare le risorse qualificate provenienti dalle Scuole di giornalismo, convengono, inoltre, di inserire nella fascia b) del bacino anche i primi 6 giornalisti (di cui 5 delle Testate nazionali e 1 delle Redazioni regionali) provenienti da dette Scuole più utilizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 dicembre 2008, che non abbiano maturato i requisiti numerici richiesti, a condizione che ne facciano domanda entro il termine del 31/01/2009.
Ai giornalisti delle Testate nazionali inseriti nella fascia b) in base al presente accordo vengono garantiti, nel corso del quinquennio 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2013, almeno 40 mesi complessivi di impegno con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con una media di 8 mesi per anno solare.

Ai giornalisti delle Redazioni regionali inseriti nella fascia b) in base al presente accordo viene attribuita una garanzia di utilizzazione prioritaria per le esigenze delle rispettive redazioni con riferimento al quinquennio 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2013; nel caso di redazioni regionali alle quali vengano stabilmente assegnate produ-zioni a diffusione nazionale, viene garantito, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, un impegno lavorativo medio di 8 mesi per anno solare.
Le Parti si danno atto che la garanzia di utilizzazione prioritaria per le redazioni cui non sia stabilmente assegnata una produzione a diffusione nazionale, nel caso di consolidamento della nuova iniziativa editoriale “Buongiorno Regione” potrà essere successivamente trasformata in garanzia di impegno lavorativo medio di 8 mesi per anno solare.
3. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente intesa (fatti salvi i diritti derivanti da precedenti accordi individuali) i giornalisti che – pur essendo in possesso dei requisiti di cui sopra – abbiano superato l’eta` per la maturazione del diritto al conse-guimento della pensione di vecchiaia, nonche’ i giornalisti che avendone diritto abbiano rinunciato ad entrare a far parte del bacino ovvero che abbiano rinunciato al passaggio dalla fascia b) alla fascia a) del bacino e coloro che non abbiano lavorato alle dipendenze della Rai nei due anni precedenti alla data di sottoscrizione del presente accordo (salvo che il mancato impegno sia giustificato da comprovata malattia o maternità).
4. L’applicazione dei benefici previsti dal presente accordo, limitatamente ai nuovi ingressi in fascia b), e’ subordinata all’impegno degli interessati – da comunicarsi en-tro il 31/01/2009 e da formalizzarsi entro la data del 15/03/2009 mediante sottoscrizione in sede sindacale di un apposito verbale di conciliazione – a non promuovere azione giudiziaria nei confronti dell’Azienda fino al 31 dicembre 2013, in relazione all’attivita’ svolta in precedenza per l’Azienda. Resta inteso che il predetto accordo non comportera’ alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi all’attivita’ svolta in passato.
5. L’Azienda fornira’ al Sindacato gli elenchi nominativi dei giornalisti rientranti nel bacino, suddivisi per fasce e redazioni regionali, entro la data del 15/01/2009.
6. Per quanto attiene al trattamento economico e normativo applicabile ai giornalisti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si confermano le previsioni contenute negli accordi del 3 giugno 1999 e del 23 febbraio 2005.
Al riguardo, l’Azienda manifesta la disponibilità a valutare, nella sede del rinnovo dell’Accordo Integrativo Rai-Usigrai, l’estensione ai giornalisti inseriti nella fascia a) del bacino delle previsioni contrattuali in materia di permessi; in attesa di definire compiutamente la materia, ai predetti giornalisti della fascia a) potranno comunque essere concesse, compatibilmente con le esigenze lavorative, giornate di permesso retribuito per le ipotesi e nella misura stabilite all’art. 23 del CNLG, parte relativa ai “Permessi straordinari”, ultimo comma, e 24, primo comma.
Per tutti i giornalisti con contratto a tempo determinato, l’Azienda si impegna a valu-tare, altresì, nella sede del rinnovo dell’Accordo Integrativo Rai-Usigrai, una modifica relativa al computo del rimborso “piccolo spese” nella misura del 3% – previsto dalla disciplina in materia di trasferte del personale giornalistico – consistente nella equiparazione della base di calcolo a quella del redattore ordinario assunto a tempo indeterminato.
7. Restano, infine, confermate, per quanto non diversamente disciplinato tutte le altre previsioni contenute nei precedenti accordi del 23 febbraio 2005, del 5 ottobre 2006, del 16 ottobre 2007 e del 15 maggio 2008.
Letto, approvato e sottoscritto.

NOTE A VERBALE
L’Azienda conferma che l’assunzione a tempo indeterminato (con le modalita’ e nei termini sopra indicati) delle risorse inserite nel bacino di reperimento professionale verra’ formalizzata – come da prassi consolidata – in sede sindacale mediante sottoscrizione da parte degli interessati di un verbale di conciliazione nel quale gli stessi dichiarino di non aver null’altro a pretendere in relazione all’attivita’ pregressa.
La Rai precisa inoltre che verranno esclusi dai benefici previsti dal presente accordo i giornalisti che abbiano in corso un contenzioso con l’Azienda, salvo che non vi rinuncino entro la data del 28/02/2009 mediante sottoscrizione di apposito verbale, nel quale gli stessi dichiarino altresi’ di non aver null’altro a pretendere in relazione all’attivita’ pregressa.
Per quanto riguarda i lavoratori per i quali sia stata già accertata giudiziariamente la nullità del termine apposto ai contratti con riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Rai, l’Azienda conferma le condizioni di accesso al bacino comunicate nel verbale di incontro del 10 ottobre 2008.

VERBALE DI ACCORDO

In data 2 luglio 2009,

tra
la RAI – Radiotelevisione Italiana
e

l’Unione Sindacale dei Giornalisti RAI

premesso che:

– in data 23 febbraio 2005, e’ stato sottoscritto un accordo avente ad oggetto, tra l’altro, la costituzione di un bacino di reperimento professionale del personale gior-nalistico;
– le Parti, valutato positivamente l’esito dell’iniziativa, con successivi accordi del 5 ottobre 2006, del 16 ottobre 2007, del 15 maggio 2008 e del 18 dicembre 2008, hanno confermato il bacino quale percorso privilegiato per il reperimento del personale giornalistico da assumere per future esigenze, prevedendo nuovi ingressi nelle fasce a) e b) del bacino;
– il citato accordo del 15 maggio 2008, confermato sul punto dal successivo accordo del 18 dicembre 2008, prevede che le Parti verifichino semestralmente l’andamento del bacino, anche al fine di valutare i possibili nuovi ingressi nella fascia a) e nella fascia b) del bacino;

si conviene quanto segue:

1. Le Parti, proseguendo il percorso intrapreso con i precedenti accordi sindacali in materia di bacino di reperimento, concordano di inserire nell’ambito della fascia a) del bacino medesimo i giornalisti rientrati nella fascia b) in base ai precedenti accordi sindacali che, nel periodo 1° gennaio 1995 – 30 giugno 2009, siano stati utilizzati per almeno 1.095 giorni.
In relazione a quanto sopra pattuito, la Rai si impegna ad assumere a tempo indeterminato entro la data del 31 dicembre 2012 – con le consuete modalità (contratto di durata biennale con impegno, alla scadenza, alla proroga a tempo indeterminato del contratto) – i giornalisti rientranti nella fascia a) in base alle pattuizioni contenute nel presente accordo.
2. Le Parti confermano inoltre la volontà di inserire nella fascia b) del bacino i giornalisti che abbiano maturato successivamente alla data del 31 dicembre 2008, i requisiti numerici allo scopo richiesti dal precedente accordo sindacale.
Al riguardo, le Parti convengono di confermare, soltanto ai fini della presente fase di verifica, la soglia minima di giorni per l’ingresso nella fascia b) stabilita, in via eccezionale, dai precedenti accordi del 15 maggio 2008 e del 18 dicembre 2008; in relazione a quanto precede, potranno pertanto accedere alla fascia b) del bacino di reperimento professionale istituito con il citato accordo del 23 febbraio 2005 i giornalisti professionisti che, nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 2009, risultino utilizzati dalla Rai con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato:
– per almeno 500 giorni, per quanto concerne le Testate nazionali;
– per almeno 400 giorni, per quanto concerne le Redazioni regionali.
Le Parti, considerata la condivisa volonta’ di valorizzare le risorse qualificate provenienti dalle Scuole di giornalismo, convengono, inoltre, di inserire nella fascia b) del bacino anche il giornalista proveniente da dette Scuole piu’ utilizzato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 giugno 2009, che non abbia maturato i requisiti numerici richiesti, a condizione che ne faccia domanda entro il termine del 31 luglio 2009.
Ai giornalisti delle Testate nazionali inseriti nella fascia b) in base al presente accordo vengono garantiti, nel corso del quinquennio 1° luglio 2009 – 30 giugno 2014, almeno 40 mesi complessivi di impegno con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con una media di 8 mesi per anno solare.

Ai giornalisti delle Redazioni regionali inseriti nella fascia b) in base al presente accordo viene attribuita una garanzia di utilizzazione prioritaria per le esigenze delle rispettive redazioni con riferimento al quinquennio 1° luglio 2009 – 30 giugno 2014; nel caso di redazioni regionali alle quali vengano stabilmente assegnate produzioni a diffusione nazionale, viene garantito, mediante la stipula di contratti di lavoro subor-dinato a tempo determinato, un impegno lavorativo medio di 8 mesi per anno solare.
Le Parti si danno atto che la garanzia di utilizzazione prioritaria per le redazioni cui non sia stabilmente assegnata una produzione a diffusione nazionale, nel caso di consolidamento della nuova iniziativa editoriale “Buongiorno Regione” potrà essere successivamente trasformata in garanzia di impegno lavorativo medio di 8 mesi per anno solare.
3. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente intesa (fatti salvi i diritti derivanti da precedenti accordi individuali) i giornalisti che – pur essendo in possesso dei requisiti di cui sopra – abbiano superato l’eta` per la maturazione del diritto al conse-guimento della pensione di vecchiaia, nonche’ i giornalisti che avendone diritto abbiano rinunciato ad entrare a far parte del bacino ovvero che abbiano rinunciato al passaggio dalla fascia b) alla fascia a) del bacino e coloro che non abbiano lavorato alle dipendenze della Rai nei due anni precedenti alla data di sottoscrizione del presente accordo (salvo che il mancato impegno sia giustificato da comprovata malattia o maternità).
4. L’applicazione dei benefici previsti dal presente accordo e’ subordinata all’impegno degli interessati – da comunicarsi entro il 31 luglio 2009 e da formalizzarsi entro la data del 15 ottobre 2009 mediante sottoscrizione in sede sindacale di un apposito verbale di conciliazione – a non promuovere azione giudiziaria nei confronti dell’Azienda fino al 30 giugno 2014, in relazione all’attivita’ svolta in precedenza per l’Azienda. Resta inteso che il predetto accordo non comportera’ alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi all’attivita’ svolta in passato.
5. L’Azienda fornira’ al Sindacato gli elenchi nominativi dei giornalisti rientranti nel bacino, suddivisi per fasce e redazioni regionali, entro la data del 31 luglio 2009.
6. Per quanto attiene al trattamento economico e normativo applicabile ai giornalisti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si confermano le previsioni contenute negli accordi del 3 giugno 1999, del 23 febbraio 2005 e del 18 dicembre 2008.
7. Restano, infine, confermate, per quanto non diversamente disciplinato tutte le altre previsioni contenute nei precedenti accordi del 23 febbraio 2005, del 5 ottobre 2006, del 16 ottobre 2007, del 15 maggio 2008 e del 18 dicembre 2008.
Letto, approvato e sottoscritto.

NOTE A VERBALE
L’Azienda conferma che l’assunzione a tempo indeterminato (con le modalita’ e nei termini sopra indicati) delle risorse inserite nel bacino di reperimento professionale verra’ formalizzata – come da prassi consolidata – in sede sindacale mediante sottoscrizione da parte degli interessati di un verbale di conciliazione nel quale gli stessi dichiarino di non aver null’altro a pretendere in relazione all’attivita’ pregressa.
La Rai precisa inoltre che verranno esclusi dai benefici previsti dal presente accordo i giornalisti che abbiano in corso un contenzioso con l’Azienda, salvo che non vi rinuncino entro la data del 30 settembre 2009 mediante sottoscrizione di apposito verbale, nel quale gli stessi dichiarino altresi’ di non aver null’altro a pretendere in relazione all’attivita’ pregressa. Sono comunque esclusi coloro che abbiano avuto una sentenza di rigetto in primo o in secondo grado.

IPOTESI DI ACCORDO

In data 15 dicembre 2009,

tra

la RAI – Radiotelevisione Italiana

e

l’Unione Sindacale dei Giornalisti RAI

e’ stata raggiunta la seguente ipotesi immodificabile di accordo in sede di verifica del bacino di reperimento professionale del personale giornalistico, costituito con l’accordo del 23 febbraio 2005, modificato ed integrato dai successivi accordi del 5 ottobre 2006, del 16 ottobre 2007, del 15 maggio 2008, del 18 dicembre 2008 e del 2 luglio 2009.
L’applicazione della presente ipotesi di intesa e’ espressamente subordinata alla sottoscrizione dell’Accordo di rinnovo dell’integrativo Rai – Usigrai, del quale costituirà parte integrante, nonché alla ridefinizione, in tale sede, del trattamento economico e normativo da applicare in occasione di nuovi ingressi a tempo indeterminato in Azienda.
A tale riguardo, le Parti si danno atto che, ai fini dell’applicazione delle modifiche del trattamento economico e normativo convenute in sede di rinnovo dell’integrativo per i nuovi ingressi, il personale giornalistico inserito nella fascia A del “bacino” in base ai precedenti accordi sindacali ovvero alla previsione di cui al punto 2 della presente ipotesi di accordo, verrà equiparato al personale già assunto a tempo indeterminato dall’Azienda.
Le Parti convengono, inoltre, sin d’ora che, in caso di eliminazione di indennità previste in misura percentuale, ai giornalisti inseriti nella fascia B del “bacino” in base ai precedenti accordi sindacali ovvero alla previsione di cui al punto 3 della presente ipotesi di accordo (e con esclusione quindi di coloro che rientreranno in fascia B ai sensi del punto 4), il relativo importo verrà mantenuto in cifra fissa, determinata al momento della maturazione.
L’Azienda, in relazione all’abolizione di indennita’ previste in misura percentuale, si impegna, infine, a concordare, nell’ambito della contrattazione collettiva e/o integrativa, future forme remunerative in favore del restante personale giornalistico gia’ utilizzato con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Bacino di reperimento professionale

1. Le Parti – tenuto conto dell’esigenza condivisa di privilegiare il pieno utilizzo delle risorse inserite nel bacino di reperimento professionale del personale giornalistico e valutata la maggiore flessibilità di utilizzo del personale inserito stabilmente in A-zienda – convengono di proseguire il percorso di stabilizzazione del personale precario inserito nel “bacino” intrapreso con i precedenti accordi sindacali.
In particolare, tenuto conto che con l’accordo del 1° ottobre 2009 il termine per l’assunzione dei giornalisti inseriti nella cd. fascia A3 del “bacino” e’ stato anticipato al 31 ottobre 2009, si conviene di anticipare di sei mesi i termini previsti dai successivi accordi del 15 maggio 2008, del 18 dicembre 2008 e del 2 luglio 2009.
Pertanto, l’Azienda si impegna ad assumere con le consuete modalità (contratto a termine di durata biennale con impegno, alla scadenza, alla proroga a tempo indeter-minato del contratto):
– entro il 31/12/2010, i giornalisti inseriti nella cd. fascia A4 del “bacino;
– entro il 30/06/2011, i giornalisti inseriti nella cd. fascia A5 del “bacino”;
– entro il 31/12/2011, i giornalisti inseriti nella cd. fascia A6 del “bacino”;
– entro il 30/06/2012, i giornalisti inseriti nella cd. fascia A7 del “bacino”.
2. Le Parti, inoltre, proseguendo il percorso intrapreso con i precedenti accordi sindacali, concordano di inserire nell’ambito della fascia A del bacino i giornalisti rientrati nella fascia B in base ai precedenti accordi sindacali che, nel periodo 1° gennaio 1995 – 31 dicembre 2009, risultino utilizzati in qualità di giornalisti professionisti per almeno 1.095 giorni.
In relazione a quanto sopra pattuito, la Rai si impegna ad assumere a tempo indeterminato entro la data del 31/12/2012 – con le consuete modalità (contratto di durata biennale con impegno, alla scadenza, alla proroga a tempo indeterminato del contratto) – i giornalisti rientranti nella fascia A in base alle pattuizioni contenute nel presente accordo.
3. Le Parti confermano altresì la volontà di inserire nella fascia B del bacino i giornalisti che abbiano maturato successivamente alla data del 30 giugno 2009, i requisiti numerici allo scopo richiesti dal precedente accordo sindacale.
Al riguardo, le Parti convengono di confermare, nell’attuale fase di verifica, la soglia minima di giorni per l’ingresso nella fascia B stabilita dai precedenti accordi del 15 maggio 2008, del 18 dicembre 2008 e del 2 luglio 2009; in relazione a quanto precede, potranno pertanto accedere alla fascia B del “bacino” i giornalisti professionisti che, nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2009, risultino utilizzati dalla Rai con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato:
– per almeno 500 giorni, per quanto concerne le Testate nazionali;
– per almeno 400 giorni, per quanto concerne le Redazioni regionali.
Ai giornalisti delle Testate nazionali inseriti nella fascia B in base al presente accordo vengono garantiti, nel corso del quinquennio 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2014, almeno 40 mesi complessivi di impegno con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, con una media di 8 mesi per anno solare.
Analoga garanzia di utilizzazione viene riconosciuta ai giornalisti delle Redazioni regionali inseriti in fascia B in base al presente accordo fintantoché permanga l’iniziativa editoriale “Buongiorno Regione” o altra produzione a diffusione nazionale; in caso contrario, agli stessi verra’ comunque attribuita una garanzia di utilizzazione prioritaria per le esigenze delle rispettive redazioni con riferimento al quinquennio 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2014.
4. Le Parti, considerato che il bacino si e’ rivelato uno strumento stabile per la gestione del fenomeno del cd. “precariato”, convengono altresì che i giornalisti che, alla data del 31 dicembre 2009, non abbiano ancora raggiunto i requisiti numerici richiesti dal precedente punto 3, verranno automaticamente inseriti nella fascia B del bacino con decorrenza 1° febbraio 2010, in presenza a tale data di un numero di giorni di utilizzazione non inferiore a 400 per le Redazioni regionali ed a 500 per le Testate nazionali.
A tal fine, in via eccezionale, verranno considerati anche i complessivi giorni di im-pegno riferiti al contratto eventualmente in corso.
Eventuali casi specifici saranno esaminati in sede di Commissione Paritetica.
Le Parti, considerata la condivisa volonta’ di valorizzare le risorse qualificate provenienti dalle Scuole di giornalismo, convengono, inoltre, di inserire alla stessa data del 1° febbraio 2010 nella fascia B del bacino anche i primi 3 giornalisti (di cui 2 delle Testate nazionali e 1 delle Redazioni regionali) provenienti da dette Scuole piu’ utilizzati (considerati anche i complessivi giorni di impegno riferiti al contratto attualmente in corso), che non abbiano maturato i requisiti numerici richiesti, a condizione che ne facciano domanda entro il termine del 15 febbraio 2010 e che siano stati impegnati in qualita’ di giornalisti professionisti con almeno due contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
5. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente intesa (fatti salvi i diritti derivanti da precedenti accordi individuali) i giornalisti che – pur essendo in possesso dei requisiti di cui sopra – abbiano superato l’età per la maturazione del diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia, nonché i giornalisti che avendone diritto abbiano rinunciato ad entrare a far parte del bacino ovvero che abbiano rinunciato al passaggio dalla fascia B alla fascia A del bacino e coloro che non abbiano lavorato alle dipendenze della Rai nei due anni precedenti alla data di sottoscrizione del presente accordo (salvo che il mancato impegno sia giustificato da comprovata malattia o maternità).
6. L’applicazione dei benefici previsti dal presente accordo e’ inoltre subordinata all’impegno degli interessati – da comunicarsi entro il 15 febbraio 2010 e da forma-lizzarsi entro la data del 15 aprile 2010 mediante sottoscrizione in sede sindacale di un apposito verbale di conciliazione – a non promuovere azione giudiziaria nei confronti dell’Azienda fino al 31 dicembre 2014, in relazione all’attività svolta in precedenza per l’Azienda. Resta inteso che il predetto accordo non comporterà alcuna rinuncia dei lavoratori ad eventuali diritti o pretese comunque connessi all’attività svolta in passato.
7. L’Azienda fornirà al Sindacato gli elenchi nominativi dei giornalisti rientranti nel bacino, suddivisi per fasce e redazioni regionali, entro la data del 28 febbraio 2010.
8. Le Parti si danno atto che lo scorrimento in fascia A dei giornalisti della fascia B che abbiano maturato il requisito dei 1.095 giorni di impegno per l’anno 2010 avverra’ con tempi e modalità in linea con i precedenti accordi.
9. Per quanto attiene al trattamento economico e normativo applicabile ai giornalisti impegnati con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, si confermano le previsioni contenute negli accordi del 3 giugno 1999, del 23 febbraio 2005 e del 18 dicembre 2008.
10. Restano, infine, confermate, per quanto non diversamente disciplinato, tutte le altre previsioni contenute nei precedenti accordi del 23 febbraio 2005, del 5 ottobre 2006, del 16 ottobre 2007, del 15 maggio 2008, del 18 dicembre 2008 e del 2 luglio 2009. Le Parti confermano, pertanto, che per eventuali esigenze che non possano essere soddisfatte con i giornalisti inseriti nel bacino si ricorrerà prioritariamente ai giornalisti già utilizzati a termine in Azienda.
Letto, approvato e sottoscritto.

NOTE A VERBALE
L’Azienda conferma che l’assunzione a tempo indeterminato (con le modalità e nei termini sopra indicati) delle risorse inserite nel bacino di reperimento professionale verrà formalizzata – come da prassi consolidata – in sede sindacale mediante sottoscrizione da parte degli interessati di un verbale di conciliazione nel quale gli stessi dichiarino di non aver null’altro a pretendere in relazione all’attività pregressa.
La Rai precisa inoltre che verranno esclusi dai benefici previsti dal presente accordo i giornalisti che abbiano in corso un contenzioso con l’Azienda, salvo che non vi rinuncino entro la data del 15 aprile 2010 mediante sottoscrizione di apposito verbale, nel quale gli stessi dichiarino altresì di non aver null’altro a pretendere in relazione all’attività pregressa. Sono comunque esclusi coloro che abbiano avuto una sentenza di rigetto in primo o in secondo grado.

VERBALE DI ACCORDO
RAI – UNIONE INDUSTRIALI DI ROMA
USIGRAI – FNSI
Per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero
nei Servizi Pubblici Essenziali
(4 dicembre 2000)

VERBALE DI ACCORDO

In data 4 dicembre 2000,
tra
la Rai Radiotelevisione Italiana, assistita dall’Unione degli Industriali di Roma
e

l’Unione Sindacale di Giornalisti Rai con la partecipazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, è stato sottoscritto il presente accordo per la regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero.
Detta regolamentazione viene effettuata in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 146 del 12 luglio 1990, così come modificata dalla legge n. 83 dell’11 aprile 2000 e, in ottemperanza alle deliberazioni della Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, con particolare riguardo al contemperamento del diritto dell’utenza alla libertà di comunicazione globalmente intesa ed in particolare dell’informazione radiotelevisiva pubblica, con il diritto di sciopero.

1. EFFICACIA

L’accordo si riferisce alle attuali circostanze in fatto ed in diritto; eventuali future trasformazioni organizzative significative o normative potranno legittimare le Parti a richiederne un aggiornamento.
Il presente accordo sostituisce qualunque precedente intesa o prassi aziendale in materia.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo si applica allo sciopero, nonché ad ogni altra forma di azione sindacale del personale giornalistico che per entità, durata o modalità sia tale da provocare una significativa riduzione o rilevante modifica del servizio pubblico essenziale.

3. REGOLAMENTAZIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO

a) Procedure di raffreddamento e conciliazione

Il sistema di relazioni Azienda-Sindacato è improntato ai principi di responsabilità, correttez-za, buona fede e trasparenza dei comportamenti.

Nel rispetto dei suddetti principi, Le Parti convengono che farà capo ad entrambe l’obbligo di esperire preventivamente in sede aziendale il tentativo di conciliazione dei conflitti di lavoro. Il relativo incontro dovrà intervenire nei cinque giorni successivi alla richiesta di parte sindacale ovvero entro il termine consensualmente concordato.

b) Proclamazione dello sciopero
La proclamazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni e potrà avere ad oggetto una singola azione di sciopero.
Gli scioperi successivi potranno essere proclamati solo dopo l’effettuazione dello sciopero precedente ovvero dopo la revoca legittimamente disposta ai sensi del successivo punto e).
I soggetti che proclamano lo sciopero dovranno indicare per iscritto le motivazioni, la durata, le modalità di attuazione, il personale e l’ambito territoriale interessati, precisando se si tratta del primo sciopero o di successivo al primo nell’ambito della medesima vertenza. Sono contrarie all’Accordo le proclamazioni di astensioni dal lavoro carenti di tali requisiti.
Tale comunicazione deve essere inoltrata sia alla Rai – Radiotelevisione Italiana che all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’articolo 8 della normativa di legge.

c) Durata dello sciopero
Nell’ambito della stessa vertenza, la durata della prima azione di sciopero non potrà supe-rare le 24 ore consecutive.
Le azioni di sciopero successive alla prima non potranno in ogni caso superare le 48 ore consecutive.

d) Intervallo tra azioni di sciopero

L’intervallo minimo da osservare tra la conclusione di uno sciopero e la proclamazione del successivo non potrà essere comunque inferiore a sei giorni.

Tale intervallo si applica altresì alle azioni di sciopero proclamate anche da soggetti di-versi, ma che, incidendo sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino d’utenza, com-promettono oggettivamente la continuità del servizio pubblico.

e) Revoca dello sciopero proclamato
Al fine di consentire alla Rai – Radiotelevisione Italiana di fornire all’utenza con suffi-ciente anticipo le informazioni di cui all’articolo 2 della L. 146/90, la revoca delle azioni di sciopero proclamate deve avvenire, con comunicazione scritta da inviare tempestivamente – con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l’inizio dell’azione di sciopero – sia all’Azienda che all’apposito ufficio costituito presso l’autorità competente ad adottare l’ordinanza di cui all’articolo 8 della normativa di legge.
La revoca spontanea di azioni di sciopero effettuata dopo che è stata fornita all’utenza l’informativa di cui sopra e’ giustificata soltanto a seguito del raggiungimento di un ac-cordo tra le Parti ovvero di richiesta da parte della Commissione di Garanzia o della Pub-blica Autorità.

f) Calamità naturali ed altro
In caso di calamità naturali od eventi di cronaca di rilevante impatto sociale che costitui-scano eventi imprescindibili per l’utenza dell’informazione radiotelevisiva pubblica, i Comitati di redazione garantiranno la riattivazione del servizio non appena possibile me-diante tempestiva comunicazione ai giornalisti interessati.
4. PRESTAZIONI INDISPENSABILI
Al fine di contemperare l’esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto dell’utenza alla libertà di informazione globalmente intesa dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l’effettuazione delle seguenti prestazioni indispensa-bili da assicurare in caso di sciopero.
In caso di sciopero del personale giornalistico vengono individuate, quali prestazioni indi-spensabili che dovranno comunque essere garantite dal personale giornalistico preposto, tutte le prestazioni collegate direttamente o indirettamente:
– alla trasmissione di eventi che, per la loro peculiarità, vengano indicati espressamente con propria delibera dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
– alle trasmissioni elettorali, referendarie o comunque afferenti alle diverse forme di comunicazione politica regolamentate dalla Commissione Parlamentare per l’indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi ed a quelle d’informazione ed approfondimento che, nei periodi di campagna elettorale per i referendum e per le elezioni Europee, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali — ivi compreso l’eventuale periodo di ballottaggio – e per i due giorni successivi al compimento delle operazioni di voto, vengono ricondotte sotto la re-sponsabilità di un Direttore di Testata ai sensi della legge n.28 del 22 febbraio 2000.
In tal caso l’elenco delle anzidette trasmissioni verrà trasmesso in copia al Sinda-cato;
– alle trasmissioni – diverse dai notiziari giornalistici per i quali valgono le previsioni di cui ai successivi punti a), b), f) – destinate alle minoranze linguistiche ed all’estero la cui realizzazione è frutto di accordi o specifiche convenzioni con le Pubbliche
Amministrazioni.
Inoltre, in relazione alla normale programmazione giornaliera, dovranno essere assicurati:
a. due giornali radio per il primo canale radiofonico ed un giornale radio sia per il secondo che per il terzo canale radiofonico, della durata di circa 6 minuti;
b. due edizioni di ciascun telegiornale nazionale della durata di circa 6 minuti;
c. un’edizione del telegiornale regionale della durata di circa 5 minuti;
d. tre aggiornamenti del servizio di Televideo, nelle fasce mattutina, meridiana e serale per consentire l’informazione anche ai non udenti;
e. due specifici TG di circa sei minuti per i canali televisivi satellitari all-news;
f. due specifici GR per la produzione informativa per gli Italiani all’estero curata da Rai International. Di concerto tra Azienda, Testata, Usigrai e CDR interes-sato sarà verificata di volta in volta l’opportunità di garantire alcune traduzioni in lingua straniera dei GR.
g. due aggiornamenti dell’offerta giornalistica aziendale in Internet.

I notiziari sopra indicati, la cui durata deve essere intesa al netto dei comunicati sindacali, dovranno essere realizzati sotto la responsabilità del Direttore di Testata, dai componenti il CdR o da giornalisti da questi delegati; la conduzione dovrà essere effettuata nel rispet-to degli standard qualitativi del servizio, garantiti parimenti dal Direttore di Testata.
La trasmissione dei notiziari sopra riportati avverrà nelle fasce di maggiore ascolto, te-nendo altresì conto dell’esigenza di garantire un’uniforme distribuzione nell’intero arco della giornata.

Per tutta la durata dello sciopero, in ciascuna redazione Rai ogni singolo CDR organizzerà un presidio per fare fronte con tempestività ad eventuali emergenze.

Le intese sopra richiamate si applicano anche per scioperi generali di singole testate.
Nel caso di scioperi riguardanti uno o due TG Nazionali (TG1, TG2 e TG3) i rispettivi CdR assicureranno unicamente la realizzazione di un notiziario di circa sei minuti nella fascia di maggiore ascolto.

Non sono ammessi scioperi c.d. anomali, a singhiozzo o a scacchiera, in quanto le modalità di effettuazione non consentono di garantire le prestazioni essenziali.

5. ASTENSIONE DELLE MANSIONI IN VOCE E/O IN VIDEO

Le Parti, in ottemperanza alla delibera del 24.11.94 della Commissione di Garanzia per l’Attuazione della Legge sullo sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, si danno atto che l’astensione “audio e/o video” sia da considerarsi a tutti gli effetti una forma di sciopero, in quanto tale soggetta alla 1. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Le Parti a tale fine convengono, fermo restando quanto previsto sopra al paragrafo 3 del presente regolamento, che:
– i notiziari televisivi, in occasione di tale forma di sciopero, saranno trasmessi in forma ridotta, sulla base delle direttive del Direttore di Testata, senza complementarità fra parlato ed immagine, ma utilizzando immagini di repertorio, mentre nel caso di notiziari radiofonici i testi elaborati verranno letti dal conduttore;

– al personale giornalistico aderente all’astensione de quo, comunque tenuto al normale turno di lavoro, verrà effettuata una trattenuta pari, per ogni giornata di agitazione, al 45% di 1/26 della retribuzione mensile;
– la disposizione di cui al punto precedente si applica altresì ai telecineoperatori, i quali nella giornata e/o giornate di astensione audio e/o video sono tenuti anch’essi al normale turno di lavoro e, laddove richiesto dal responsabile giornalistico, ad effettuare esclusivamente le riprese finalizzate alla copertura della documentazione giornalistica.

6. COMUNICATI SINDACALI
Le Parti precisano che il comunicato sindacale, regolato ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 CNLG e 18 dell’Accordo Rai-Usigrai, potrà essere predisposto nella forma del servizio chiuso ed avrà una durata di circa 60 secondi.

VERBALE DI ACCORDO
INTERSIND – RAI
FNSI – USIGRAI
(27 luglio 1998)

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 27 luglio 1998

tra
– l’Associazione Sindacale INTERSIND, con la partecipazione della RAI-Radiotelevisione Italiana
e
– la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e l’Unione Sindacale Giornalisti RAI
è stato stipulato il presente accordo, da valere per i giornalisti dipendenti dalla Rai-Radiotelevisione Italiana, avente ad oggetto l’applicazione del Contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG) 4 giugno 1998, recepito dalla Convenzione stipulata in pari data tra l’Associazione Sindacale INTERSIND e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana.
Le parti convengono che l’erogazione della somma una tantum prevista al punto 3) del verbale di accordo sottoscritto in data 4 giugno 1998 dalla Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa, avverrà con le competenze del mese di agosto 1998 e confermano che il valore del minimo tabellare in atto al 30 settembre 1997, è incrementato dell’importo di L. 80.000 a regime al livello di riferimento del redattore ordinario (redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale e redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, entrambi al parametro 125 in vigore in RAI), importo che verrà corrisposto in ragione di L. 40.000 a decorrere dal 1° maggio 1998 e di L. 40.000 a decorrere dal 1° gennaio 1999.
Lo stesso importo di L. 80.000 a regime verrà corrisposto ai telecineoperatori ordinari, mentre per i telecineoperatori coordinatori ed i telecineoperatori inviati la stessa somma sarà ricalcolata sul parametro 135.
Le parti confermano altresì gli incrementi del valore dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi (art. 2 C.N.L.G.) ed i corrispondenti (art. 12 C.N.L.G.), nei termini e con le modalità di cui al punto 2) del citato Accordo FIEG/FNSI del 4 giugno 1998.
Quanto al punto 6) dell’Accordo stesso (Previdenza complementare), le parti concordano di sostituire al contenuto di cui alla lett. a) il seguente testo:
a) contributo a carico della RAI pari all’1% della retribuzione fissa annua del giornalista, calcolata sui seguenti elementi tassativamente indicati: prima voce di busta-paga (stipendio), indennità di contingenza, indennità di mensa ed indennità contrattuali forfettarie (15° comma art. 7 C.N.L.G. nella sua applicazione in RAI, maggiorazione ex art. 5 Accordo 14 novembre 1991 e successive modificazioni, indennità ex art. 14 Accordo 14 novembre 1991 e successive modificazioni, compenso ex art. 1 accordo 14 gennaio 1972 e successive modificazioni, indennità di residenza all’estero), nonché importi ad personam per i vari titoli per i quali vengono corrisposti.
Resta inteso che il contributo a carico del dipendente e la quota del T.F.R. previsti alle lett. b) e c) dello stesso punto 6 Accordo FIEG/FNSI 4 giugno 1998, si intendono da calcolare con riferimento alle modificazioni introdotte al punto a) del precedente articolo.
Le parti si danno atto che la regolamentazione dell’intera materia sarà oggetto di revi-sione all’atto di eventuali modificazioni della normativa generale.

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