Alcuni chiarimenti allo Statuto
Il Comitato dei Garanti nel corso degli anni è stato spesso interpellato a proposito di questioni inerenti all’elezione del Comitato di Redazione e la gestione delle Assemblee.
Qui di seguito il Collegio di Garanzia offre alcuni chiarimenti relativi ai quesiti più spesso posti, formulati in coerenza con le normative della FNSI, con lo Statuto e il Regolamento dell’Usigrai e con le risposte assimilabili fornite nei precedenti casi.
Si tratta di chiarimenti che non hanno un valore prescrittivo, a differenza di quanto disposto da Statuto e Regolamento, ma vanno intesi come indicazioni di comportamento coerenti con le normative esistenti.
1. Il rinnovo del Comitato di Redazione/Fiduciaria/o
L’avvio delle procedure per il rinnovo del Comitato di Redazione o della/del Fiduciaria/o spetta al Comitato di Redazione/Fiduciaria/o uscente.
Si tratta di un impegno non derogabile. È dovere del Comitato di Redazione/Fiduciaria/o uscente convocare ed effettivamente celebrare una apposita assemblea redazionale entro la scadenza dei due anni.
Qualora questo non avvenisse, ogni giornalista interessata/oha titolo a chiedere e ottenere l’intervento del Comitato di garanzia dell’Usigrai o dell’Associazione regionale di stampa[1].
Ricordiamo che un Comitato di Redazione o Fiduciaria/o che abbia superato la scadenza, a meno che non goda di una espressa e formale proroga assembleare, ha titolo a gestire solo l’ordinaria amministrazione.
L’assemblea nomina il Comitato elettorale (ordinariamente di tre persone), e fissa la data delle elezioni[2].
Le urne devono essere aperte per almeno dodici ore nell’arco temporale di almeno trentasei. Ovviamente, è possibile sia aumentare il numero delle ore di apertura, sia prolungare l’arco temporale in cui le urne sono aperte.
Si vota su scheda bianca (cioè senza i nomi prestampati) esprimendo un massimo di due preferenze per eleggere le tre persone componenti il Comitato di Redazione. Si vota per un massimo di tre preferenze nei casi di un Comitato di Redazione con cinque componenti. Per la/il Fiduciaria/o si vota esprimendo una preferenza.
Le candidature devono essere rese note entro l’apertura del seggio. Lo Statuto non impone la presentazione di un programma, ma è ovvio che la pubblicazione da parte delle candidate e dei candidati di un documento programmatico o quantomeno di una dichiarazione di intenti è sempre opportuna.
Le giornaliste/igiornalisti distaccate/i votano nella testata di provenienza, come espressamente indicato nel regolamento della FNSI per il rinnovo dei Comitati di Redazione.
La proclamazione delle persone elette presuppone che esse abbiano presentato una candidatura. L’elezione di colleghe e colleghi non candidate/i è ammessa esclusivamente nel caso che non sia stato presentato un numero di candidature pari o superiore al numero di componenti del Comitato di Redazione (quindi è ammessa solo a completamento dell’organico del Comitato di Redazione).
In tutti gli altri casi, le colleghe ei colleghi non candidate/i, a prescindere dal numero di voti conseguiti, non possono comporre il Comitato di Redazione[3].
Fermo restando quanto sopra, l’elezione della/del Fiduciaria/o dei corrispondenti esteri, in considerazione delle peculiari condizioni in cui operano, avviene con procedure ad hoc, concordate con loro e comunque volte a garantire facilità di partecipazione e segretezza del voto[4].
In caso di dimissioni in corso di mandato, entra a far parte del Comitato di Redazione o subentra alla/al Fiduciaria/o la prima o il primo dei non eletti. Il subentro avviene senza particolari formalità, previa comunicazione al Comitato di garanzia[5] che informa l’Associazione regionale di stampa e la Rai.
A fronte della presentazione di dimissioni da parte di un componente del Comitato di Redazione, un’assemblea redazionale non è obbligatoria ma è certamente opportuna.
2. La delega al voto
Dal 2008, con l’entrata in vigore del regolamento allegato allo Statuto approvato dal Congresso Statutario, la delega al voto per eleggere i membri del Comitato diRedazione/Fiduciaria/o (e per conseguenza anche sul voto di fiducia alla/al direttrice/direttore di testata in occasione della presentazione del piano editoriale[6]) è stata prevista tutti gli aventi diritto che in tutti i giorni di elezione risultino assenti dal luogo del voto per qualunque motivazione. Chi invece risulti presente sul luogo della votazione anche per un solo giorno, non ha titolo a delegare il voto[7].
Ogni giornalistavotante non può essere portatore di più di una delega, che deve essere scritta, anche in formato elettronico.
Ovviamente, la delega va consegnata o esibita (a seconda delle modalità di comunicazione) alla Commissione elettorale, che dovrà menzionarla espressamente nel verbale finale indicando nome della persona delegante e di quella delegata.
Non è prevista invece la delega nel caso di voti su documenti assembleari. A differenza del caso dell’elezione del Comitato di Redazione/Fiduciaria/o in cui ci si esprimere su persone conosciute e su programmi resi noti, i documenti assembleari richiedono una presenza, in quanto possono anche essere modificati seduta stante.
3. Chi vota e chi è votato
L’elettorato attivo spetta a:
– tutti le giornaliste ei giornalisti della redazione con contratto ex artt. 1, 2, 12, 35, 36 a tempo indeterminato. Le giornaliste egiornalisti con contratto ex artt. 2, 12 e 36 votano in distinta urna per eleggere i rispettivi Fiduciari che integrano il Comitato di Redazione[8]; laddove le colleghe e i colleghi con contratto ex artt. 2, 12 e 36 fossero in numero estremamente ridotto tali da non consentire la rappresentanza di una/un Fiduciaria/o, è prassi che godano del diritto di voto attivo per il Comitato di redazione, ma non di quello passivo.
– tutti i giornalisti che abbiano avuto con la Rai uno o più contratti a termine di lavoro giornalistico di natura subordinata per una durata totale pari ad almeno 300 giorni.
L’elettorato passivo spetta a:
– tutte le giornaliste ei giornalisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex art. 1, 12 e 36.
– le giornaliste ei giornalisti con art.2 hanno diritto di voto passivo solo in caso di elezione della/del proprio/a Fiduciaria/a e non come componenti del Comitato di Redazione.
Al termine dello scrutinio, il Comitato elettorale redige il verbale, indicando la data del voto e dello spoglio, il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti, i nomi dei candidati e i risultati (voti assegnati, schede bianche, schede nulle). Il verbale deve contenere le indicazioni relative al voto per delega, indicando persone delegate e deleganti, i nomi delle persone elette.
Il verbale va inviato al Comitato di garanzia dell’Usigrai che informa l’Azienda e ne invia copia alla Associazione regionale di stampa
Il Comitato elettorale deve conservare tutti gli atti relativi alle elezioni, comprese le schede, per un congruo numero di giorni[9].
4. La gestione delle Assemblee
Occorre premettere che la materia non è normata da un regolamento FNSI e che sono pochissime le Associazioni regionali di stampa che si siano dotate di un loro regolamento.
In mancanza di fonti normative superiori, dunque, è inevitabile rifarsi ai regolamenti aziendali (nel nostro caso a quello approvato nel congresso di Assisi del dicembre 2008). Esso ricalca il regolamento preesistente con poche variazioni.
Aggiungiamo solo che nella maggior parte dei casi la presidenza dell’assemblea è garantita dal Comitato di Redazione, anche se nei casi in cui si usava nominare una presidenza ad hoc, estranea al Comitato di Redazione, questa prassi può essere mantenuta.
La partecipazione alle assemblee di colleghe e colleghicon contratto a tempo determinato non è normata da alcun regolamento. Riteniamo pacifico che essa sia comunque opportuna, anche per colleghe e colleghi al primo contratto[10].
Anche la partecipazione al voto assembleare da parte dei precari non è regolamentata; riteniamo che essa sia assai opportuna almeno per quanto riguarda i precari che hanno diritto di iscrizione all’Usigrai. Per i precari non ancora iscrivibili, il diritto al voto assembleare andrebbe deciso dalla assemblea stessa.
Vale la pena di sottolineare due aspetti sui quali spesso ci sono arrivate richieste di chiarimento:
– nella votazione di documenti assembleari – a differenza del voto per il Comitato di Redazione – non è prevista la delega, perché ci si trova di fronte a testi che possono essere modificati anche seduta stante e rispetto ai quali dunque non esiste il fondamento per esprimere un voto senza essere presenti;
– il documento assembleare deve essere accompagnato sempre da una chiara indicazione numerica del risultato del voto e dal numero di votanti.
Ovviamente, se un’assemblea ritiene di avere bisogno di un mandato particolarmente forte e vigoroso, nulla impedisce di indire anche nei tempi più rapidi e senza particolare formalità una consultazione generalizzata che coinvolga tutte le colleghe e tutti i colleghi, compresi coloro che sono assenti.
[1] Nel caso ci fossero difficoltà a ricostruire la data di scadenza di un Comitato di Redazione/Fiduciaria/o, questa può essere richiesta al Comitato di garanzia dell’Usigrai che tiene l’anagrafe dei Comitati di Redazione/Fiduciari.
[2] L’assemblea può delegare il Comitato elettorale la fissare la data, eventualmente indicando l’arco temporale in cui effettuare il voto.
[3] La possibilità di andare al voto senza il completamento della rosa dei candidati è stata ammessa per facilitare quelle redazioni (specie di piccole dimensioni) dove si è effettivamente verificata negli ultimi anni una “crisi delle vocazioni”, che in alcuni casi è stata risolta così. Invece, nei casi in cui il numero dei candidati è pari o superiore al numero dei posti da coprire, è ovvio che la proclamazione della elezione presuppone una candidatura esplicitata.
[4] Dal Congresso Statutario del 2008 le colleghe e i colleghi corrispondenti esteri hanno realizzato un “voto elettronico” che ha soddisfatto i requisiti citati e che potrebbe costituire l’indicazione per il futuro.
[5] Si tenga conto che senza la comunicazione al Comitato di garanzia (che si occupa di informare la Rai) viene a mancare il presupposto per la concessione dei permessi sindacali e per il riconoscimento di tutte le tutele che spettano ai membri dei Comitato di Redazione.
[6] Cfr. il punto nove del regolamento FNSI, che scrive «Il voto sul piano editoriale presentato dal direttore all’atto del suo insediamento ed eventuali voti di fiducia successivi concernenti la fiducia al direttore, avvengono con i medesimi meccanismi previsti per l’elezione del Comitato di Redazione […]».
[7] Parlando di “luogo del voto”, è ovvio che questo permette il voto per delega ai redattori territoriali.
[8] La rappresentanza tramite distinta elezione di un Fiduciario è espressamente prevista dal CNLG nel combinato tra gli artt. 2 (collaboratori fissi) e 34 (Comitato di redazione). Non è facoltà dell’Usigrai modificare questo punto.
[9] Il regolamento federale per l’elezione dei Comitato di Redazione consente di presentare ricorsi entro ben 60 giorni. È dunque prudente conservare tutti i materiali relativi alla elezione almeno per lo stesso tempo.
[10] La partecipazione alle assemblee di tutti i precari, senza alcuna distinzione al loro interno, è coerente con l’art. 1 comma 3 dello Statuto che recita «L’Usigrai tutela, inoltre, i giornalisti con contratto a tempo determinato che svolgano prestazioni nella Rai o nelle aziende collegate» con esplicito riferimento alla generalità dei colleghi con contratto a tempo determinato. Si tratta di un articolo precedente la riscrittura dello Statuto del 2008, rimasto volutamente in vigore nonostante la modifica dello Statuto abbia allargato l’iscrivibilità a gran parte dei precari, proprio per garantire l’impegno alla tutela anche dei precari non ancora inscrivibili.