L’Usigrai, l’Unione Sindacale Giornalisti Rai, è stata fondata nel 1984. Il Congresso inaugurale è stato celebrato a Senigallia dal 31 gennaio al 2 febbraio e ha eletto primo segretario Lucio Orazi. Da allora, si sono tenuti 16 Congressi e si sono avvicendati otto segretari: a Orazi sono succeduti Ennio Chiodi, Giuseppe Giulietti, Giorgio Balzoni, Roberto Natale, Carlo Verna, Vittorio Di Trapani e Daniele Macheda, tuttora in carica ed eletto nel 2021 al Congresso di San Donato Milanese.
L’unione sindacale giornalisti Rai (Usigrai), organismo di base della FNSI, promuove e tutela l’indipendenza e l’autonomia dei giornalisti quali titolari dell’informazione prodotta dalla Rai e dalle aziende collegate, tutela inoltre le professionalità maturate all’interno dell’azienda, gli interessi morali e materiali dei giornalisti in coerenza con i principi costituzionali di libertà, pluralismo, completezza dell’informazione. L’Usigrai si pone l’obbiettivo di contribuire alla qualità del prodotto ed alla tutela degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo.
Possono iscriversi all’Usigrai i giornalisti e i praticanti, come previsto dell’art. 38 dello statuto FNSI, che abbiano con la Rai o le aziende collegate un contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato oppure che abbiano avuto contratti giornalistici a tempo determinato secondo quanto previsto dal regolamento.
L’Usigrai tutela inoltre i giornalisti con contratto a tempo determinato che svolgano prestazioni nella Rai o nelle aziende collegate.
Il rapporto associativo tra i giornalisti è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente statuto:
a) uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;
b) esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei richiesti requisiti;
c) diritto di voto per gli associati, nelle opportune forme di delega e rappresentanza, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Usigrai;
d) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
e) principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile;
f) sovranità del Congresso Nazionale con regolamentazione dei criteri per l’ammissione ovvero l’esclusione al medesimo;
g) pubblicità delle convocazioni del Congresso Nazionale, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti;
h) intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.
Art. 1 – Statuto (Congresso statutario – Assisi, 2-4 dicembre 2008)