STATUTO

Approvato dal Congresso
Sacrofano, 5 novembre 2024

Articolo 1

Le finalità dell’Usigrai

  1. L’unione sindacale giornalisti Rai (Usigrai), organismo di base della FNSI, promuove e tutela l’indipendenza e l’autonomia delle/dei giornaliste/i quali titolari dell’informazione prodotta dalla Rai e dalle aziende collegate, tutela inoltre le professionalità maturate all’interno dell’azienda, gli interessi morali e materiali delle/dei giornaliste/i in coerenza con i principi costituzionali di libertà, pluralismo, completezza dell’informazione. L’Usigrai si pone l’obiettivo di contribuire alla qualità del prodotto e alla tutela dell’utenza del servizio pubblico radiotelevisivo. L’Usigrai persegue l’obiettivo della trasparenza dell’accesso dei giornalisti in Rai, attraverso tutte le forme selettive che ne garantiscano i percorsi professionali.
  2. Possono iscriversi all’Usigrai giornaliste/i e praticanti, come previsto dell’art. 38 dello statuto FNSI, che abbiano con la Rai o le aziende collegate un contratto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato oppure che abbiano avuto contratti giornalistici a tempo determinato secondo quanto previsto dall’allegato regolamento.

Modifiche al citato regolamento possono essere deliberate a maggioranza assoluta dal Congresso o da un’assemblea nazionale dei Comitati di Redazione, Fiduciarie/i che abbia all’ordine del giorno (comunicato per iscritto con adeguato anticipo) i punti da modificare.

  1. L’Usigrai tutela, inoltre, le/i giornaliste/i con contratto a tempo determinato che svolgono prestazioni nella Rai o nelle aziende collegate.
  2. bis L’Usigrai tutela anche tutte le/i giornaliste/i professionisti e praticanti che svolgono attività lavorativa di natura giornalistica per la Rai o aziende collegate, con contratti di lavoro autonomo o para subordinato o qualsiasi altra forma contrattuale. Le modalità della loro partecipazione alla vita associativa vengono definite d’intesa con la FNSI e con le Associazioni Regionali di Stampa.
  3. Il rapporto associativo tra giornaliste/i è improntato ai seguenti principi che trovano concreta disciplina nel presente Statuto:
  4. a) uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo;
  5. b) esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei richiesti requisiti;
  6. c) diritto di voto per le persone associate, nelle opportune forme di delega e rappresentanza, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Usigrai;
  7. d) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
  8. e) principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, del Codice civile;
  9. f) sovranità del Congresso nazionale con regolamentazione dei criteri per l’ammissione ovvero l’esclusione al medesimo;
  10. g) pubblicità delle convocazioni del Congresso nazionale, delle relative deliberazioni, dei bilanci e rendiconti;
  11. h) intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.
  12. L’Usigrai promuove l’associazione di ex giornaliste/i Rai, secondo modalità disposte dall’Esecutivo, di intesa con la FNSI, da ratificare in una assemblea dei Comitati di Redazione.

Articolo 2

Gli organi dell’Usigrai

Sono organi dell’Usigrai: le Assemblee di redazione, i Comitati e Fiduciarie/i di redazione, l’Assemblea dei Comitati e Fiduciarie/i di redazione, il Congresso nazionale, l’Esecutivo nazionale, la/il Segretaria/o, il Comitato di garanzia statutaria, il Collegio di Revisione dei conti, le Commissioni statutarie.

Articolo 3

Le Assemblee di redazione

Le Assemblee di redazione sono convocate con le modalità e le procedure dell’allegato regolamento. Finalità, elezione, composizione e durata in carica di Comitati di Redazione, Fiduciarie/i sono regolate dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e dal contratto integrativo Rai. Nell’ambito della FNSI e delle associazioni regionali di stampa la loro attività si svolge secondo gli statuti e le norme relativi.

Spettano ai Comitati di Redazione e ai/alle Fiduciarie/i le funzioni di rappresentanza di base degli interessi sindacali, in rapporto con le direttrici/direttori di testata e di rete, le caporedattrici e i caporedattori responsabili delle redazioni regionali e la dirigenza aziendale.

Il Comitato di Redazione o la/il Fiduciaria/o indicono lo sciopero della propria redazione, in collegamento con l’Esecutivo e l’associazione regionale di stampa per gli ulteriori sviluppi della vertenza.

Articolo 4

L’Assemblea dei Comitati, Fiduciarie/i di Redazione

L’Assemblea dei Comitati, Fiduciarie/i di redazione è l’organo di verifica e controllo della linea e della gestione sindacale. L’assemblea è convocata almeno tre volte l’anno dall’Esecutivo e dalla/dal Segretaria/o nazionale, che ne stabilisce l’ordine del giorno. In via straordinaria, sarà riunita ogni volta che se ne ravvisi l’opportunità, oppure quando la convocazione sarà richiesta da un quinto dei componenti della stessa assemblea, costituita dai componenti i Comitati, Fiduciarie/i di redazione.

L’Assemblea in particolare ha competenza specifica in materia contrattuale: approva la piattaforma integrativa e lo schema di accordo integrativo siglato dall’Esecutivo e dalla Commissione contratto. I documenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti, ma per l’approvazione dei documenti contrattuali è richiesta la maggioranza delle/dei componenti. L’Assemblea, su proposta dell’Esecutivo, fissa le quote associative.

Articolo 5

Il Congresso nazionale

  1. Il Congresso nazionale è costituito da:
  2. a) giornaliste/i componenti i Comitati di Redazione e Fiduciarie/i in carica;
  3. b) delegate/i iscritti Usigrai eletti con voto segreto nelle redazioni nel numero e con le preferenze indicate nella tabella che segue:

Iscritte/i Usigrai            Delegate/i da eleggere              Preferenze

fino a 30                                         1                                                        1

da 31 a 55                                      2                                                        1

da 56 a 75                                      3                                                        2

da 76 a 87                                      4                                                        3

da 88 a 99                                      5                                                        3

da 100 a 111                                 6                                                        4

da 112 a 123                                 7                                                        5

da 124 a 135                                 8                                                        5

da 136 a 147                                 9                                                        6

da 148 a 159                                 10                                                      7

da 160 a 171                                 11                                                      7

da 172 a 183                                 12                                                      8

ecc.

  1. c) dalle/dai delegate/i iscritte/i Usigrai elette/i con voto segreto su liste presentate in collegio unico nazionale, in numero di venti e con le modalità indicate nel regolamento allegato. Il numero massimo delle persone candidate di ogni lista è pari al numero dei posti cui provvedere aumentato del 50%. In ogni lista può essere espresso un numero di preferenze pari a un terzo dei posti cui provvedere. Le liste devono contenere una quota percentuale di genere di almeno il 30% delle persone candidate. Tutte le approssimazioni di questo comma si intendono per eccesso.

Tutti i componenti il Congresso di cui ai predetti punti a) b) c) godono dell’elettorato attivo. Godono dell’elettorato passivo solo le/i giornalisti iscritte/i all’Usigrai.

Le persone componenti l’Esecutivo, il Comitato di garanzia, il Collegio di revisione dei conti e gli altri organismi statutari, qualora non elette delegate, sono componenti di diritto del Congresso ma non partecipano alle votazioni.

  1. Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni tre anni. Un triennio è pure il periodo di durata in carica degli organismi eletti dal Congresso. La convocazione da parte dell’Esecutivo viene notificata all’Assemblea dei Comitati di Redazione e Fiduciarie/i almeno due mesi prima. In quell’occasione l’Esecutivo uscente presenta lo schema di mozione congressuale sul quale si apre il dibattito nell’Assemblea e nelle redazioni. Ai fini congressuali, Comitati di Redazione e Fiduciarie/i sono congelati all’annuncio della convocazione.
  2. In via straordinaria, l’Esecutivo può decidere di convocare il Congresso prima della scadenza naturale. Il Congresso, o quella sessione di esso che abbia all’ordine del giorno modifiche statutarie, ha comunque sempre carattere straordinario. L’assemblea dei Comitati di Redazione e delle/dei Fiduciarie/i può richiedere la convocazione di un congresso straordinario con una mozione votata dalla metà più uno dei/delle componenti.
  3. Il Congresso come primo atto elegge un Ufficio di presidenza di sette persone. In caso di presentazione di liste, l’Ufficio di presidenza sarà integrato da una/un rappresentante per ogni lista. Il Congresso elegge inoltre la Commissione elettorale e di verifica poteri, costituita dal Comitato di garanzia statutaria cui si aggiungono altre quattro persone votate dal Congresso.
  4. Il Congresso stabilisce le linee di politica sindacale dell’Usigrai, discute e vota le relazioni della/del Segretaria/o e del Comitato di garanzia, elegge gli organismi statutari di sua competenza.
  5. In via ordinaria, le votazioni sono valide a maggioranza dei presenti in numero legale. Le modifiche allo Statuto richiedono la maggioranza dei due terzi.
  6. Del Congresso fanno parte, con facoltà di parola, la/il Presidente e la/il Segretaria della FNSI, la/il Presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, i Presidenti dell’Inpgi e della CASAGIT. Le/i componenti di diritto possono farsi rappresentare da una/un delegata/o.

Articolo 6

L’Esecutivo

  1. L’Esecutivo esprime l’indirizzo di politica sindacale dell’Usigrai attuando i suoi compiti secondo le linee programmatiche espresse dal Congresso.
  2. L’Esecutivo, nel termine massimo di otto giorni dalla conclusione del Congresso, si convoca per l’elezione della/del Segretaria/o dell’Usigrai, scegliendola/o tra le/i sue/suoi e componenti con voto a maggioranza assoluta. Elegge altresì la/il Tesoriera/e, scegliendola/o tra le sue e i suoi componenti, con voto a maggioranza assoluta.
  3. L’Esecutivo cura i collegamenti con i Comitati di Redazione e le/i Fiduciarie/i; le/i componenti hanno diritto di intervenire alle assemblee redazionali. Elabora, d’intesa con la Commissione contratto, la piattaforma per l’integrativo e ne assume la responsabilità nei confronti della Assemblea dei Comitati di Redazione e delle/dei Fiduciarie/i chiamata a giudicare sia le proposte sia i risultati della contrattazione. Conduce le trattative, affianca le rappresentanze sindacali di base nelle vertenze e proclama le azioni di lotta. Riunisce e coordina le Commissioni, promuove e dirige incontri tra organismi diversi dall’Usigrai.
  4. L’Esecutivo è composto da undici persone. L’elezione può avvenire mediante voto tra liste concorrenti, la cui presentazione, accompagnata da un programma, deve essere sottoscritta da almeno un decimo approssimato per difetto delle/dei delegate/i al Congresso. Le liste devono essere presentate entro le ore 22.00 della seconda giornata di dibattito congressuale. In caso di presentazione di liste esse devono contenere una quota percentuale di genere pari ad almeno il 30% delle persone candidate. Il numero massimo delle/dei candidate/i di ogni lista è pari al numero dei posti cui provvedere aumentato del 50% approssimato per eccesso. Le firme per accettazione delle/dei candidate/i non sono computabili ai fini della sottoscrizione delle liste. Le/i congressiste/i non possono sottoscrivere più di una lista. Nel caso di presentazione di una sola lista nei termini sopra indicati, la presidenza del Congresso delibera una breve proroga dei termini di presentazione delle liste.
  5. L’attribuzione dei seggi avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto, dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere. I seggi non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti. A parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che non ha ottenuto alcun quoziente pieno. Nell’ambito di una lista non si possono esprimere più di quattro preferenze.
  6. Nel caso non vengano presentate liste, le persone componenti l’Esecutivo vengono elette dal Congresso con voto limitato a un massimo di quattro preferenze nell’unica lista formata in ordine alfabetico dalle singole candidature presentate alla presidenza del congresso.
  7. Le persone candidate all’Esecutivo dichiareranno contestualmente all’accettazione della candidatura il loro impegno a non accettare l’assegnazione di qualifiche superiori in corso di mandato. La mancata sottoscrizione dell’impegno comporta la ineleggibilità deliberata seduta stante dalla presidenza del Congresso. Il mancato rispetto dell’impegno sottoscritto, ovvero l’accettazione di qualifiche superiori in corso di mandato, comporterà l’immediata decadenza dalla carica di componente dell’Esecutivo.
  8. Per dimissioni o decadenza di componenti dell’Esecutivo, subentra la/il prima/o delle persone non elette nella lista di appartenenza dell’uscente, oppure nell’elenco unico delle candidature.
  9. Se nel triennio i casi di dimissioni o di decadenza dovessero superare i due quinti delle persone componenti l’Esecutivo, la/il Segretaria/o convoca un Congresso straordinario. L’opzione tra due organismi elettivi non si configura come dimissione.
  10. Ai lavori dell’Esecutivo partecipa di diritto una/un rappresentante della giunta esecutiva della FNSI. Partecipano inoltre le/i componenti del Comitato di garanzia statutaria. L’Esecutivo, come gli altri organismi statutari, delibera a maggioranza delle/dei componenti.
  11. L’Esecutivo può avvalersi della collaborazione di esperte/i, anche esterni alla Rai. Nomina le/i componenti della Commissione consultiva e progettuale, tecnologie e nuove figure professionali.

Articolo 7

La Segretaria /Il Segretario nazionale

  1. La/il Segretaria/o nazionale indirizza e coordina l’Esecutivo secondo il programma e i documenti approvati dal Congresso. La/il Segretaria/o è rieleggibile per un secondo mandato. Qualora si dimetta, l’Esecutivo procede entro quindici giorni a maggioranza assoluta alla elezione del successore tra le persone che lo compongono.
  2. La/il Segretaria/o nazionale, entro quindici giorni dalla sua elezione, convoca l’Esecutivo, espone il suo programma e affida deleghe operative alle persone che lo compongono. Le persone incaricate dei dipartimenti rispondono della delega loro affidata.
  3. Entro quindici giorni dalla sua elezione la/il Segretaria/o indica l’elenco delle/dei suoi collaboratrici/collaboratori diretti con le relative deleghe, scegliendoli tra le/i componenti l’Esecutivo. L’eventuale scelta di collaboratrici/collaboratori tra le persone componenti il Comitato di garanzia o le Commissioni elettive è sottoposta al vaglio dell’Esecutivo.
  4. La/il Segretaria/o convoca e presiede l’Esecutivo e ha la legale rappresentanza del sindacato giornalisti Rai.

Art. 7 bis

La Tesoriera/il Tesoriere

  1. La Tesoriera/il Tesoriere provvede alla tenuta della contabilità e all’aggiornamento costante della situazione patrimoniale e amministrativa dell’Usigrai. Vigila sulla regolarità delle spese e delle entrate, secondo le indicazioni e le direttive dell’Esecutivo.
  2. La Tesoriera/il Tesoriere presenta all’Esecutivo i rendiconti annuali, preventivo e consuntivo, ed è responsabile con la/il Segretaria/o della gestione economica. Insieme alla/al Segretaria/o, o su sua delega, firma tutti gli atti e i documenti finanziari e contabili dell’Usigrai.

Art. 7 ter

Pubblicazione dei rendiconti

Entro il 30 aprile di ogni anno, l’Esecutivo pubblica sul sito internet dell’Usigrai i rendiconti completi relativi all’anno precedente.

Articolo 8

Il Comitato di garanzia statutaria

  1. Il Comitato di garanzia statutaria vigila sull’applicazione dello Statuto in tutte le istanze e sulla rispondenza della linea sindacale ai documenti congressuali. Verifica la legittimità degli atti statutari degli organi dell’Usigrai e delibera i casi di decadenza per assenteismo. Definisce la tabella dei collegi elettorali e dei seggi loro attribuiti per il Congresso. Esamina i ricorsi delle/dei colleghe/i iscritti e degli organismi sindacali di base in materia statutaria. In merito a casi che investono l’etica professionale degli operatori del servizio pubblico, il Comitato di garanzia può decidere di raccogliere una documentazione da trasmettere agli organismi probivirali delle Associazioni regionali di stampa, della FNSI e dell’Ordine dei giornalisti.
  2. Il Comitato di garanzia è costituito da tre persone, elette a scrutinio segreto dal Congresso, con voto limitato a non più di due preferenze. Il Comitato elegge una/un Presidente e comunica alle redazioni le sue delibere nelle materie di competenza.
  3. Il Comitato di garanzia redige una relazione che sottopone al Congresso nazionale.

Art. 8 bis

Il Collegio di Revisione dei conti

  1. Il Collegio di Revisione ha i compiti previsti dal Codice civile; in particolare esercita il controllo dei conti dell’Associazione, vigila sulla tenuta dei libri contabili ed esamina i rendiconti, sui quali redige annualmente una relazione da presentare all’Esecutivo.
  2. Il Collegio di Revisione è costituito da tre persone elette a scrutinio segreto dal Congresso, con voto limitato a non più di una preferenza. Il Collegio elegge al suo interno una/un Presidente.
  3. La carica di revisore dei conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Usigrai.
  4. Il Collegio di Revisione dei conti redige una relazione di mandato che sottopone al Congresso nazionale.

Articolo 9

Le Commissioni elette dal Congresso

  1. La Commissione sindacale (che, integrata dall’Esecutivo, va a costituire la Commissione paritetica) è composta da cinque persone elette dal Congresso con voto segreto e limitato a non più di due preferenze.
  2. La Commissione contratto, che andrà pure a integrarsi con l’Esecutivo, è costituita da cinque persone elette dal Congresso con le medesime modalità. Le Commissioni sindacale e contratto, operando congiuntamente, costituiscono il dipartimento formazione-informazione che unisce ai compiti di studio e di elaborazione quelli di organizzare e condurre, di intesa con l’Esecutivo, corsi, seminari e incontri anche nelle singole redazioni.
  3. La Commissione pari opportunità e antimolestie, costituita da cinque persone (delle quali almeno tre donne) elette dal Congresso con voto segreto e limitato a non più di due preferenze, è delegata ad affrontare le problematiche di giornaliste/i che non vedono tutelati i propri diritti al pari degli altri colleghi a causa del proprio genere, provenienza geografica o etnica, religione, orientamento sessuale o identità di genere o della condizione di disabilità. La Commissione promuove un’informazione e una rappresentazione rispettosa dell’immagine della donna e garantisce un’equa informazione sulle tematiche che riguardano le persone che la Commissione stessa è delegata a rappresentare. La Commissione elabora proposte specifiche per contrastare il fenomeno delle molestie nelle redazioni e si impegna a segnalare i comportamenti sanzionabili.
  4. L’Ufficio di coordinamento dei Comitati di Redazione regionali è costituito da tre persone elette in Congresso con voto segreto contestualmente alle altre Commissioni di cui al presente articolo. Possono essere elette solo persone componenti dei Comitati di Redazione e Fiduciarie/i della TGR secondo le modalità indicate nell’allegato regolamento. L’Ufficio è integrato a tutti gli effetti da due persone indicate al suo interno dall’Esecutivo. L’Ufficio sarà riunito e consultato ogni volta che l’Esecutivo dovrà discutere e decidere su questioni di pertinenza delle sedi regionali.

Articolo 10

La Commissione consultiva e progettuale, tecnologie e nuove figure professionali

  1. Su proposta della/del Segretaria/o, l’Esecutivo sceglie, tra giornaliste/i che hanno una qualificata esperienza sindacale e specifiche competenze, le cinque persone componenti la Commissione consultiva e progettuale, che ha compiti di studio, approfondimento ed elaborazione delle principali tematiche del giornalismo radiotelevisivo, e di avviare e consolidare relazioni con l’esperienza di altri servizi pubblici europei.
  2. La Commissione consultiva e progettuale, che fa riferimento all’Esecutivo per i suoi lavori, può articolare la sua attività in gruppi e avvalersi dell’apporto di consulenti.
  3. L’Esecutivo nomina, avendo riguardo alle conoscenze professionali e ai diversi settori produttivi, le cinque persone componenti le Commissioni per le tecnologie e per le nuove figure professionali previste dal Contratto integrativo.

Articolo 11

I rappresentanti delle Regioni e Province a Statuto speciale

  1. In sede congressuale delegate/i, Comitati di Redazione, Fiduciarie/i provenienti da regioni e province a statuto speciale con minoranze linguistiche e con produzione plurilingue eleggono una/un loro rappresentante che viene invitata/o ai lavori dell’Esecutivo quando sono all’ordine del giorno questioni di pertinenza.
  2. In sede congressuale delegate/i, Comitati di Redazione, Fiduciarie/i provenienti da regioni e province autonome a statuto speciale senza produzione plurilingue eleggono una/un loro rappresentante che viene invitata/o ai lavori dell’Esecutivo quando sono all’ordine del giorno questioni di pertinenza. Entrambe le elezioni avvengono a cura del Comitato di garanzia che nei casi dubbi assegna i votanti all’uno o all’altro collegio.
  3. Le/i due rappresentanti decadono insieme all’Esecutivo. In caso di decadenza o dimissioni in corso di mandato, si effettuerà nei tempi più brevi una nuova elezione cui parteciperanno Comitati di Redazione e Fiduciarie/i in carica e le/i delegate/i eletti al precedente congresso Usigrai.

Articolo 12

Il Referendum

  1. L’Esecutivo può indire referendum su importanti questioni specifiche per conoscere gli orientamenti della categoria. Per essere valido il referendum deve raccogliere i voti di oltre il 50 % delle persone aventi diritto.
  2. Questo tipo di consultazione, con quesiti chiari che rendano leggibili i risultati, può essere richiesto anche da due quinti delle persone componenti l’Assemblea dei Comitati di Redazione e Fiduciarie/i. In questo caso, l’Esecutivo si pronuncia sulla proponibilità o meno del referendum richiesto dalla base.

Articolo 13

La decadenza dagli incarichi

Costituiscono motivo automatico di decadenza dagli incarichi le assenze ingiustificate delle/dei componenti dell’Esecutivo e delle Commissioni per tre riunioni consecutive, o per sette anche non consecutive. Chi decade dall’incarico non può essere rieletta/o per un triennio.

Articolo 14

I richiami allo Statuto FNSI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono per analogia le norme e le procedure dello Statuto della FNSI.

Articolo 15

L’entrata in vigore

Lo Statuto entra in vigore al momento della sua approvazione.

REGOLAMENTO

Sacrofano, 5 novembre 2024

1. Iscrizione all’Usigrai

Oltre alle/ai giornaliste/i con rapporto di lavoro giornalistico dipendente, possono iscriversi all’Usigrai anche le/i giornaliste/i che abbiano avuto con la Rai uno o più contratti di lavoro giornalistico di natura subordinata per una durata totale pari ad almeno 300 giorni.

L’obbligo al versamento delle quote sindacali si applica per la durata dei rapporti di lavoro a termine.

2. Comitati di redazione

2.1. Si conferma in via di principio l’applicazione del regolamento per l’elezione dei Comitati di Redazione approvato dal CN della FNSI il 28 e 29 giugno 2000.

2.2. Le candidature sono rese note prima della apertura del seggio.

2.3. La delega al voto ad altra/o elettrice o elettore può essere espressa in caso di assenza comunque motivata che si prolunghi per tutti i giorni della votazione. È ammessa solo per iscritto, anche in formato elettronico. Ogni elettrice ed elettore non può avere più di una delega a sé intestata e da consegnare alla Commissione elettorale.

2.4. Il Comitato di Redazione è composto dai dalle/dai candidate/i che hanno riportato più voti. In caso di parità di voti, prevale l’anzianità giornalistica senza soluzione di continuità presso testate Rai. Giornaliste e giornalisti eventualmente votati senza candidatura sono proclamati eletti solo in caso di un numero insufficiente di candidature, a completamento del numero di componenti il Comitato di Redazione.

2.5. In caso di dimissioni, subentra la/il prima/o delle persone non elette, purché abbia conseguito almeno il 10% dei voti validi approssimato per eccesso e con un minimo di due voti.

3. Assemblee di redazione

3.1. Le Assemblee di redazione sono convocate dal Comitato di Redazione o dalla/dal Fiduciaria/o che è tenuto a convocarne una almeno ogni tre mesi, e comunque per informare dei temi in discussione all’assemblea nazionale dei Comitati di Redazione e Fiduciarie/i e riferirne gli esiti. Il Comitato di Redazione o la/il Fiduciaria/o è tenuto a convocare l’assemblea anche su richiesta di almeno un terzo del corpo redazionale. In questo caso l’Ordine del giorno deve essere contenuto nella richiesta di convocazione straordinaria

3.2. Le assemblee ordinarie sono convocate con almeno quarantotto ore di preavviso; quelle straordinarie anche ad horas. Le assemblee straordinarie richieste dalla redazione devono essere tenute entro cinque giorni, a meno che le persone richiedenti non concordino diversamente. Trascorso infruttuosamente il termine, su richiesta delle persone interessate, l’Esecutivo Usigrai convoca d’ufficio l’assemblea.

3.3. Lo svolgimento dell’assemblea è regolato dalle norme FNSI. Le delibere sono adottate a maggioranza semplice delle persone presenti, devono contenere l’indicazione numerica del risultato del voto e il numero delle/dei votanti. Lo scrutinio segreto deve essere richiesto da almeno un quinto delle persone presenti. Nelle votazioni seduta stante delle assemblee non è ammesso il voto per delega.

3.4. Oltre alle persone componenti l’Esecutivo possono intervenire all’assemblea su invito del Comitato di Redazione o della assemblea stessa rappresentanti degli altri sindacati Rai.

4. Disposizioni per il Congresso

4.1. In riferimento a quanto dispone l’art. 5 dello Statuto, il congelamento a fini congressuali dei Comitati di Redazione e Fiduciarie/i non si applica nel caso in cui, all’annuncio della convocazione del congresso, sia già stata stabilita la data delle votazioni per il rinnovo degli organismi sindacali di base.

4.2. A fini congressuali, il diritto a esprimere la/il Fiduciaria/o si applica solo a quelle redazioni che abbiano in organico almeno sei giornaliste/i a tempo indeterminato (esclusi i distacchi). La soglia minima non si applica per le redazioni che alla data di approvazione del presente regolamento esprimono una/un Fiduciaria/o (Udine, Catania, Sassari).

4.3. Ai fini dell’applicazione dell’art. 5 comma 1 punto b) dello Statuto (elezione delle/dei delegate/i nei collegi redazionali), il Comitato dei garanti entro il quindicesimo giorno successivo a quello della proclamazione del congresso, stabilisce la data delle elezioni dei delegati (se non stabilita dalla assemblea dei Comitati di Redazione), ratifica i collegi elettorali redazionali, dirime i casi dubbi, assegna a ogni collegio redazionale il numero delle/dei delegate/i da eleggere, in base alla tabella di cui all’art. 5 dello Statuto.

4.4. Eventuali liste che concorrono per l’assegnazione dei seggi del collegio unico nazionale devono essere presentate da una/un rappresentante di lista al Comitato dei garanti entro il quindicesimo giorno successivo a quello della proclamazione del congresso.

Le liste devono contenere;

a. la dichiarazione di accettazione di ogni persona candidata, inviabile anche per fax o mail

b. l’ordine di collocazione delle persone candidate nella lista

c. un numero di firme pari ad almeno il 4 % delle/degli iscritte/i all’Usigrai alla data della convocazione del Congresso.

Il numero delle/degli iscritte/i è fornito dal Comitato dei garanti all’atto della convocazione del Congresso. La/il rappresentante di lista osserva il lavoro svolto dai Garanti ai fini dell’elezione nel collegio unico nazionale.

Le/i giornaliste/i con rapporto di lavoro a tempo determinato iscritti all’Usigrai vengono computati a ogni fine presso la testata o redazione regionale di maggiore impiego.

4.5. Decorso il termine di presentazione delle liste, il Comitato dei garanti stampa le schede, avendo cura con idonei procedimenti di renderle non duplicabili, e le invia a tutti i Comitati di Redazione che svolgeranno la funzione di Comitato elettorale. Le operazioni di voto per il collegio unico nazionale avverranno negli stessi orari e con le stesse modalità di quella per i delegati eletti nelle redazioni. Il regime delle deleghe è lo stesso per i due collegi.

4.6. I Comitati di Redazione effettueranno lo spoglio delle sole schede per eleggere le/i delegate/i di cui al punto b. dell’art. 5 comma 1 (quelli eletti nelle redazioni), mentre invieranno al Comitato dei garanti il plico sigillato con le schede del collegio nazionale (art. 5 comma 1 punto c.). Il Comitato dei garanti effettuerà centralmente lo spoglio.

4.7. A seguito di una decisione dell’Esecutivo, i Garanti possono sostituire le operazioni di cui ai punti 4.5 e 4.6 con sistemi elettorali di tipo telematico che diano garanzie circa la correttezza di tutte le operazioni e la segretezza del voto.

4.8. L’attribuzione dei seggi tra le liste avviene in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti cui provvedere. I Seggi non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei resti. A parità di resti il seggio è attribuito anzitutto alla lista che non ha ottenuto alcun quoziente pieno. Di fronte a ogni ulteriore parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che elegge la/il candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all’Usigrai.

4.9. Nelle liste prevalgono le/i candidate/i che hanno ottenuto più preferenze. A parità di preferenze prevale l’anzianità di iscrizione all’Usigrai.

4.10. Le/gli elette/i che eventualmente partecipano al Congresso ad altro titolo (componenti di Comitati di Redazione o elette/i nelle redazioni) dovranno optare entro sette giorni dalla proclamazione. Se l’opzione non viene esercitata si intende rinunciata l’elezione nel collegio unico nazionale.

5. Commissioni elettive

5.1. La presenza in una commissione elettiva non è compatibile con la contrattualizzazione della persona eletta con testate giornalistiche non legate alla Rai.

5.2. L’Ufficio di coordinamento dei Comitati di Redazione regionali è eletto in sede congressuale da tutte le persone componenti i Comitati di Redazione e Fiduciarie/i. La presentazione delle candidature ha la stessa scadenza di tutte le altre commissioni. L’elezione avviene su scheda bianca scrivendo un massimo di due preferenze. Non è ammesso il voto per delega. Godono dell’elettorato passivo tutte le persone componenti i Comitati di Redazione e Fiduciarie/i che non siano dimissionari.

5.3 L’eventuale decadenza dal Comitato di Redazione non implica le dimissioni dall’Ufficio di coordinamento dei Comitati di Redazione della TGR.

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